Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 14/01/2000 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di programmazione regionale). |
Art. 2. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario). |
Art. 3. (Modifiche a leggi regionali). |
Art. 4. (Remunerazione dei segretari generali). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.8.12 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione.
(B.U. 17 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
1. Alla
(Omissis).
2. Alla
(Omissis).
3. Alla
(Omissis).
4. [Alla
(Omissis)] [1].
5. Il piano territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni della
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'approvazione degli interventi di cui all'allegato A della
7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'articolo 43, comma 1, della
8. Le entrate rinvenienti dal mutuo/i di cui al comma 7 contribuiscono ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con finalità rotative, per l'attuazione dell'accordo di programma quadro "Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 - Interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali dei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale di Malpensa 200T, sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della
9. Per la gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si avvale in via prioritaria di Finlombarda s.p.a.. Nel rispetto del contenuto dell'accordo di cui al medesimo comma 8, nonché degli indirizzi determinati dal Comitato per l'accordo di programma, come costituito e disciplinato dall'accordo predetto, la Regione può altresì utilizzare, per specifici compiti di supporto, l'ALER della provincia di Varese, nonché altri enti strumentali o aziende speciali della Regione medesima.
10. Le modalità di gestione del fondo, ivi comprese le forme di remunerazione di Finlombarda s.p.a., nonché degli ulteriori soggetti attuatori utilizzati dalla Regione, sono deliberate dalla Giunta regionale in conformità alle indicazioni dell'accordo di cui al comma 8, nonché agli indirizzi del Comitato per l'accordo di programma e successivamente riportate in atti convenzionali fra la Regione ed i soggetti predetti.
11. Qualora, in base al contenuto dell'accordo di cui al comma 8 nonché agli indirizzi del Comitato per l'accordo di programma, si proceda all'acquisizione delle unità immobiliari interessate da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti si producono a favore del patrimonio disponibile della Regione. L'acquisto di tali beni nonché la loro eventuale alienazione a terzi anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
12. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla
Art. 2. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario).
1. [Alla
(Omissis)] [3].
2. [La tabella di cui all'articolo 21, comma 4, della
3. [Alla
a) [5]].
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale distaccato presso le province per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi e per gli effetti della
5. Alla
a) [6].
b) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 sono abrogati.
6. [Alla
7. Alla
a) [9].
8. Alla
a) [10].
9. [E' istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato] [11].
10. [Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 con il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della
11. [Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;
b) con risorse proprie regionali determinate per il triennio 2000 - 2002 in 15 miliardi per ciascun anno;
c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci] [13].
12. [Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con D.M. Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e ai sensi del
13. [La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione] [15].
14. [Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro] [16].
14 bis. [Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande, ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari] [17];
14 ter. [Ai fini dell'accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del
15. [La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, a consuntivo, l'entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo] [19].
16. [I comuni, che concorrono con risorse proprie al finanziamento, possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti] [20].
17. [E' istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
18. [La valutazione di efficacia ed efficienza della ripartizione delle risorse di cui ai commi 9 e 17, è effettuata con il piano annuale previsto dall’articolo 3, comma 52, lett. b) della
18 bis. [Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall’articolo 61, comma 2, del
18 ter. [La disposizione del comma 18 bis si applica anche alle diverse risorse assegnate o versate in attuazione dell’articolo 63 del
19. La Giunta regionale predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma di semplificazione e delegificazione della normativa regionale individuando, in particolare:
a) gli ambiti di competenza settoriale e, al loro interno, le leggi regionali oggetto d'intervento;
b) gli obiettivi dell'attività di semplificazione e delegificazione avuto riguardo ai criteri e principi di cui all'art. 20 della
c) le singole disposizioni ritenute inadeguate e le linee d'indirizzo alternative rispetto alla disciplina prevista.
20. Il programma di cui al comma 19 è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni.
21. La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal programma approvato dal Consiglio regionale, assume le conseguenti iniziative di semplificazione e delegificazione.
22. In fase di prima applicazione la Giunta predispone il programma di cui al comma 19 entro il 31 gennaio 2001.
23. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla ripartizione di competenze tra organi di governo e dirigenza, le espressioni "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "assessore delegato", "Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia", e l'espressione "deliberazione della Giunta regionale", nonché altre corrispondenti contenute nelle disposizioni delle leggi regionali individuate nella tabella A) allegata alla presente legge sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "dirigente della competente struttura regionale" e "provvedimento del dirigente della competente struttura regionale".
24. Alla
a) [25].
b) [26].
25. Alla
a) [27].
26. Alla
a) [28].
b) [29].
27. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 36 è abrogato;
b) [30].
28. Alla
a) [31].
29. [In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma della
30. [Alla
a) [33]].
31. Alla
a) [34].
32. [Alla
a) [35]]
Art. 3. (Modifiche a leggi regionali).
1. [Alla
a) [36]
b) [37]
2. [Alla
(Omissis)] [40].
3. [41].
4. [Le situazioni esistenti di occupazione demaniale lacuale, di cui all'articolo 11 bis, della
5. [Gli adempimenti di cui all'articolo 11 quater, comma 3, della
6. [Le concessioni per le attività di cui all'articolo 11 quater, comma 4, della
7. La Giunta regionale, al fine di completare la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. di cui alla
8. [Alla
9. [Alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) la lettera c), comma 1 bis, dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della
(Omissis) ] [47].
10. [Alla
(Omissis)] [48].
11. Per gli interventi di cui alle leggi regionali 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) e 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) finanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 6/44255 del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l'ultimazione degli interventi è fissato al 31 maggio 2000.
12. Alla
a) [49]
Art. 4. (Remunerazione dei segretari generali). [50]
[1. A seguito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI
Tabella A) (Articolo 1, comma 23)
(Omissis) [51].
Tabella B) (Articolo 3, comma 3)
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 11 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Comma abrogato dall'art. 103 della
[4] Comma abrogato dall'art. 103 della
[5] Comma abrogato dall'art. 103 della
[6] Aggiunge i commi 4 bis e 4 ter, dopo il comma 4 dell'art. 7 della
[7] Aggiunge l'art. 7 ter, dopo l'art. 7 bis della
[8] Comma abrogato dall'art. 23 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 103 della
[10] Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della
[11] Comma abrogato dall'art. 51 della
[12] Comma abrogato dall'art. 51 della
[13] Comma abrogato dall'art. 51 della
[14] Comma abrogato dall'art. 51 della
[15] Comma abrogato dall'art. 51 della
[16] Comma abrogato dall'art. 51 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 41 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 41 della
[19] Comma abrogato dall'art. 51 della
[20] Comma abrogato dall'art. 51 della
[21] Comma sostituito dall’art. 6 della
[22] Comma sostituito dall’art. 6 della
[23] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[24] Comma aggiunto dall’art. 7 della
[25] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della
[26] Sostituisce il secondo comma dell'art. 23 della
[27] Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della
[28] Sostituisce il primo comma dell'art. 35 della
[29] Sostituisce il sesto comma dell'art. 36 della
[30] Sostituisce il comma 2 dell'art. 37 della
[31] Sostituisce il secondo comma dell'art. 3 della
[32] Comma abrogato dall'art. 41 della
[33] Comma abrogato dall'art. 143 della
[34] Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della
[35] Comma abrogato dall'art. 133 della
[36] Aggiunge il comma 7 bis, dopo il comma 7 dell'art. 6 della
[37] Aggiunge i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, dopo il comma 8 (così nel B.U.) dell'art. 6 della
[38] Aggiunge il comma 1 bis, dopo il comma 1 dell'art. 8 della
[39] Comma abrogato dall'art. 133 della
[40] Comma abrogato dall'art. 143 della
[41] Comma abrogato dall’art. 14 della
[42] Comma abrogato dall'art. 143 della
[43] Comma abrogato dall'art. 143 della
[44] Comma abrogato dall'art. 143 della
[45] Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, della
[46] Comma abrogato dall'art. 143 della
[47] Comma abrogato dall'art. 143 della
[48] Comma abrogato dall'art. 86 della
[49] Aggiunge l'art. 13 bis, dopo l'art. 13 della
[50] Articolo abrogato dall'art. 103 della
[51] Per una modifica alla presente tabella vedi l’art. 23 della