§ 2.4.47 - L.R. 26 febbraio 1993, n. 9.
Interventi per attività di promozione educativa e culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:26/02/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia delle iniziative).
Art. 3.  (Modalità di attuazione delle iniziative).
Art. 4.  (Attribuzioni delle funzioni amministrative).
Art. 5.  (delibera triennale di promozione educativa e culturale
Art. 6.  (Approvazione della delibera-quadro triennale).
Art. 7.  (Attuazione della delibera triennale
Art. 8.  (Programmi degli enti delegati).
Art. 9.  (Contenuti dei programmi degli enti delegati).
Art. 10.  (Modalità di presentazione dei programmi di attività).
Art. 11.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 12.  (Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale).
Art. 13.  (Conferenza annuale per la promozione educativa e culturale).
Art. 14.  (Osservatorio culturale).
Art. 15.  (Nuclei operativi presso gli enti delegati).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 16 bis.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Omissis)


§ 2.4.47 - L.R. 26 febbraio 1993, n. 9. [1]

Interventi per attività di promozione educativa e culturale.

(B.U. 2 marzo 1993, n. 9, 1° suppl. ord).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione, per le finalità previste dall'art. 3 della costituzione e dall'art. 3 dello statuto della regione e nell'ambito di quanto disposto agli artt. 47 e 49 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, promuove e realizza iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale della comunità lombarda.

     2. A tal fine, la regione attua un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

 

     Art. 2. (Tipologia delle iniziative).

     1. La regione, per le finalità di cui al presente art. 1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali mediante:

     a) convegni, mostre, rassegne;

     b) indagini conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali;

     c) iniziative di studio, ricerca, documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali;

     d) iniziative per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche del mondo popolare in Lombardia;

     e) l'informazione sulle attività e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia anche con sistemi telematici;

     f) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo che rientrino nella specificità delle iniziative del settore cultura ed informazione.

 

     Art. 3. (Modalità di attuazione delle iniziative).

     1. La regione attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative di cui al precedente art. 2.

     2. La regione può altresì concedere contributi a sostegno di specifiche attività culturali di:

     a) enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali;

     b) enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della presente legge e che operino senza fine di lucro;

     c) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella regione;

     d) centri di ricerca culturale, singoli ricercatori ed editori, per la pubblicazione di ricerche e cataloghi rispondenti alle iniziative definite dal precedente art. 2.

 

     Art. 4. (Attribuzioni delle funzioni amministrative).

     1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7 [2].

     2. Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono allegate alle province che vi provvedono nel rispetto della delibera triennale di promozione educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi programmi locali [3].

 

     Art. 5. (delibera triennale di promozione educativa e culturale [4]).

     1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente [5].

     2. La delibera triennale [6]:

     a) determina gli obiettivi, le modalità di intervento in materia di promozione educativa e culturale da osservarsi da parte della regione e degli enti delegati [7];

     b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale, e facendo riferimento a specifici progetti;

     c) stabilisce, in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamenti destinata ad interventi di preminente interesse regionale;

     d) individua la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale;

     e) definisce, con riferimento alla popolazione residente ed al territorio, al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla quota del bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento di cui alla precedente lett. d) è ripartita fra gli enti delegati.

     e bis) definisce il contenuto dei programmi che gli enti delegati trasmettono alla Regione e il termine per la loro presentazione [8].

     3. [Contestualmente all'aggiornamento annuale della delibera-quadro triennale, la giunta regionale presenta una relazione tecnico-finanziaria al consiglio regionale sugli interventi attuati nell'anno precedente, che contenga:

     a) il rendiconto delle attività organizzate secondo i tipi di iniziative;

     b) il consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;

     c) l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione del programma] [9].

 

     Art. 6. (Approvazione della delibera-quadro triennale). [10]

     [1. Il consiglio regionale approva, entro il trenta settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta dalla giunta regionale formulata sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 12, il progetto della delibera-quadro triennale o dell'aggiornamento annuale.]

 

     Art. 7. (Attuazione della delibera triennale [11]).

     1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale [12]:

     a) determina l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi di preminente interesse regionale [13];

     b) individua ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle quote di finanziamento non riservate agli enti delegati [14];

     c) determina la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b); ove l'intervento sia attuato. in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;

     d) determina l'ammontare del contributo da erogare alle provincie e ne dispone l'erogazione in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8 [15].

     1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti [16].

 

     Art. 8. (Programmi degli enti delegati).

     1. Gli enti delegati, in base alla delibera triennale, adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa e culturale tenendo conto delle iniziative d'interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali [17].

     2. [18].

     3. Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali, per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dagli artt. 80 e 81 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme delle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione così come integrata dalla l.r. 25 novembre 1986, n. 55 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 34/78"».

 

     Art. 9. (Contenuti dei programmi degli enti delegati). [19]

 

     Art. 10. (Modalità di presentazione dei programmi di attività). [20]

     [1. Al fine di ottenere i contributi per lo svolgimento di iniziative culturali inerenti attività di promozione educativa e culturale di prevalente interesse regionale, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare alla giunta regionale programmi specifici di attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento o comunque entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale sul bollettino ufficiale della regione (BUR).

     2. Per le restanti iniziative i programmi di attività devono essere presentati all'ente delegato competente per territorio entro gli stessi termini.

     3. I programmi devono contenere:

     a) una relazione particolareggiata che illustri le attività da svolgere con la relativa previsione di tempi e di spesa;

     b) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo previsto per lo svolgersi della iniziativa;

     c) la documentazione relativa alla natura giuridica ed alle finalità del soggetto proponente, salvo gli enti pubblici territoriali;

     d) una copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o, quando non vi sia l'obbligo di redigere bilancio, il rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;

     e) l'attestato che per lo stesso programma non sono stati richiesti altri contributi regionali;

     f) l'indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati.

     La mancata o parziale presentazione di tali documenti comporta la non ammissione al contributo.

     4. Ove la giunta regionale ritenga di non prendere in considerazione una domanda, perché riguardante iniziative di preminente interesse locale, predispone l'immediata trasmissione all'ente delegato competente].

 

     Art. 11. (Modalità di erogazione dei contributi).

     1. I contributi per gli interventi di preminente interesse regionale previsti dalla presente legge sono erogati per il 75% all'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 7, e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico-finanziario delle iniziative realizzate.

     2. Per le iniziative svolte in collaborazione le modalità di erogazione sono definite nelle convenzioni o nei protocolli di intesa previsti dal precedente art. 7.

     3. I contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. In caso di mancato utilizzo, l'ente erogatore ne assicura il recupero.

     4. Gli enti delegati provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari per il 75% all'approvazione della deliberazione di concessione del contributo e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico-finanziario delle iniziative realizzate. Restano ferme le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 12. (Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale). [21]

     [1. E' istituito il Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale; esso è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia.

     2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto dall'assessore competente o suo delegato, che lo presiede, e da 5 membri scelti tra esperti in materia di beni e attività culturali con curriculum individuale comprovante un'elevata competenza nella materia.

     3. Il Comitato formula, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, proposte in materia di promozione educativa e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione triennale e relativi aggiornamenti, nonché, ove richiesto, sulle singole iniziative.

     4. La direzione generale competente assicura al Comitato il supporto di segreteria.]

 

     Art. 13. (Conferenza annuale per la promozione educativa e culturale).

     1. Il settore cultura promuove, di regola, annualmente una conferenza per la promozione educativa e culturale alla quale partecipano gli assessori alla cultura delle province e dei comuni capoluoghi, i rettori delle università della Lombardia, il sovrintendente scolastico, i sovrintendenti degli uffici periferici del ministero per i beni culturali ed ambientali, i rappresentanti degli istituti culturali di interesse regionale e nazionale operanti in Lombardia.

 

     Art. 14. (Osservatorio culturale).

     1. Al fine di analizzare le tendenze della domanda e dell'offerta culturale in Lombardia, di elaborare statistiche e indicatori specifici per la migliore conoscenza del settore ed una migliore definizione delle strategie per la politica culturale, di tenere meglio informati pubblici amministratori, di predisporre un sistema di controllo sull'efficacia delle attività del settore, al servizio programmazione del settore cultura ed informazione è attribuita anche la funzione di «osservatorio culturale».

 

     Art. 15. (Nuclei operativi presso gli enti delegati).

     1. Per agevolare le amministrazioni provinciali nel predisporre ed attuare i programmi annuali di cui al precedente art. 8, la regione mette a disposizione nuclei di personale costituiti dagli operatori socio-culturali immessi in ruolo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale», già distaccati presso le provincie medesime per lo svolgimento di attività socio-educative e culturali.

     2. La giunta regionale può assegnare, fatto salvo il diritto di opzione, ai servizi regionali o ad altri enti, operanti nell'area dei servizi sociali e culturali, il personale risultante in esubero rispetto alle esigenze per lo svolgimento di tali incombenze o comunque non impegnato nelle stesse.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni [22].

     2. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato consultivo di cui al precedente art. 12 si provvederà mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul cap. 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

     3. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993; sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

     Stato di previsione delle spese Parte 1

     a) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3036 «Contributi alle province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi per l'esercizio delle funzioni delegate di promozione educativa e culturale, ai sensi del secondo comma, art. 4 e lett. d), art. 7;

     b) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella regione», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f), primo comma. art. 2 e lett. a), b)> c) e d), secondo comma, art. 3;

     c) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3038 «Spese dirette per le attività della regione per la promozione educativa e culturale», ai sensi delle lett. a), b), e), d), e) ed f), primo comma, art. 2 e primo comma, art. 3.

 

          Art. 16 bis. (Norma transitoria).

     1. Gli interventi per le attività di promozione educativa e culturale sono disciplinati per l'anno 1993 dalla l.r. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale».

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi successivi al primo gennaio 1994 [23].

 

     Art. 17. (Omissis) [24].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[6] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[12] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[13] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[14] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[15] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[18] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[19] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 apriloe 2001, n. 6 con decorrenza stabilita dal comma 9 dello stesso art. 4, L.R. 6/2001.

[21] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1993, n. 18 (B.U. 4 giugno 1993, n. 22 - 1° suppl. ord.), dichiarata urgente.

[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 1993, n. 18, cit.

[24] Articolo soppresso dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 1993, n. 18, cit.