§ 4.5.39 - L.R. 7 giugno 1980, n. 81.
Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:07/06/1980
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Rapporti con altri soggetti.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.5.39 - L.R. 7 giugno 1980, n. 81.

Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria.

(B.U. 12 giugno 1986, n. 24, 4° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione, al fine di attuare il proprio programma di sviluppo, concorre al finanziamento degli oneri per la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. mediante la concessione di contributi in capitale e in annualità.

 

     Art. 2. Rapporti con altri soggetti.

     1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera lo schema di un'apposita convenzione tra la regione, l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il comune di Milano e la Ferrovia Nord Milano S.p.A. per la costruzione dell'opera di cui al precedente art. 1.

     2. Detta convenzione individua i soggetti che fungono da committenti per la realizzazione dell'opera o parti di essa e i relativi tempi e modi di costruzione sulla base di appositi progetti esecutivi approvati dagli enti competenti, e determina la quota parte della spesa a carico della regione nel limite dello stanziamento disposto nel successivo art. 4 nonché le relative modalità di pagamento. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, stipula la convenzione di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare la quota parte della spesa a suo carico al soggetto o ai soggetti individuati nella convenzione di cui al precedente art. 2 e sue integrazioni, modificazioni ed atti attuativi.

     2. Le erogazioni relative sono disposte dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, sulla base della quota parte della spesa a carico della regione, anche a titolo di anticipazioni sul valore delle forniture e degli stati di avanzamento dei lavori previsti in sede di approvazione dei programmi lavori e forniture o delle obbligazioni assunte fatti salvi gli effetti anche contabili conseguenti all'accertamento tecnico, e gli interessi attivi sulle somme anticipate in conformità a quanto previsto nella convenzione di cui al precedente art. 2 e sue integrazioni, modificazioni ed atti attuativi.

     3. I contributi regionali in annualità di cui al precedente art. 1 possono essere utilizzati per l'approvvigionamento finanziario mediante accensione di mutui da parte di uno o più soggetti individuati nella convenzione di cui al primo comma del precedente art. 2 [1].

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa complessiva di L. 23.000 milioni di cui 5.000 milioni per l'anno 1980.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione dei singoli bilanci di competenza ai sensi dell'art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Per la concessione dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato per gli anni 1981-82 il limite d'impegno di L. 3.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l'anno 1981 [2].

     4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri nei limiti complessivi delle autorizzazioni di spesa di cui al I e III comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, 34, semprechè l'inizio delle opere finanziarie sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

     5. L'onere relativo alle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1980 82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.2.1.4 «Passante ferroviario e allacciamento Bovisa-Garibaldi», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     6. All'onere di L. 5.000 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente 1° comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     7. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 4, settore 2, sono istituiti:

     - l'obiettivo 2.4.2.1 «Sistema dei trasporti su ferro»;

     - il progetto 2.4.2.1.4 «Passante ferroviario e allacciamento Bovisa- Garibaldi»;

     - il capitolo 2.4.2.1.4.1063 «Contributi in capitale per il finanziamento dell'onere relativo alla realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S.» e con la dotazione di L. 5.000 milioni.

     8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» è ridotta di L. 5.000 milioni;

     - la dotazione finanziaria del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 5.000 milioni.

 

 


[1] Articolo così modificato dalla L.R. 30 luglio 1986, n. 30.

[2] Le concessioni di contributi sono revocate a partire dal 1986 ai sensi della L.R. 12 settembre 1986, n. 52.