Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 15/10/2007 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Azioni per lo sviluppo della montagna) |
Art. 3. (Classificazione del territorio montano) |
Art. 4. (Fondo regionale per la montagna) |
Art. 5. (Attuazione degli interventi per la montagna) |
Art. 5 bis. (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine) |
Art. 6. (Risorse finanziarie per le comunità montane) |
Art. 7. (Comitato per la montagna) |
Art. 8. (Attività di ricerca) |
Art. 9. (Clausola valutativa) |
Art. 10. Norme di prima attuazione) |
Art. 11. (Modifiche e abrogazioni) |
Art. 12. (Norma finanziaria) |
§ 4.4.249 - L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(B.U. 15 ottobre 2007, n. 42 - S.O. 18 ottobre 2007, n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un “sistema montagna lombardo” al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.
Art. 2. (Azioni per lo sviluppo della montagna)
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono attuate, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all’utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un’adeguata formazione professionale;
c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;
e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla
f) all’incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
h) alla diffusione dell’informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
i) alla diffusione dell’uso di energie alternative e rinnovabili;
j) allo sviluppo del turismo;
k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l’attivazione di servizi di telemedicina;
m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
o) allo sviluppo dell’associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.
2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla
3. [La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati] [1].
3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani [2].
3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS) [3].
3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
Art. 3. (Classificazione del territorio montano)
1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture;
d) orientamento turistico;
e) svantaggio morfologico – localizzativo;
f) indice di ruralità territoriale.
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all’individuazione delle seguenti zone omogenee:
a) zona “A”, corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
b) zona “B”, corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
c) zona “C”, corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
3. La classificazione è aggiornata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute [5].
Art. 4. (Fondo regionale per la montagna)
1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.
2. I progetti possono essere finanziati nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della
4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 [7].
Art. 5. (Attuazione degli interventi per la montagna)
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani [8].
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce:
a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati [9].
3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovracomunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla
4. [Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione] [11].
5. [La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana e presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi definiti almeno a livello di studio di fattibilità] [12].
6. [La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste)] [13].
7. [Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del
7-bis. [La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le risorse di cui al comma 2 nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuale arrotondamento per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento] [15].
8. [I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia] [16].
Art. 5 bis. (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine) [17]
1. E' istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.
2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.
3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.
4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5 [18].
6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 6. (Risorse finanziarie per le comunità montane) [19]
1. L’articolo 7 della
“1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell’attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della
c) le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 52-bis, lettera b), della
2. L’adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.
3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.”
Art. 7. (Comitato per la montagna)
1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l’organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla
c) dal presidente dell’unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r.1/2000, scelti tra i suoi membri;
f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.
3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.
4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l’applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all’articolo 3.
5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.
6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l’apporto logistico e di personale necessario all’espletamento dei suoi compiti.
8. [Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall’articolo 2 della
9. [A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale] [22].
Art. 8. (Attività di ricerca)
1. [Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell’istituto di ricerca per l’economia e l’ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all’articolo 14, comma 2, della
2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.
Art. 9. (Clausola valutativa) [24]
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;
b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;
c) il finanziamento e l’attuazione degli interventi nelle zone omogenee, anche specificando il contributo delle risorse europee alla loro realizzazione;
d) i risultati conseguiti nel contrastare il fenomeno dello spopolamento e nel valorizzare le attività produttive, turistiche e commerciali locali.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 10. Norme di prima attuazione)
1. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
Art. 11. (Modifiche e abrogazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la
b) il comma 4 dell’articolo 1 della
c) il comma 1 dell’articolo 2 della
d) il comma 4 dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 bis della
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 12. (Norma finanziaria)
1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 'Territorio montano e piccoli Comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013 [25].
2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento [26].
3. Agli oneri derivanti dall’attività del comitato per la montagna, di cui all’articolo 7, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.
4. Alle spese relative all’attività di ricerca, di cui all’articolo 8, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 6.5.6.2.293 “Territorio montano e piccoli Comuni”.
5. All’autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[7] Comma così modificato dall'art. 11 della
[8] Comma già modificato dall'art. 10 della
[9] Comma già sostituito dall'art. 10 della
[10] Comma già sostituito dall'art. 10 della
[11] Comma sostituito dall'art. 10 della
[12] Comma sostituito dall'art. 10 della
[13] Comma sostituito dall'art. 10 della
[14] Comma sostituito dall'art. 10 della
[15] Comma inserito dall'art. 10 della
[16] Comma abrogato dall'art. 10 della
[17] Articolo inserito dall'art. 10 della
[18] Comma inserito dall'art. 4 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[20] Lettera così sostituita dall'art. 8 della
[21] Comma abrogato dall'art. 8 della
[22] Comma abrogato dall'art. 8 della
[23] Comma abrogato dall'art. 6 della
[24] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 10 della