Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 25/03/1995 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Criteri per la riorganizzazione della mobilità). |
Art. 3. (Accordi di programma). |
Art. 4. (Modalità di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano). |
Art. 5. (Tariffe). |
Art. 6. (Contratto di servizio). |
Art. 7. (Affidamento a terzi). |
Art. 8. (Funzioni della regione e delle province). |
Art. 9. (Vigilanza). |
Art. 10. (Sanzioni). |
Art. 11. (Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995). |
Art. 12. (Norma finanziaria). |
Art. 13. (Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano). |
Art. 14. (Costi standardizzati anno 1992 e anno 1993). |
Art. 15. (Documenti di viaggio). |
Art. 16. (Agevolazioni tariffarie). |
Art. 17. (Servizi di trasporto urbano). |
Art. 18. (Servizi interurbani dell'area milanese). |
Art. 19. (Proroga per l'anno 1994 del termine di cui all'art. 7 della l.r. 2 gennaio 1982 n. 2). |
Art. 20. (Abrogazioni). |
§ 4.5.90 - L.R. 25 marzo 1995, n. 13. [1]
Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia.
(B.U. 30 marzo 1995, n. 13, 1° suppl. ord.).
Art. 2. (Criteri per la riorganizzazione della mobilità). [3]
Art. 3. (Accordi di programma). [4]
Art. 4. (Modalità di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano). [5]
Art. 6. (Contratto di servizio). [7]
Art. 7. (Affidamento a terzi). [8]
Art. 8. (Funzioni della regione e delle province).
1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) le funzioni amministrative di cui all'art. 2 della
b) la fissazione di indirizzi generali e direttive specifiche per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto e la disciplina della mobilità;
c) le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, che verranno eventualmente individuati, di ambito interprovinciale costituenti la rete fondamentale regionale;
d) le politiche tariffarie rispondenti alle integrazioni dei differenti modi di trasporto;
e) la programmazione, il coordinamento, la determinazione delle aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti di servizio.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, al sensi della
a) formulare proposte per la definizione delle aree omogenee da parte della giunta regionale ai sensi del primo comma;
b) stipulare i contratti di servizio relativi alle aree omogenee di cui alla lett. a), costituenti la rete del servizio di trasporto pubblico locale;
c) definire accordi di programma per la stipulazione di contratti di servizio concernenti aree interprovinciali diverse da quelle costituenti la rete fondamentale regionale ai sensi del primo comma, lett. c).
3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la Regione trasferisce ai soggetti e con le modalità previste dall'art. 3 della
4. Ogni due anni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, avendo a riferimento la necessità di fornire un livello di servizio omogeneo, può valutare la congruità del servizio fornito con eventuale rideterminazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna area omogenea.
5. La Regione promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, un tavolo di confronto aperto alle rappresentanze sociali, per verificare le scelte di qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della
Art. 9. (Vigilanza).
1. La Regione e gli enti locali effettuano la vigilanza:
a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalle concessioni;
b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;
c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati in concessione.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti al concessionario dati e informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Il concessionario è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati.
3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è costituita una struttura apposita alle dipendenze della giunta regionale con un'adeguata dotazione di risorse e di personale. Gli enti di cui all'art. 6, quinto comma, possono costituire analoghe strutture.
Art. 10. (Sanzioni).
1. Alle aziende che non rispondano, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati di cui all'art. 9, secondo comma, o forniscano informazioni e dati non veritieri o inesatti è sospesa, per il periodo di inadempienza, l'erogazione dei contributi di esercizio.
Art. 11. (Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995).
1. La regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al
Provvede altresì al pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex
1 bis. Per le minori entrate derivanti, nell'anno 1996, alle aziende di trasporto pubblico locale dalle tessere gratuite di libera circolazione ex
2. Per la determinazione dei disavanzi di esercizio di cui al primo comma si applicano le modalità previste dal
3. I fondi destinati al ripiano dei disavanzi saranno ripartiti tra le aziende esercenti servizi interurbani secondo i criteri. previsti dal
4. I fondi per il pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex
5. La regione, a decorrere dalla seconda annualità, destina la rata del contributo statale di cui al
6. Al verificarsi delle condizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 del
Art. 12. (Norma finanziaria). [14]
Art. 13. (Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano). [15]
1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano, i costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art. 6 della
2. Per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A allegata alla presente legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, non è, a parità di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani.
3. Per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A allegata alla presente legge è individuato in L. 75.000.000 annue.
Art. 14. (Costi standardizzati anno 1992 e anno 1993).
1. I costi standardizzati relativi all'anno 1992 e all'anno 1993 restano confermati nelle determinazioni adottate con deliberazione della giunta regionale n. 26042 del anno 1992.
Art. 15. (Documenti di viaggio). [16]
1. I documenti di viaggio di abbonamento per il trasporto pubblico locale sono personali e non cedibili.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1996, l'acquisto del documento di abbonamento, che dovrà essere nominativo è subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento da esibire, anche a richiesta del personale di controllo, unitamente all'abbonamento stesso.
3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale individuerà i documenti di riconoscimento da ritenersi validi a tali fini, con la possibilità anche di mantenere purché a titolo gratuito, i tesserini di riconoscimento attualmente in vigore. La validità dei tesserini di riconoscimento in vigore è comunque prorogata sino all'efficacia dei contratti di servizio [17].
Art. 16. (Agevolazioni tariffarie). [18]
1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore conservano validità sino al 31 dicembre 2001 [19].
2. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini:
a) cavalieri di Vittorio Veneto;
b) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria ed eventuali loro accompagnatori;
c) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
d) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della
e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria, nonché loro eventuali accompagnatori;
f) invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria nonché loro eventuali accompagnatori;
g) soggetti provvisti di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale o dalla Cassa di Previdenza dei lavoratori autonomi.
3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tenendo conto della compatibilità delle esigenze sociali con i principi di rigore economico finanziario, definirà gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni tariffarie nonché la modalità di applicazione delle medesime sia in forma di tessere gratuite di libera circolazione sia in forma di tariffe forfettizzate, sulla base dei seguenti elementi [20]:
a) caratteristiche e specificità delle categorie indicate al secondo comma;
b) livello di reddito;
c) fasce di età.
I soggetti di cui al secondo comma, lett. a), b), c), hanno comunque diritto alle agevolazioni tariffarie nell'ambito dell'intero territorio regionale.
4. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.
5. Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie relative ai servizi interurbani per le categorie di soggetti di cui al comma 2, trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio con specifiche risorse del bilancio regionale [21].
6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle reti urbane sono stabilite dai comuni ai sensi della
Art. 17. (Servizi di trasporto urbano). [22]
1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla
2. Per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di cui al comma 1 è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla d.g.r. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio
2 bis. [23].
Art. 18. (Servizi interurbani dell'area milanese). [24]
Art. 19. (Proroga per l'anno 1994 del termine di cui all'art. 7 della
Art. 20. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
TABELLA A
1) Servizi extraurbani su gomma
I costi standards aziendali per i servizi extraurbani su gomma si determinano in base alla seguente formula:
{[(A + O + I) x C] / Y} x 100 = D costo complessivo
dove:
A = numero autisti necessari
ore complessive di esercizio / ore annue di guida per autista = A
Le ore complessive di esercizio si ottengono dividendo le vetture/km totali ammesse a contributo per la velocità commerciale effettiva.
La velocità commerciale ai fini della formula deve essere considerata solo in funzione delle ore risultanti dall'orario approvato per l'anno di riferimento con i seguenti limiti minimi: 28,50 km/h per le reti aziendali extraurbane, 25 km/h per le reti con prevalente servizio urbano o interessanti centri con oltre 100.000 abitanti 18,5 km/h per la rete metropolitana milanese su gomma.
Le ore annue di guida per autista sono determinate tenendo conto che, per il raggiungimento dell'orario di lavoro complessivo, ai tempi di guida devono essere aggiunti tutti i tempi accessori di cui alla legge 138/58.
I giorni lavorati all'anno sono ipotizzati in 250, le ore di guida effettiva giornaliera sono ipotizzate in 4 ore e 30 minuti.
Pertanto:
250 x 4,5 = ore annue di guida
O = numero personale di officina e manutenzione
(n. autobus: 10) x 2,75 addetti = O
Si determina il fabbisogno di autobus attribuendo una percorrenza annuale di: km 40.000 per veicoli in servizio interurbano di pianura; km 35.000 per veicoli in servizi di montagna e per la rete metropolitana milanese.
(Vett./Km I Vett./Km M) / (40.000 Km 35.000 Km) = n. autobus
I = numero impiegati e personale tecnico ausiliario
V / (-0,01 V +2,5) * con il minimo al denominatore di 1.65 = I
Dove V corrisponde alle vetture/km:100.000
La formula tiene conto della diversa incidenza del personale impiegatizio in relazione alle dimensioni aziendali.
C = costo del personale
Il costo del personale viene individuato per il 1994 in L. 68.000.000 annue.
Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale.
Considerando il costo del personale pari ad una percentuale dei costi totali aziendali (comprensivi dei consumi e delle spese generali), si ottengono i costi totali con i seguenti modelli di calcolo (dove Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale e V = vetture/km ammesse a contributo diviso 100.000).
I modelli di calcolo sono stati formulati in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità i costi di struttura delle aziende si assumono crescenti al crescere delle stesse; i costi di struttura si assumono costanti oltre un certo limite di dimensione aziendale, fissato in 8,5 milioni di autobus/km.
Per i servizi gestiti da aziende che hanno in concessione:
a) non oltre 800.000 autobus/km annui Y = - 2,85 V + 91* con il costo minimo totale ammissibile di L. 2.600 al km;
b) oltre 800.000 autobus/km annui Y = - 0,10 V + 69* con il minimo del 62% e con il costo minimo totale ammissibile di L. 3.300 al km.
2) Servizi extraurbani su ferro
I costi standards per il servizio delle linee metropolitane interurbane e per le tranvie interurbane si determinano in base alle seguenti formule:
2.1) Linee metropolitane:
[(A+A1+0+01 + I) x C x 100] / y = D costo complessivo
* Vedi tabella B
dove:
A = numero conducenti calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto 1 considerando pari a 4,5 le ore di guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 27 km/h;
A1 = personale di presenziamento stazioni e sorveglianza linee calcolato in base al numero delle stazioni delle tratte interurbane delle linee con un massimo di 5,5 agenti per stazione;
O = numero personale di officina e manutenzione determinato come segue (n. veicoli: 10) x 5 addetti.
Il fabbisogno di veicoli metropolitani si determina secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma attribuendo una percorrenza annua di 70.000 vetture/km per veicolo;
01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane considerando n. 2 addetti per km di binario semplice.
I = numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km: 70.000)/1,65.
Le percorrenze finanziabili delle reti metropolitane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 51.657.025 vetture/km, di cui 11.157.025 attengono ai tratti interurbani. Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che le tratte interurbane delle linee hanno una lunghezza misurata in termini di impianti di binario semplice di km 47,7 e sono dotate di 15 stazioni [26].
2.2) Tramvie interurbane:
{[(A + 0 + 01 + I) x C] / Y} x 100 = D costo complessivo
dove:
A = numero dei conducenti e personale di sorveglianza calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto l considerando pari a 4,5 le ore di guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 15 km/h;
O = numero di personale di officina e manutenzione determinato come segue: (n. veicoli:10) x 3,5 addetti.
Il fabbisogno di veicoli tranviari si determina secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma attribuendo una percorrenza annua di 20.000 vetture/km per veicolo;
01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane, considerando n. 0,7 addetti per km di binario semplice;
I = numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km: 20.000)/1,65.
Le percorrenze finanziabili delle tramvie interurbane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 1.300.000 vetture/km. Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che la lunghezza degli impianti di binario semplice è pari a km 42 [27].
L'incidenza del costo del personale sul costo totale è pari per le linee metropolitane al 55% e per le tranvie interurbane al 70%.
Il costo del personale è uguale a quello dei servizi extraurbani su gomma.
3) Determinazioni dei ricavi
I ricavi vengono considerati in funzione dei costi nella misura del 41%.
Per le reti comprendenti linee di montagna il ricavo viene ridotto applicando l'equazione Y = - 8X + 41 dove Y rappresenta la misura percentuale dei ricavi sui costi e X corrisponde al rapporto fra le vetture x km di montagna e le vetture x km totali.
4) Altri servizi di trasporto locale.
a) I costi standards per le funivie; le funicolari e i servizi lacuali sono valutati in relazione alle percorrenze virtuali con riferimento agli autobus/chilometro in rapporto alle vetture/chilometro per le funicolari, alle cabine chilometro per le funivie e ai natanti/chilometro per i servizi lacuali.
Conseguentemente si determina quanto segue:
1) funicolari extraurbane: nove volte il costo dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana integrata con la funicolare;
2) funivie extraurbane: tredici volte il costo dell'autobus/chilometro extraurbano, mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale;
** Vedi tabella C
3) servizi lacuali di linea sul lago d'Iseo: due volte il costo dell'autobus/chilometro extraurbano mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale.
b) I ricavi presunti del traffico sono determinati nelle seguenti percentuali dei costi standards:
1) funicolari extraurbane: 50%
2) funivie extraurbane: 50%
3) servizi lacuali di linea: 50%
5) Determinazione dei contributi.
La differenza tra costi e ricavi determina il contributo aziendale di esercizio, che comunque non potrà essere inferiore, a parità di servizio, al contributo statale dell'anno 1993 incrementato del tasso programmato di inflazione del 3,50%.
TABELLA B
(a) Y = -0,01 V+2,5
(b) Y = -2,85 V+91
(c) Y = -0,10 V+69
Vett./km |
(a) |
(b) |
(c) |
0 |
2,50 |
91 |
- |
10.000 |
2,499 |
90,715 |
- |
50.000 |
2,495 |
89,575 |
- |
100.000 |
2,49 |
88,15 |
- |
200.000 |
2,48 |
85,30 |
- |
300.000 |
2,47 |
82,45 |
- |
400.000 |
2,46 |
79,60 |
- |
500.000 |
2,45 |
76,75 |
- |
600.000 |
2,44 |
73,90 |
- |
700.000 |
2,43 |
71,05 |
- |
800.000 |
2,42 |
68,20 |
68,20 |
900.000 |
2,41 |
- |
68,10 |
1.000.000 |
2,40 |
- |
68 |
2.000.000 |
2,30 |
- |
67 |
3.000.000 |
2,20 |
- |
66 |
4.000.000 |
2,10 |
- |
65 |
5.000.000 |
2 |
- |
64 |
6.000.000 |
1,90 |
- |
63 |
7.000.000 |
1,80 |
- |
62 |
8.000.000 |
1,70 |
- |
62 |
9.000.000 |
1,65 |
- |
62 |
10.000.000 |
1,65 |
- |
62 |
oltre |
1,65 |
- |
62 |
TABELLA C
Y = - 8X + 41
X = Vett. Km montagna/ Vett. Km totali |
Y |
Zero |
41 |
0,1 |
40,20 |
0,2 |
39,40 |
0,3 |
38,60 |
0,4 |
37,80 |
0,5 |
37 |
0,6 |
36,20 |
0,7 |
35,40 |
0,8 |
34,60 |
0,9 |
33,80 |
1 |
33 |
[1] Abrogata dall'art. 143 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[5] Articolo già modificato dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[7] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[9] Comma così modificato dall'art. 1 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Comma così modificato dall'art. 1 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[15] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[16] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[17] Comma già modificato dall'art. 1 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[19] Comma sostituito dall'art. 1 della
[20] Comma così modificato dall'art. 1 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[22] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[25] Articolo già modificato dall'art. 9 della
[26] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della
[27] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della