§ 4.5.90 - L.R. 25 marzo 1995, n. 13.
Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:25/03/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Criteri per la riorganizzazione della mobilità).
Art. 3.  (Accordi di programma).
Art. 4.  (Modalità di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano).
Art. 5.  (Tariffe).
Art. 6.  (Contratto di servizio).
Art. 7.  (Affidamento a terzi).
Art. 8.  (Funzioni della regione e delle province).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano).
Art. 14.  (Costi standardizzati anno 1992 e anno 1993).
Art. 15.  (Documenti di viaggio).
Art. 16.  (Agevolazioni tariffarie).
Art. 17.  (Servizi di trasporto urbano).
Art. 18.  (Servizi interurbani dell'area milanese).
Art. 19.  (Proroga per l'anno 1994 del termine di cui all'art. 7 della l.r. 2 gennaio 1982 n. 2).
Art. 20.  (Abrogazioni).


§ 4.5.90 - L.R. 25 marzo 1995, n. 13. [1]

Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia.

(B.U. 30 marzo 1995, n. 13, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

 

     Art. 2. (Criteri per la riorganizzazione della mobilità). [3]

 

     Art. 3. (Accordi di programma). [4]

 

     Art. 4. (Modalità di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano). [5]

 

     Art. 5. (Tariffe). [6]

 

     Art. 6. (Contratto di servizio). [7]

 

     Art. 7. (Affidamento a terzi). [8]

 

     Art. 8. (Funzioni della regione e delle province).

     1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

     a) le funzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e le funzioni derivanti da leggi quadro statali;

     b) la fissazione di indirizzi generali e direttive specifiche per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto e la disciplina della mobilità;

     c) le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, che verranno eventualmente individuati, di ambito interprovinciale costituenti la rete fondamentale regionale;

     d) le politiche tariffarie rispondenti alle integrazioni dei differenti modi di trasporto;

     e) la programmazione, il coordinamento, la determinazione delle aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti di servizio.

     2. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, al sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in particolare provvedono a:

     a) formulare proposte per la definizione delle aree omogenee da parte della giunta regionale ai sensi del primo comma;

     b) stipulare i contratti di servizio relativi alle aree omogenee di cui alla lett. a), costituenti la rete del servizio di trasporto pubblico locale;

     c) definire accordi di programma per la stipulazione di contratti di servizio concernenti aree interprovinciali diverse da quelle costituenti la rete fondamentale regionale ai sensi del primo comma, lett. c).

     3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la Regione trasferisce ai soggetti e con le modalità previste dall'art. 3 della l.r. 27 maggio 1989, n. 19, per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, le risorse finanziarie derivanti da trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, oltre ad eventuali risorse regionali aggiuntive a termini del secondo comma dell'art. 4.

     4. Ogni due anni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, avendo a riferimento la necessità di fornire un livello di servizio omogeneo, può valutare la congruità del servizio fornito con eventuale rideterminazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna area omogenea.

     5. La Regione promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, un tavolo di confronto aperto alle rappresentanze sociali, per verificare le scelte di qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale.

     6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della l.r. 2 aprile 1987, n. 14.

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     1. La Regione e gli enti locali effettuano la vigilanza:

     a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalle concessioni;

     b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;

     c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati in concessione.

     2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti al concessionario dati e informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Il concessionario è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è costituita una struttura apposita alle dipendenze della giunta regionale con un'adeguata dotazione di risorse e di personale. Gli enti di cui all'art. 6, quinto comma, possono costituire analoghe strutture.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     1. Alle aziende che non rispondano, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati di cui all'art. 9, secondo comma, o forniscano informazioni e dati non veritieri o inesatti è sospesa, per il periodo di inadempienza, l'erogazione dei contributi di esercizio.

 

     Art. 11. (Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995).

     1. La regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, fino a un importo massimo di 120 miliardi mutuabili ai sensi della stessa legge 204/1995, con ammortamento decennale decorrente dall'esercizio finanziario 1996 [9].

     Provvede altresì al pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni per una spesa complessiva di 50 miliardi, suddivisi in 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1995. Provvede, infine, all'integrazione delle quote assegnate dallo Stato del Fondo Nazionale Trasporti - legge 10 aprile 1981, n. 151 - rispettivamente con L. 53.200.000.000 per i servizi interurbani per l'anno 1994 e con L. 60.000.000.000 l'anno 1995, di cui 56.800.000.000 per i servizi interurbani e L. 3.200.000.000 per i servizi urbani.

     1 bis. Per le minori entrate derivanti, nell'anno 1996, alle aziende di trasporto pubblico locale dalle tessere gratuite di libera circolazione ex l.r. 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, la regione dispone una spesa di lire 8.000.000.000, da ripartirsi fra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale urbano e interurbano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 27 dicembre 1993, n. 45. La regione provvede altresì per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, anno 1996, ad integrare le risorse relative al fondo nazionale trasporti indicate nella tabella esplicativa dei "trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario" (tabella B), allegata al disegno di legge collegato al progetto di legge finanziaria 1996, con la somma di lire 75.000.000.000 [10].

     2. Per la determinazione dei disavanzi di esercizio di cui al primo comma si applicano le modalità previste dal decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 18.

     3. I fondi destinati al ripiano dei disavanzi saranno ripartiti tra le aziende esercenti servizi interurbani secondo i criteri. previsti dal decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204 con il limite del disavanzo e al netto delle anticipazioni di cui alla l.r. 25 luglio 1992, n. 21, rifinanziata con l.r. 15 settembre 1993, n. 29. Gli eventuali residui verranno destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso [11].

     4. I fondi per il pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex l.r. 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 saranno ripartiti fra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale urbano e interurbano ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della l.r. 27 dicembre 1993, n. 45.

     5. La regione, a decorrere dalla seconda annualità, destina la rata del contributo statale di cui al decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, per la parte riferita ai servizi interurbani, all'ammortamento di un mutuo novennale finalizzato alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi interurbani riferiti al periodo 1987 - 1993 delle aziende interessate [12].

     6. Al verificarsi delle condizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, la Regione si rivarrà sui contributi di esercizio di competenza delle aziende interessate [13].

 

     Art. 12. (Norma finanziaria). [14]

 

     Art. 13. (Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano). [15]

     1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano, i costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 151/1981 comprensivi della remunerazione del capitale investito, sono calcolati in applicazione del modello di cui alle tabelle allegate alla presente legge, in vista del conseguimento di più adeguati modelli di efficienza.

     2. Per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A allegata alla presente legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti secondo la procedura di cui al comma 1, non è, a parità di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani.

     3. Per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A allegata alla presente legge è individuato in L. 75.000.000 annue.

 

     Art. 14. (Costi standardizzati anno 1992 e anno 1993).

     1. I costi standardizzati relativi all'anno 1992 e all'anno 1993 restano confermati nelle determinazioni adottate con deliberazione della giunta regionale n. 26042 del anno 1992.

 

     Art. 15. (Documenti di viaggio). [16]

     1. I documenti di viaggio di abbonamento per il trasporto pubblico locale sono personali e non cedibili.

     2. A decorrere dall'1 gennaio 1996, l'acquisto del documento di abbonamento, che dovrà essere nominativo è subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento da esibire, anche a richiesta del personale di controllo, unitamente all'abbonamento stesso.

     3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale individuerà i documenti di riconoscimento da ritenersi validi a tali fini, con la possibilità anche di mantenere purché a titolo gratuito, i tesserini di riconoscimento attualmente in vigore. La validità dei tesserini di riconoscimento in vigore è comunque prorogata sino all'efficacia dei contratti di servizio [17].

 

     Art. 16. (Agevolazioni tariffarie). [18]

     1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore conservano validità sino al 31 dicembre 2001 [19].

     2. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini:

     a) cavalieri di Vittorio Veneto;

     b) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria ed eventuali loro accompagnatori;

     c) privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

     d) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

     e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria, nonché loro eventuali accompagnatori;

     f) invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria nonché loro eventuali accompagnatori;

     g) soggetti provvisti di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale o dalla Cassa di Previdenza dei lavoratori autonomi.

     3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tenendo conto della compatibilità delle esigenze sociali con i principi di rigore economico finanziario, definirà gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni tariffarie nonché la modalità di applicazione delle medesime sia in forma di tessere gratuite di libera circolazione sia in forma di tariffe forfettizzate, sulla base dei seguenti elementi [20]:

     a) caratteristiche e specificità delle categorie indicate al secondo comma;

     b) livello di reddito;

     c) fasce di età.

     I soggetti di cui al secondo comma, lett. a), b), c), hanno comunque diritto alle agevolazioni tariffarie nell'ambito dell'intero territorio regionale.

     4. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.

     5. Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie relative ai servizi interurbani per le categorie di soggetti di cui al comma 2, trovano copertura nell'ambito dei contratti di servizio con specifiche risorse del bilancio regionale [21].

     6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle reti urbane sono stabilite dai comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 17. (Servizi di trasporto urbano). [22]

     1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate per l'anno 1993.

     2. Per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di cui al comma 1 è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla d.g.r. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio l.r. 2 gennaio 1982, n. 2 a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone. I semestre 1996 integrazione regionale e quote II semestre 1996). Le variazioni in aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili ai sensi della presente disposizione.

     2 bis. [23].

 

     Art. 18. (Servizi interurbani dell'area milanese). [24]

 

     Art. 19. (Proroga per l'anno 1994 del termine di cui all'art. 7 della l.r. 2 gennaio 1982 n. 2). [25]

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

 

 

TABELLA A

 

     1) Servizi extraurbani su gomma

 

     I costi  standards aziendali per i servizi extraurbani su gomma si determinano in base alla seguente formula:

 

{[(A + O + I) x C] / Y} x 100 = D costo complessivo

 

dove:

 

A = numero autisti necessari

 

ore complessive di esercizio / ore annue di guida per autista = A

 

     Le ore complessive di esercizio si ottengono dividendo le vetture/km totali ammesse a contributo per la velocità commerciale effettiva.

     La velocità commerciale ai fini della formula deve essere considerata solo in funzione delle ore risultanti dall'orario approvato per l'anno di riferimento con i seguenti limiti minimi: 28,50 km/h per le reti aziendali extraurbane, 25 km/h per le reti con prevalente servizio urbano o interessanti centri con oltre 100.000 abitanti 18,5 km/h per la rete metropolitana milanese su gomma.

     Le ore annue di guida per autista sono determinate tenendo conto che, per il raggiungimento dell'orario di lavoro complessivo, ai tempi di guida devono essere aggiunti tutti i tempi accessori di cui alla legge 138/58.

     I giorni lavorati all'anno sono ipotizzati in 250, le ore di guida effettiva giornaliera sono ipotizzate in 4 ore e 30 minuti.

     Pertanto:

     250 x 4,5 = ore annue di guida

     O = numero personale di officina e manutenzione

     (n. autobus: 10) x 2,75 addetti = O

     Si determina  il fabbisogno di autobus attribuendo una percorrenza annuale di: km 40.000 per veicoli in servizio interurbano di pianura; km 35.000 per  veicoli in servizi di montagna e per la rete metropolitana milanese.

 

(Vett./Km I Vett./Km M) / (40.000 Km 35.000 Km) = n. autobus

 

I = numero impiegati e personale tecnico ausiliario

 

V / (-0,01 V +2,5) * con il minimo al denominatore di 1.65 = I

 

Dove V corrisponde alle vetture/km:100.000

 

     La formula tiene conto della diversa incidenza del personale impiegatizio in relazione alle dimensioni aziendali.

     C = costo del personale

     Il costo del personale viene individuato per il 1994 in L. 68.000.000 annue.

     Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale.

     Considerando il costo del personale pari ad una percentuale dei costi totali aziendali (comprensivi dei consumi e delle spese generali), si ottengono i costi totali con i seguenti modelli di calcolo (dove Y = percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale e V = vetture/km ammesse a contributo diviso 100.000).

     I modelli di calcolo sono stati formulati in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità i costi di struttura delle aziende si assumono crescenti al crescere delle stesse; i costi di struttura si assumono costanti oltre un certo limite di dimensione aziendale, fissato in 8,5 milioni di autobus/km.

     Per i servizi gestiti da aziende che hanno in concessione:

     a) non  oltre 800.000 autobus/km annui Y = - 2,85 V + 91* con il costo minimo totale ammissibile di L. 2.600 al km;

     b) oltre 800.000 autobus/km annui Y = - 0,10 V + 69* con il minimo del 62% e con il costo minimo totale ammissibile di L. 3.300 al km.

 

     2) Servizi extraurbani su ferro

 

     I costi standards per il servizio delle linee metropolitane interurbane e per le tranvie interurbane si determinano in base alle seguenti formule:

 

     2.1) Linee metropolitane:

 

     [(A+A1+0+01 + I) x C x 100] / y = D costo complessivo

 

     * Vedi tabella B

     dove:

     A = numero conducenti calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto 1 considerando pari a 4,5 le  ore di  guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 27 km/h;

     A1 = personale di presenziamento stazioni e sorveglianza linee calcolato in base al numero delle stazioni delle tratte interurbane delle linee con un massimo di 5,5 agenti per stazione;

     O = numero personale di officina e manutenzione determinato come segue (n. veicoli: 10) x 5 addetti.

     Il fabbisogno di veicoli metropolitani si determina secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma attribuendo una percorrenza annua di 70.000 vetture/km per veicolo;

     01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane considerando n. 2 addetti per km di binario semplice.

     I =  numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km: 70.000)/1,65.

     Le percorrenze finanziabili delle reti metropolitane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 51.657.025 vetture/km, di cui 11.157.025 attengono ai tratti interurbani. Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che le tratte interurbane delle linee hanno una lunghezza misurata in termini di impianti di binario semplice di km 47,7 e sono dotate di 15 stazioni [26].

 

     2.2) Tramvie interurbane:

 

     {[(A + 0 + 01 + I) x C] / Y} x 100 = D costo complessivo

 

     dove:

     A = numero dei conducenti e personale di sorveglianza calcolati secondo la formula dei servizi extraurbani su gomma di cui al punto l considerando pari a 4,5 le ore di guida effettiva giornaliera e la velocità commerciale di 15 km/h;

     O =  numero di  personale di  officina e manutenzione determinato come segue: (n. veicoli:10) x 3,5 addetti.

     Il fabbisogno di veicoli tranviari si determina secondo la formula dei  servizi extraurbani  su gomma  attribuendo una percorrenza annua di 20.000 vetture/km per veicolo;

     01 = numero degli addetti alla manutenzione degli impianti e delle vie di corsa determinato in relazione alla lunghezza delle tratte delle linee interurbane, considerando n. 0,7 addetti per km di binario semplice;

     I = numero degli impiegati ed altro personale sono calcolati secondo la formula: (vetture/km: 20.000)/1,65.

     Le percorrenze finanziabili delle tramvie interurbane gestite dall'ATM di Milano sono determinate per l'anno 2001 in 1.300.000 vetture/km. Ai fini della determinazione dei costi standards si considera che la lunghezza degli impianti di binario semplice è pari a km 42 [27].

     L'incidenza del costo del personale sul costo totale è pari per le linee metropolitane al 55% e per le tranvie interurbane al 70%.

     Il costo del personale è uguale a quello dei servizi extraurbani su gomma.

 

     3) Determinazioni dei ricavi

     I ricavi vengono considerati in funzione dei costi nella misura del 41%.

     Per le reti comprendenti linee di montagna il ricavo viene ridotto applicando l'equazione Y = - 8X + 41 dove Y rappresenta la misura percentuale dei ricavi sui costi e X corrisponde al rapporto fra le vetture x km di montagna e le vetture x km totali.

 

     4) Altri servizi di trasporto locale.

 

     a) I costi standards per le funivie; le funicolari e i servizi lacuali sono valutati in relazione alle percorrenze virtuali con riferimento agli autobus/chilometro in rapporto alle vetture/chilometro per le funicolari, alle cabine chilometro per le funivie  e ai natanti/chilometro per i servizi lacuali.

     Conseguentemente si determina quanto segue:

     1)  funicolari  extraurbane:  nove  volte  il  costo dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana integrata con la funicolare;

     2)  funivie  extraurbane:  tredici  volte  il  costo dell'autobus/chilometro extraurbano, mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale;

     ** Vedi tabella C

     3) servizi lacuali di linea sul lago d'Iseo: due volte il costo dell'autobus/chilometro extraurbano mediamente valutato in L. 3.100 per chilometro virtuale.

     b) I ricavi presunti del traffico sono determinati nelle seguenti percentuali dei costi standards:

     1) funicolari extraurbane: 50%

     2) funivie extraurbane: 50%

     3) servizi lacuali di linea: 50%

 

     5) Determinazione dei contributi.

     La differenza tra costi e ricavi determina il contributo aziendale di esercizio, che comunque non potrà essere inferiore, a parità di  servizio, al  contributo statale  dell'anno 1993 incrementato del tasso programmato di inflazione del 3,50%.

 

 

TABELLA B

 

(a) Y = -0,01 V+2,5

(b) Y = -2,85 V+91

(c) Y = -0,10 V+69

 

Vett./km

(a)

(b)

(c)

0

2,50

91

-

10.000

2,499

90,715

-

50.000

2,495

89,575

-

100.000

2,49

88,15

-

200.000

2,48

85,30

-

300.000

2,47

82,45

-

400.000

2,46

79,60

-

500.000

2,45

76,75

-

600.000

2,44

73,90

-

700.000

2,43

71,05

-

800.000

2,42

68,20

68,20

900.000

2,41

-

68,10

1.000.000

2,40

-

68

2.000.000

2,30

-

67

3.000.000

2,20

-

66

4.000.000

2,10

-

65

5.000.000

2

-

64

6.000.000

1,90

-

63

7.000.000

1,80

-

62

8.000.000

1,70

-

62

9.000.000

1,65

-

62

10.000.000

1,65

-

62

oltre

1,65

-

62

 

 

TABELLA C

 

Y = - 8X + 41

 

X = Vett. Km montagna/ Vett. Km totali

Y

Zero

41

0,1

40,20

0,2

39,40

0,3

38,60

0,4

37,80

0,5

37

0,6

36,20

0,7

35,40

0,8

34,60

0,9

33,80

1

33

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[5] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[7] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3, dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3 e dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22. Si noti che l'art. 30 della stessa L.R. n. 22/1998 dispone la modifica della lettera c) del comma 1 bis del presente articolo (pur con riferimento erroneo all'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7 che aveva introdotto il comma 1 bis nella presente L.R.).

[8] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[15] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3, sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[17] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3, dall'art. 5 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[19] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3, e dall'art. 6 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3, modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7, sostituito dall'art. 30 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22, sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. a) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.

[21] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[22] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3 e dall'art. 7 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7.

[23] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[24] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[25] Articolo già modificato dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[26] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[27] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.