§ 3.2.4 - L.R. 18 dicembre 1979, n. 76.
Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:18/12/1979
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Contributo regionale.
Art. 2.  Contributi aggiuntivi.
Art. 3.  Relazione sull'attività dell'istituto e rendiconto.
Art. 4.  Partecipazione della regione.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.2.4 - L.R. 18 dicembre 1979, n. 76.

Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani.

(B.U. 19 dicembre 1979 n. 51, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Contributo regionale.

     1. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto per la fecondazione artificiale «Lazzaro Spallanzani» con sede in Milano, la regione conferisce allo stesso:

     a) un contributo annuale di lire 10.000.000 (dieci milioni) per il funzionamento dell'ente;

     b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi al patrimonio zootecnico lombardo da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale.

     2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno. [1]

     2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’istituto e la Regione. [2]

 

     Art. 2. Contributi aggiuntivi. [3]

     [1. L'istituto, a mezzo del proprio legale rappresentante, trasmette alla giunta regionale, entro il 15 novembre dell'anno antecedente a quello cui il programma si riferisce, il programma straordinario, unitamente alla richiesta dei contributi necessari per la sua attuazione.

     2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il programma e dispone la concessione dei relativi contributi.]

 

     Art. 3. Relazione sull'attività dell'istituto e rendiconto. [4]

     [1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'istituto a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     2. L'istituto, qualora abbia fruito di contributi aggiuntivi, riferisce anche sullo stato di realizzazione dei programmi e dei risultati conseguiti e presenta un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi aggiuntivi.

     3. La relazione ed il rendiconto sono comunicati al consiglio a cura della giunta regionale.]

 

     Art. 4. Partecipazione della regione.

     1. La concessione dei contributi previsti della presente legge è disposta non appena l'istituto avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza nel consiglio di amministrazione di due componenti di nomina regionale.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 2, comma 25, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.