Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 31/07/2007 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni non finanziarie) |
Art. 2. (Residui attivi e passivi) |
Art. 3. (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2007) |
Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006) |
Art. 5. (Reiscrizioni di economie vincolate) |
Art. 6. (Rideterminazione delle spese in annualità) |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell’art. 3 della legge 350/2003) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.130 - L.R. 31 luglio 2007, n. 18.
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(B.U. 30 luglio 2007, n. 31 - S.O. 1 agosto 2007, n. 1)
Art. 1. (Disposizioni non finanziarie)
1. [Alla
a) il comma 9-bis dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“9-bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al sistema informativo socio sanitario utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico. La mancata adesione al sistema informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria.” ] [1].
2. [La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie indicazioni operative e definisce le misure conseguenti, nel rispetto di quanto previsto dal
3. [Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 15, 16 e 17 della
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della
5. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:
“2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.”.
6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al
7. [Alla
a) al comma 5-bis dell’articolo 4 le parole “limitatamente ai soli comuni” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle province e ai comuni”] [4].
8. Alla
a) dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
“f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.”.
9. [Alla
a) dopo la lettera u-sexies del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“u–septies) l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d’origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).”;
b) dopo la lettera h-quater) del comma 2 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:
“h–quinquies) l’istruttoria per l’iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a DO e negli elenchi regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.”] [5].
10. [Alla
a) al fine della riduzione degli oneri degli apparati amministrativi, nell’ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 721 della
b) al comma 15 dell’articolo 4 le parole “di durata triennale” sono soppresse;
c) al medesimo fine di cui alla lettera a), al comma 4 dell’articolo 5 la parola “dodici” è sostituita dalla parola “sette”] [6].
11. [Alla
a) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;”;
b) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;”] [7].
12. [Alla
a) dopo il comma 7 dell’articolo 21 è inserito il seguente:
“7 bis. I soggetti autorizzati all’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell’impianto.”.
b) il comma 4 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell’articolo 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del
c) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è inserito il seguente:
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro.”] [8].
13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l’attuazione dell’articolo 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell’organo di cui all’articolo 2409–duodecies del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. E’ comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 2409–duodecies.
14. Per l’esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della
• 7.4.0.6.207 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”.
15. L’allegato elenco E: Upb collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lett. b),
Gruppo UPB |
UPB collegate |
7.2.0.2.200 |
7.2.0.2.200 |
|
7.4.0.6.207 |
16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della
U.P.B |
vecchia descrizione |
nuova descrizione |
1.2.1.2.232 |
Attuazione del federalismo fiscale
|
Federalismo Fiscale |
1.2.1.3.265 |
Attuazione del federalismo fiscale
|
Federalismo Fiscale |
3.2.3.4.311 |
Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi |
Finanziare l’innovazione |
3.7.1.2.34 |
Governance del sistema agricolo |
Governance del sistema agroalimentare e forestale |
3.7.1.3.35 |
Governance del sistema agricolo |
Governance del sistema agroalimentare e forestale |
3.7.2.2.29 |
Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
3.7.2.3.30 |
Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
4.1.1.2.386 |
Rischio idrogeologico e sismico
|
Prevenzione del rischio naturale |
4.1.1.3.387 |
Rischio idrogeologico e sismico
|
Prevenzione del rischio naturale |
4.1.2.2.165 |
Sicurezza in ambito industriale
|
Prevenzione del rischio tecnologico |
4.1.3.2.294 |
Sicurezza stradale
|
Prevenzione del rischio antropico |
4.1.3.3.119 |
Sicurezza stradale
|
Prevenzione del rischio antropico |
5.3.1.2.392 |
Riforma del sistema dell’Edilizia Residenziale Sociale |
Riforma del sistema dell’Edilizia Residenziale Pubblica |
7.4.0.2.72 |
Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000- 2006 |
Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo |
17. [Alla
a) al comma 4-bis dell’articolo 1 dopo le parole “del sistema dei navigli” sono aggiunte le seguenti “e dei corsi d’acqua”] [9].
Art. 2. (Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2006. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2006 e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, sono indicate a livello di UPB nell’allegata tabella A.
Art. 3. (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2007)
1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2007 è determinato in € 1.340.206.213,36 in conformità con quanto disposto dall’articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006 ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 la voce 9999 “Fondo iniziale di cassa” è determinata in € 1.340.206.213,36 .
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301 “Fondo di riserva di cassa” è incrementata di € 1.340.206.213,36.
Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2006 è determinato in € 976.786.884,73. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l’anno 2006 di € 8.542.903.030,35 di cui al comma 1, lettera h), dell’articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006 e l’avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 9.519.689.915,08 in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’articolo 50 della
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’articolo 70 bis della
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, della
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente pari a € 976.786.884,73 il mutuo previsto dall’articolo 1, comma 7, lettera a), della
3. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2007/2009 trovano capienza negli stanziamenti dell’UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell’UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 – 2009, così come modificati dal comma 5.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l’esercizio finanziario 2006 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.1.21 “Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento” è ridotta di € 423.213.115,27;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 “Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio precedente” è incrementata di € 976.786.884,73;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 “Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio precedente” è ridotta di € 1.400.000.000,00;
- la dotazione finanziaria dell’UPB 7.4.0.2.200 “Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari” è ridotta di € 11.910.098,37 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria dell’UPB 7.4.0.6.207 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” è ridotta di € 4.041.667,10 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301 “Fondo di riserva di cassa” è ridotta di € 423.213.115,27.
6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2007 sono pari a € 15.951.765,47 di competenza e di cassa, di cui € 11.910.098,37 di parte corrente ed € 4.041.667,10 in conto capitale.
7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2008 e per il 2009 sono pari a € 25.207.919,28 di cui di parte corrente rispettivamente € 18.518.778,12 per il 2008 e € 18.223.707,25 per il 2009 e in conto capitale € 6.689.141,16 per il 2008 e € 6.984.212,03 per il 2009.
Art. 5. (Reiscrizioni di economie vincolate)
1. In relazione all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2007 della somma di € 804.399,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l’iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3995 del 19 aprile 2007 e n. 6082 del 6 giugno 2007, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2007 il “Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità” di cui all’UPB 7.4.0.4.308 “Fondo per il finanziamento di spese in annualità” integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l’esercizio finanziario 2007, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 “Quote di economie dell’esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50,
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 7.4.0.4.308 “Fondo per il finanziamento di spese in annualità” è ridotta di € 804.399,00.
Art. 6. (Rideterminazione delle spese in annualità)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 della
2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l’anno 2007 pari a € 670.000,00 di competenza e di cassa.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
1. Alla
a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 50. (Finalità del tributo)
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della
a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
b) a regolamentare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall’articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;
c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento;
d) alla implementazione del “Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico” destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.
2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.
Art. 51. (Oggetto del tributo)
1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del
2. Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell’ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio.
Art. 52. (Soggetto passivo)
1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell’impianto.
2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all’articolo 197 del
Art. 53. (Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del
2. L’ammontare dell’imposta è fissato, a norma dell’articolo 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.
4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:
a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.
5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:
a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dal comma 3 dell’articolo 20 della l.r.26/2003.
6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:
a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;
c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.
7. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.
8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell’impianto di trattamento.
9. Ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all’articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.
10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell’articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.”.
2. In attuazione dell’articolo 10, comma 3, della
3. Mediante apposita comunicazione, l’Amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente.
4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.
5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.
6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.
7. Nelle attività di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l’Amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei Registri di Immatricolazione, del Pubblico Registro Automobilistico nonché dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall’articolo 5, comma 1, del
8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del Dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l’archivio regionale della medesima tassa.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla
10. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 9 è inserito il seguente:
“1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”;
b) al comma 4 dell’articolo 24 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.
11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all’accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall’articolo 1, comma 2, della
12. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28 septies, comma 4, della
INIZIATIVA |
2007 |
2008 |
2009 |
Anziani |
-1.547,00 |
-1.547,00 |
-1.547,00 |
Beni culturali |
-26.638,00 |
4.854,00 |
40.904,00 |
Accoglienza |
48.117,00 |
-4.811,00 |
-4.811,00 |
Montagna |
-12,00 |
-12,00 |
-12,00 |
Trattamento rifiuti |
77.887,00 |
78.154,00 |
78.154,00 |
Riqualificazione urbane |
-9.017,00 |
-2.255,00 |
-2.255,00 |
Viabilità minore |
-97.609,00 |
122.624,00 |
141.126,00 |
Tutela acque |
0,00 |
38.796,00 |
38.796,00 |
Edilizia scolastica scuole materne |
-30.777,00 |
355.745.00 |
530.432,00 |
Governo elettronico |
-27.895,00 |
-13.806,00 |
-13.806,00 |
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap |
-10.709,00 |
-5.354,00 |
-5.354,00 |
Impiantistica sportiva |
0,00 |
65.851,00 |
70.952,00 |
Eliminazione barriere architettoniche |
-407,00 |
111.870,00 |
134.487,00 |
Ospedali |
0,00 |
232.743,00 |
232.743,00 |
TOTALE |
-78.607,00 |
982.852,00 |
1.239.809,00 |
13. E’ autorizzato, per l’anno 2007, l’incremento di entrata e di spesa di € 60.000.000,00 per le anticipazioni finanziarie all’Organismo Pagatore Regionale di cui al
14. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2006 (Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del
15. In conformità all’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2007, il comma 21 dell’articolo 1 della
“21. In relazione a quanto disposto dal
a) € 14.809.300.000,00 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
b) € 191.700.000,00 per l’effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c) € 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all’UPB 200.”.
16. Ai fini del miglioramento del servizio svolto dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano la Regione contribuisce per l’anno 2007 per € 500.000,00.
17. Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015 è autorizzata la spesa di € 300.000,00 per l’anno 2007 e di € 330.000,00 per l’anno 2008.
18. Per le spese di cui al comma 17, relativamente al 2008 è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della
19. In relazione ai rientri previsti per l’anno 2007 a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della
20. Alla
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:
“3. I termini per l’avvio, l’avanzamento e la realizzazione dell’intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L’eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 1 della
4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell’attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell’erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”;
b) i commi 5 e 6 dell’articolo 27 sono abrogati fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale “Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
c) al comma 8 dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.”.
21. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 27 della
22. Per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l’anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, è erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese un contributo aggiuntivo fino a un massimo di € 4.000,00 per alunno diversamente abile. Le modalità di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.
23. Per gli oneri di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva per l’anno 2007 di € 1.800.000,00.
24. Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese – collegamento SS 342 – 233 – 344 è autorizzata la spesa di € 500.000,00 nel 2007.
25. È autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di € 2.000.000,00 per l’aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, della
26. Al fine di contribuire alla costituzione del fondo speciale necessario per il “Patto sulla Sicurezza delle città metropolitane” tra Ministero dell’Interno e Comune di Milano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 439, della
27. [Alla
a) il comma 18-bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“18-bis. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall’articolo 61, comma 2, del
28. E’ autorizzato per l’anno 2007 l’incremento degli interessi attivi di cassa per € 29.800.000,00.
29. E’ autorizzato per l’anno 2007 l’incremento di entrata e di spesa di € 7.500.000,00 in favore del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla
30. Le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per l’anno 2007 dal presente articolo sono pari a € 88.744.824,27 di competenza e di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo per il 2008 sono pari a € 330.000,00 di sola competenza.
31. Le maggiori risorse in conto capitale resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l’anno 2007 di € 9.836.393,00 di competenza e di cassa; per l’anno 2008 di € 982.852,00 di sola competenza e per l’anno 2009 di € 1.239.809,00 di sola competenza.
32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
33. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella 5.
Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della
1. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 92.126.108,64 di competenza e di cassa, per l’anno 2007, € 18.148.788,12 di competenza, per l’anno 2008, e € 18.203.707,25 di competenza, per l’anno 2009.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2007/2009 derivanti dal comma 2, sono di € 30.410.000,00 di competenza e di cassa per l’anno 2007.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 21.491.341,00 di competenza e di cassa per l’anno 2007, € 740.000,00 di competenza per l’anno 2008, e € 720.000,00 di competenza, per l’anno 2009.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 68.418.596,39 di competenza e di cassa per l’anno 2007, € 222.026.238,85 di competenza, per l’anno 2008, ed € 63.675.000,76 di competenza, per l’anno 2009.
8. E’ autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l’anno 2007 per € 73.754.976,99; è autorizzata l’assunzione dei mutui per € 105.543.516,52 di competenza, per l’anno 2008, e la riduzione degli stessi di € 25.621.020,27 di competenza, per l’anno 2009, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2008 e 2009 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATO
- Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009.
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 133 della
[2] Comma abrogato dall'art. 133 della
[3] Comma abrogato dall'art. 103 della
[4] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della
[5] Comma abrogato dall'art. 176 della
[6] Comma abrogato dall'art. 176 della
[7] Comma abrogato dall'art. 176 della
[8] Comma abrogato dall'art. 176 della
[9] Comma abrogato dall'art. 34 della
[10] Comma così modificato dall'art. 7 della
[11] Comma abrogato dall'art. 51 della