§ 5.6.45 - L.R. 12 aprile 2007, n. 8.
Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:12/04/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2007.


§ 5.6.45 - L.R. 12 aprile 2007, n. 8. [1]

Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.

(B.U. 18 aprile 2007, n. 16).

 

Art. 1. Differimento dell’applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2007.

     1. Le disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), recanti modifiche, rispettivamente, all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) e all’articolo 16, commi 47 e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, (legge finanziaria 1998), si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio per l’anno scolastico 2007-2008.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.