Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 16/10/2008 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l’esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ATERP di Catanzaro, una anticipazione di Euro 4.693.264,00 |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.2.32 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 32. [1]
Copertura finanziaria delle spese sostenute dall’ATERP di Catanzaro per le attività svolte al sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
(B.U. 16 ottobre 2008, n. 20 - S.S. 21 ottobre 2008, n. 1)
1. Per l’esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ATERP di Catanzaro, una anticipazione di Euro 4.693.264,00.
2. L’anticipazione di cui al precedente comma potrà essere compensata con le economie maturate dall’ATERP di Catanzaro sugli interventi a suo tempo finanziati alla stessa dalla Regione Calabria a valere sulle legge 457/78, 67/88, 179/92 e 136/99.
3. Alla copertura finanziaria di tale anticipazione si farà fronte con le risorse allocate all’UPB 3.2.02.01 - capitolo 32020132 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 [2].
4. La Giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti convenzionali con l’ATERP di Catanzaro per la restituzione dell’anticipazione concessa nonché ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
5. Il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta scelto tra i funzionari della Regione che dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla definitiva ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio ai sensi del comma 6 dell’art. 22 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Comma così modificato dall'art. 25 della