§ 2.2.32 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 32.
Copertura finanziaria delle spese sostenute dall’ATERP di Catanzaro per le attività svolte al sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:16/10/2008
Numero:32


Sommario
Art. 1. 1. Per l’esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ATERP di Catanzaro, una anticipazione di Euro 4.693.264,00
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.32 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 32. [1]

Copertura finanziaria delle spese sostenute dall’ATERP di Catanzaro per le attività svolte al sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 20 - S.S. 21 ottobre 2008, n. 1)

 

Art. 1.

1. Per l’esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ATERP di Catanzaro, una anticipazione di Euro 4.693.264,00.

 

2. L’anticipazione di cui al precedente comma potrà essere compensata con le economie maturate dall’ATERP di Catanzaro sugli interventi a suo tempo finanziati alla stessa dalla Regione Calabria a valere sulle legge 457/78, 67/88, 179/92 e 136/99.

 

3. Alla copertura finanziaria di tale anticipazione si farà fronte con le risorse allocate all’UPB 3.2.02.01 - capitolo 32020132 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 [2].

 

4. La Giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti convenzionali con l’ATERP di Catanzaro per la restituzione dell’anticipazione concessa nonché ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

5. Il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta scelto tra i funzionari della Regione che dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla definitiva ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio ai sensi del comma 6 dell’art. 22 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 [3].

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.