Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Incentivi). |
Art. 3. (Premio d’eccellenza). |
Art. 4. (Incentivi alla specializzazione post-universitaria). |
Art. 5. (Contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali). |
Art. 6. (Incentivi per incarichi presso le imprese). |
Art. 7. (Albo regionale). |
Art. 8. (Revoca degli incentivi). |
Art. 9. (Comitato di Attuazione). |
Art. 10. (Regolamento d’attuazione). |
Art. 11. (Disposizioni Finanziarie). |
Art. 12. (Pubblicazione). |
§ 3.4.37 - L.R. 12 novembre 2004, n. 26.
Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell’economia della conoscenza.
(B.U. 17 novembre 2004, n. 21 – S.S. n. 1).
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità).
1. La legge ha per oggetto la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani quale elemento decisivo per lo sviluppo della società calabrese.
2. A tal fine, la Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto dall’art. 117 della Costituzione e utilizzando fondi comunitari, statali e regionali, promuove un percorso d’eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità in Calabria dei giovani che abbiano conseguito laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della regione.
TITOLO II
Interventi ed incentivi
Art. 2. (Incentivi).
1. Il sistema integrato di interventi a favore dei giovani laureati calabresi, di cui all’art. 1, ha per oggetto:
a) un premio in denaro, quale riconoscimento d’eccellenza e incentivo alla residenzialità per i migliori laureati – per lo sviluppo di «idee-progetto» nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, che comportino una ricaduta culturale, sociale ed economica per la società calabrese;
b) la concessione di contributi per la specializzazione postuniversitaria;
c) contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali;
d) il finanziamento alle imprese degli oneri per incarichi affidati a giovani laureati;
e) l’istituzione di un albo regionale per l’accesso privilegiato agli incarichi professionali esterni conferiti dalla Regione.
2. La Regione Calabria a tal fine promuove la ricerca nelle Università attraverso bandi o specifiche convenzioni, per sostenere e incentivare corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale [1].
Art. 3. (Premio d’eccellenza).
1. La Regione, al fine di promuoverne la residenzialità in Calabria, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento di livelli d’eccellenza nella formazione universitaria.
2. I destinatari degli interventi di cui al comma precedente sono esclusivamente i giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere col massimo dei voti [2].
3. I premi pari a € 24.000,00 ciascuno sono erogati in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un’Università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria [3].
4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei benefici, gli schemi di convenzione da stipulare eventualmente con l’Università, gli Enti di ricerca e le Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione degli stages, i motivi di revoca sono disciplinati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le procedure di selezione sono automatiche ed esclusivamente per titoli [4].
Art. 4. (Incentivi alla specializzazione post-universitaria).
1. La Regione concede finanziamenti per:
a) gli oneri relativi alle tasse d’iscrizione e frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, dottorati di ricerca, Master (con durata minima di 180 giorni) e altri percorsi formativi utili per realizzare obiettivi strategici nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica a sostegno del sistema socioeconomico della Calabria;
b) le relative spese d’alloggio.
2. I finanziamenti, le cui modalità e criteri sono disciplinati dalla Giunta regionale, sono erogati nella misura massima complessiva annuale di C15.000,00 per sostenere la partecipazione a corsi di studio, di specializzazione, qualificazione e perfezionamento, anche tipo Master, da fruire presso Enti pubblici e privati in Italia e di C 35.000,00 per specializzazioni presso Università straniere [5].
3. I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo sono i giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria e a non modificarla per un triennio, pena la revoca dei finanziamenti.
4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, i motivi di revoca sono disciplinati dalla Giunta regionale [6].
Art. 5. (Contributo per il finanziamento di progetti imprenditoriali).
1. Beneficiari del contributo sono giovani calabresi laureati, con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire la propria residenza o dimora abituale in Calabria ed a non modificarla per un triennio.
2. L’incentivo consiste nel premiare le migliori 15 idee di impresa tra quelle presentate dai potenziali beneficiari. Il premio prevede il finanziamento di un corso di formazione, mirato al trasferimento di tutte le tematiche e le competenze inerenti la costituzione e la gestione di un’impresa. Inoltre, il percorso formativo prevede anche la realizzazione di uno stage in aziende operanti anche fuori regione nello specifico settore di riferimento dell’idea progettuale.
3. E’ prevista un’azione di accompagnamento e di consulenza finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità completo, di redazione di business plan e ricerche di mercato, al fine di poter concorrere all’ottenimento di qualunque finanziamento pubblico agevolato.
Art. 6. (Incentivi per incarichi presso le imprese).
1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, finanzia, anche tramite il sistema dei vouchers, gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalle imprese che abbiano sede legale nel territorio calabrese da almeno un triennio e che intendano favorire la crescita dall’azienda puntando sulla formazione e sulla qualificazione di nuove risorse umane [7].
2. Le imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, per usufruire degli incentivi, dovranno individuare un giovane calabrese – laureato da non più di tre anni con voto non inferiore a 105 e residente in Calabria –, provvedere alla sua formazione post laurea (master, stages) ed impegnarsi, al termine della stessa, ad assumerlo, per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.
3. L’incentivo é così suddiviso:
1) premio in danaro erogato alle imprese per il finanziamento del 70% degli oneri relativi alle tasse d’iscrizione ed alle spese di frequenza a corsi di specializzazione post-universitari;
2) sgravi contributivi, in termini di rimborso, relativi ad oneri diretti conseguenti all’assunzione del giovane, ormai formato, nella misura del 100% per il primo anno, del 75% per il secondo e del 50% per il terzo.
Art. 7. (Albo regionale).
1. E’ istituito presso la Regione Calabria uno speciale albo suddiviso per settori di competenza cui possono iscriversi i giovani beneficiari della presente legge [8].
2. La Regione Calabria, nell’affidamento degli incarichi professionali esterni di importo inferiore a C25.000,00 si impegna ad attingere, in forma rotazionale per ciascun settore di competenza, dall’albo di cui al comma 1.
3. L’iscrizione all’albo di cui al primo comma rimane valida fino al perdurare delle condizioni di cui al comma 1, e comunque fino al compimento del 40° anno di età.
TITOLO III
Disposizioni di attuazione e finali
Art. 8. (Revoca degli incentivi).
1. Gli incentivi di cui agli artt. 3, 4, 5, sono disposti esclusivamente a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria [9].
2. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge é disposta l’immediata revoca di tutti i benefici e tutte le somme erogate e anticipate dalla Regione Calabria dovranno essere integralmente restituite dai beneficiari comprensivi di spese e interesse legali.
Art. 9. (Comitato di Attuazione). [10]
[1. Per l’attuazione della presente legge é istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale un apposito Comitato di Attuazione.
2. Il Comitato di Attuazione é nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge ed ha durata annuale.
3. Il Comitato di Attuazione é composto dall’Assessore competente in materia di formazione o suo delegato, che lo presiede, dall’Assessore competente in materia di ricerca e innovazione o suo delegato e da almeno cinque membri, in rappresentanza della Regione Calabria, delle Università Calabresi e delle Associazioni di categoria rappresentative delle categorie produttive.
4. Il Comitato avrà il compito di definire il regolamento di attuazione per come disciplinato nell’art. 10.
5. Nell’assegnazione dei benefici previsti dalla presente legge, al fine di promuovere la ricerca e di favorire la crescita di una classe manageriale ed imprenditoriale orientata ad uno sviluppo funzionale al territorio ed innovativo per la Calabria, costituisce titolo prioritario l’aver elaborato una tesi di laurea su temi riguardanti lo sviluppo socio economico della Calabria nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione di cui all’art. 10.]
Art. 10. (Regolamento d’attuazione). [11]
[1. Il Regolamento d’attuazione, elaborato dal Comitato, é approvato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.
2. Il Regolamento d’attuazione dettaglia i finanziamenti previsti dalla legge e ritenuti ammissibili nei termini e con i criteri individuati dal Regolamento stesso, precisando:
a) i criteri per la selezione dei beneficiari;
b) le modalità e la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei benefici;
c) i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti;
d) i requisiti per l’ottenimento, il mantenimento dei benefici e le condizioni di revoca;
e) la regolamentazione e le modalità di utilizzo dell’albo di cui all’art. 7.]
Art. 11. (Disposizioni Finanziarie). [12]
1. Agli oneri derivanti dall’attuazone dell’art. 3 della presente legge, determinati per l’anno 2007 in c 3.000.000,00, si provvede con i fondi del Bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l’anno 2008, la Giunta regionale si impegna a sostenere gli oneri derivanti all’attuazione dell’art. 3 della presente legge destinando ulteriori tre milioni di euro aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 1, da impegnare attraverso il ricorso a fondi ordinari di bilancio ovvero attingendo a risorse comunitarie, al fine di incrementare le risorse disponibili in misura tale da consentire l’attivazione di ulteriori 250 voucher formativi per un totale di 500 posti disponibili [13].
Art. 12. (Pubblicazione).
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[4] Comma così modificato dall'art. 5 della
[5] Comma così modificato dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall'art. 5 della
[7] Comma così modificato dall'art. 5 della
[8] Comma così modificato dall'art. 5 della
[9] Comma così modificato dall'art. 5 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[13] Comma introdotto dall'art. 1 della