§ 2.1.90 - L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/04/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell’art. 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. La Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è inoltre così modificata:
Art. 3.      1. Al fine di procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2 della presente Legge, agli incarichi apicali in corso di espletamento si [...]
Art. 4.      1. Il disposto di cui all’art. 10, comma 3, Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, s’intende riferito anche al Consiglio regionale.
Art. 5.      Alla Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.      Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 7.      La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 2.1.90 - L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

(B.U. 30 aprile 2007, n. 7 - S.S. n. 5).

 

Art. 1.

     1. Il terzo comma dell’art. 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

     «Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla pubblica Amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

     2. Ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5% degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

     3. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, quelli di componente, supporto tecnico, autista di strutture speciali, nonché quello di collaboratore esperto del Consigliere, conferiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessanno di avere efficacia da tale data.

     4. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali della Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di cui al comma 3, dell’art. 8, Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 così come modificato dall’art. 1, Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e dagli artt. 2 e 3 della Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 24, deve intendersi determinato in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

     5. Il terzo comma dell’art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

     «Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

     6. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche ai componenti delle strutture ausiliarie di cui all’articolo 5 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

     7. Le funzioni di Direttore Generale Vicario presso i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere assegnate esclusivamente in caso di assenza del titolare protratta per un periodo superiore a 3 giorni e limitatamente alla durata della stessa.

     8. Tutti gli incarichi di cui ai commi 5, 6 e 7 conferiti prima dell’entrata in vigore della presente Legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo da tale data.

 

     Art. 2.

     1. La Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è inoltre così modificata:

     All’articolo 2, comma 1, le parole da «dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretario generale».

     2. All’articolo 3, comma 1, le parole «e di capi Dipartimento» sono abrogate.

     3. All’articolo 6, comma 1, la parola «Dipartimenti» è sostituita dalle parole «Aree Funzionali».

     4. All’articolo 6, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:

     «a) Il Segretariato Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;

     b) Le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall’Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall’articolo unico, comma 2, della Legge regionale 29 luglio 2002, n. 26. Il Dirigente preposto all’Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della presente Legge».

     5. All’articolo 6, comma 1, lett. c, le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «delle Aree Funzionali», al comma 2, le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretariato generale».

     6. All’articolo 7, la cui denominazione è così modificata «Compiti del Segretario generale e dei dirigenti di Area Funzionale», al comma 1, le parole «o ai Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell’Ufficio di Presidenza. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale: svolge i seguenti compiti».

     7. All’art. 7, inoltre, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

     a) assicurano l’integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

     b) supportano il Segretario generale nell’assistenza agli organi di direzione politica;

     c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l’elaborazione dei programmi;

     d) curano l’attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l’unitarietà di azione dell’Area;

     e) indirizzano, coordinano e verificano l’attività dei settori costituiti all’interno dell’Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l’integrazione;

     f) assumono nei confronti dei dirigenti dell’Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

     g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all’Area;

     h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell’Area.

     3) Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall’Ufficio di Presidenza».

     8. All’articolo 7 bis, comma 1, le parole «ciascun Dipartimento» sono sostituite dalle parole «ciascuna Area Funzionale»; la parola «Dipartimenti» è sostituita dalla parola «Aree Funzionali».

     9. All’art. 9, comma 5, alle parole «Direttore di Dipartimento» sono sostituite le parole «Segretario generale».

     10. All’articolo 13, comma 2, le parole «Le funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole «la funzione dirigenziale»; le parole «sono conferite» sono sostituite dalle parole «è conferita»; le parole « ed ai responsabili di Dipartimento» sono abrogate.

     11. L’art. 15, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Segretario generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto», al comma 1, le parole «dirigente di livello generale» sono sostituite dalle parole «Segretario generale e dirigente di Area Funzionale».

     12. All’art. 16, la cui denominazione è così modificata:

     «Conferenze di Area Funzionale, al comma 1, 2, 3 e 4, tutte le parole «dipartimento/i» sono sostituite dalle parole «Area/e Funzionale/ i»; la parola «direttore» di cui ai commi 2, 3 e 4, è sostituita dalla parola «dirigente».

     13. L’art. 17, la cui denominazione è così modificata «Trattamento economico del Segretario generale», al comma 1, le parole «ed ai direttori di Dipartimento» sono abrogate. La parola «esercitano» è sostituita dalla parola «esercita». Al comma 2, le parole «Ai dirigenti» sono sotituite le parole «Al Segretario generale». Alla parola «assunti» è sostituita la parola «assunto».

     14. All’art. 18, comma 1, dopo le parole «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti parole «compresi i dirigenti preposti alle Aree Funzionali».

     15. All’art. 22, ai commi 1 e 2, le parole «dipartimenti/o» sono sostituite con le parole «Aree/a».

     16. L’art. 25 è interamente sostituito dal seguente: «1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici».

     17. All’art. 26 della stessa Legge, la parola «dipartimentali» è sostituita dalla parola «funzionali».

     18. All’articolo 27, comma 1, le parole «direttori di dipartimento» sono sostituite con le parole «dirigenti di Area Funzionale».

 

     Art. 3.

     1. Al fine di procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2 della presente Legge, agli incarichi apicali in corso di espletamento si applica l’istituto della prorogatio per un termine massimo di 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente Legge [1].

 

     Art. 4.

     1. Il disposto di cui all’art. 10, comma 3, Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, s’intende riferito anche al Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     Alla Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’art. 2, comma 2, le parole «del regolamento d’attuazione», sono sostituite con le parole «definite dalla Giunta regionale»;

     b) all’art. 3, comma 2, sono abrogate le parole», nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attività di ricerca o di innovazione tecnologica»;

     c) l’art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «I premi pari a € 24.000,00 ciascuno sono erogati in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un’Università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria»;

     d) all’art. 3, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all’art. 10» sono sostituite con le parole «dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le procedure di selezione sono automatiche ed esclusivamente per titoli»;

     e) all’art. 4, comma 2, le parole «dal regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «dalla Giunta regionale»;

     f) all’art. 4, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all’art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;

     g) all’art. 6, comma 1, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all’art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;

     h) all’art. 7, comma 1, le parole «nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’art. 10», sono abrogate;

     i) all’art. 8, comma 1, le parole impegnandosi a non modificarla per un triennio» sono abrogate;

     l) gli artt. 9 e 10 sono abrogati;

     m) l’art. 11 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazone dell’art. 3 della presente legge, determinati per l’anno 2007 in c 3.000.000,00, si provvede con i fondi del Bilancio del Consiglio regionale».

 

     Art. 6.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2007, n. 14.