Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 15/01/2003 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.b70 - Legge 15 gennaio 2003, n. 20.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999
(G.U. 12 febbraio 2003, n. 35)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della repubblica del Camerun per la promozione e protezione reciproca degli investimenti
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti)
Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno convenuto le seguenti disposizioni
ARTICOLO 1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento" indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto reale come ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi;
b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a società istituite sul territorio di una delle Parti;
c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore economico;
d) diritti di proprietà intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente;
e) concessioni in conformità alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse naturali, nonchè ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o pubblici o per decisione delle autorità competenti.
f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale;
g) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua qualifica d'investimento.
2. Per "investitore" s'intende
a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la cittadinanza;
b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformità alla legislazione di quest'ultima;
3. Per "persona fisica" s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di detto Stato.
4. Per " persona giuridica " s'intende qualsiasi ente avente sede nei territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.
5. Per " redditi" s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui il reddito è pagato.
6. Per " territorio" s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le "zone marittime ". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità, o vi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.
7. Per "Accordo d'investimento " s'intende un accordo fra una Parte (o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. Per " trattamento non discriminatorio s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione più favorita.
9. Per " diritto l'accesso" s'intende il diritto di essere ammessi ad effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.
ARTICOLO 2 - Promozione, autorizzazione
1. Ciascuna Parte contraente favorirà la promozione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonchè la realizzazione di tali investimenti in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti.
2. Gli investitori di una Parte contraente avranno diritto di accesso alle attività d'investimento sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse secondo l'articolo 3.
3. Quando una Parte contraente ha autorizzato, e lasciato che un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sia effettuato sul suo territorio essa concederà, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle relative al reclutamento del personale direttivo o tecnico, a prescindere dalla loro cittadinanza.
4. Ciascuna Parte istituirà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, compreso l'espletamento in buona fede di tutti gli impegni da essa assunti nei confronti di ciascun investitore.
ARTICOLO 3 - Protezione, trattamento
1. Ciascuna Parte contraente garantirà piena protezione e sicurezza sul suo territorio agli investimenti effettuati in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non intralcerà con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento , la vendita o la liquidazione di tali investimenti.
2. Ciascuna Parte contraente assicurerà un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dagli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest'ultimo trattamento è più favorevole.
3. Qualsiasi modifica della forma in cui l'attivo è stato investito o rinvestito, non pregiudica la qualifica d'investimento e la protezione alla quale tali investimenti hanno diritto.
4. Il trattamento di nazione più favorita non si applica ai privilegi derivanti dall'appartenenza presente o futura di ciascuna Parte contraente ad una unione economica e/o monetaria , doganale, ad una zona di libero scambio, un mercato comune o ad ogni altra forma di organizzazione economica o regionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Tale trattamento non si applica nè ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori di uno Stato terzo sulla base di un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale, nè ad altri accordi reciproci relativi alle tasse.
5. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di alcuna misura che limita a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento che vi sono inerenti, quando ciò non sia specificatamente previsto dalla legislazione nazionale, da regolamenti o da sentenze promulgate dalle Corti o dai Tribunali competenti.
ARTICOLO 4 - Trasferimenti
1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento
a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti;
b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo l;
c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi;
d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;
e) delle indennità previste all'articolo 5;
f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresì autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine.
2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.
ARTICOLO 5 - Espropriazione e indennizzo
1. Nessuna delle Parti Contraenti adotterà, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione di nazionalizzazione o altre della stessa natura ed aventi il medesimo effetto, contro gli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente, se non per motivi di pubblico interesse debitamente stabiliti secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, che non siano discriminatori e siano accompagnati da clausole che prevedono un'indennità equa, giusta ed effettiva.
2. L'indennità menzionata al paragrafo 1 di cui sopra sarà equivalente al valore reale dell'investimento sul mercato, immediatamente prima che la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia annunciata o resa pubblica.
In mancanza di accordo fra la Parte contraente di accoglienza e l'investitore, l'indennità sarà calcolata in base a parametri internazionali. Essa sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sono state annunciate o rese pubbliche, e comprenderà gli interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento.
L'indennizzo, una volta determinato sarà pagato senza indugio ed in ogni caso entro un termine di sei mesi e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessario, sarà sollecitamente concessa
3. Se l'oggetto dell'espropriazione è una società a capitale estero istituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra parte contraente sarà calcolato tenendo conto della quota dell'investitore in detta società, come indicato nei documenti istitutivi di tale società.
4. Un cittadino o una società di una delle Parti contraenti che allega che il suo investimento è stato espropriato in tutto o in parte, ha diritto ad un esame immediato ad opera delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'espropriazione è avvenuta e, in caso affermativo, se tale espropriazione ed ogni risarcimento relativo sono conformi ai principi del diritto internazionale e decidere tutte le altre questioni connesse.
5. Se, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non è stato utilizzato ai fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o gli aventi causa hanno diritto di riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato secondo il dispositivo dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
6. Agli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti hanno subito perdite a causa di guerre o di ogni altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte offrirà un trattamento giusto ed equo in conformità all'Articolo 3, paragrafo ( 2) del presente Accordo. In ogni caso essi avrebbero diritto ad un risarcimento.
ARTICOLO 6 - Surroga
1. Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente può concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi investitori sul territorio dell'altra Parte.
2. Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte è surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.
Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che quest'ultima Parte ha sull'investitore.
Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.
ARTICOLO 7 - Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti
1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sarà, per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le parti alla controversia.
2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui è stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potrà essere risolta a scelta dell'investitore mediante una delle seguenti procedure
a) da un ricorso dell'investitore presso le autorità amministrative competenti della parte contraente sul cui territorio l'investimento è realizzato;
b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è realizzato;
c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato;
d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito;
e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale, in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sarà istituito in conformità alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).
3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennità da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finchè le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od interno applicabile nella fattispecie.
5. La Parte contraente che è parte ad una controversia non può in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennità che copre in tutto o in parte i danni o le perdite subite.
ARTICOLO 8 - Regolamento delle controversie fra le Parti contraenti
1. Le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte per via diplomatica.
2. Se entro un termine di sei (6) mesi a decorrere dall'instaurazione di una controversia fra di loro, le Parti contraenti non sono addivenute ad un accordo la controversia sarà sottoposta, a richiesta dì una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale formato da tre membri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro ed i due arbitri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo.
3. Qualora una delle Parti contraente non abbia designato un arbitro e non abbia accolto l'invito dell'altra Parte contraente a procedere a tale nonnina entro un termine di due (2) mesi, l'arbitro sarà nominato, a richiesta di tale Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
4. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei Presidente entro un termine di due (2) mesi dopo la loro nomina, quest'ultimo sarà designato, a richiesta di una delle Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia;
5. Se, nei casi specificati nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impossibilitato ad esercitare la sua funzione o se è cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal Vice-Presidente; se quest'ultimo ha un impedimento o è cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dai membro della Corte più anziano che non è cittadino di una delle Parti contraenti.
6. Oltre alle stipulazioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Articolo, il Tribunale stabilirà la propria procedura.
7. Ciascuna Parte contraente sosterrà le spese per l'arbitro che ha nominato e quelle per la sua rappresentanza nelle procedure arbitrali- Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti contraenti in misura uguale.
8. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti nei confronti di ciascuna Parte contraente.
ARTICOLO 9 - Investimenti precedenti all'Accordo
Il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia il presente Accordo non si applicherà alle controversie sopravvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 10 - Accordi particolari
1. Gli investimenti che sono stati oggetto di un particolare impegno di una delle Parti contraenti riguardo agli investitori dell'altra Parte contraente sono disciplinati, fatte salve le norme del presente Accordo, dai termini di tale impegno particolare qualora quest'ultimo contenga disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente Accordo.
2. Se una questione è disciplinata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale al quale le due Parti contraenti hanno aderito, o è diversamente disciplinata da norme del diritto internazionale generale, le Parti contraenti ed i loro investitori beneficeranno delle disposizioni più favorevoli per il loro caso.
3. Se per effetto di leggi o regolamenti, di altre disposizioni o contratti specifici, di autorizzazioni o accordi in materia d'investimento, la regolamentazione adottata da una Parte contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte contraente sarebbe più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.
4. Se, successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, le leggi, i regolamenti, le norme o le misure di politica economica che sono in vigore direttamente o indirettamente per gli investitori, devono essere oggetto di modifiche, sarà messo in opera lo stesso trattamento applicabile di quello in vigore nel momento in cui l'investimento è stato effettuato.
ARTICOLO 11 - Entrata in vigore - Denuncia - Durata
Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'espletamento delle sue procedure interne ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà effetto un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.
Il presente Accordo è concluso per un periodo di dieci anni; esso rimarrà in vigore dopo questo termine a meno che una delle due Parti non lo denunci per via diplomatica con un preavviso di un anno.
Allo scadere del periodo di validità del presente Accordo, gli investimenti effettuati durante la vigenza continueranno a beneficiare della protezione delle sue norme per un periodo supplementare di cinque anni.
ARTICOLO 12 - Attuazione di altri regolamenti
Le modalità di applicazione di alcuni articoli del presente Accordo sono oggetto dì un Protocollo che ne è parte integrante.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo ed il suo annesso.
Protocollo all'accordo fra il Governo della Repubblica del Camerun ed il Governo della Repubblica Italiana per la promozione e reciproca protezione degli investimenti
All'atto della firma del presente accordo fra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresì convenuto delle seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo:
1. Per quanto concerne l'articolo 2:
a) Tutte le attività relative all'acquisto, alla vendita ed al trasporto di materie prime e di materie ausiliari, di energia e di combustibili nonchè di mezzi di produzione e di sfruttamento di ogni tipo, devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle attività collegate agli investimenti realizzati dagli investitori di uno Stato terzo. Il normale funzionamento di tali attività non dovrà essere in alcun modo ostacolato, a condizione che sia conforme alla legislazione ed ai regolamenti del paese di accoglienza, nel rispetto delle norme del presente Accordo.
b) I cittadini autorizzati a lavorare sul territorio e nelle zone marittime di una delle Parti contraenti devono poter beneficiare di concrete ed adeguate agevolazioni per l'esercizio delle loro attività professionali.
c) Le Parti. contraenti esamineranno con benevolenza, nell'ambito della loro legislazione interna, le richieste dì entrata e di autorizzazione di soggiorno, di permessi di lavoro e di circolazione presentate da cittadini di una Parte contraente a titolo di un investimento sul territorio dell'altra Parte.
2. Per quanto concerne l'articolo 5:
Per quanto concerne le indennità previste all'articolo 5, il loro importo corrisponderà al valore reale degli investimenti in oggetto.
3. Per quanto concerne l'articolo 8:
La procedura arbitrale di cui ai paragrafi 2,3, 4, 7 e 8 è la seguente:
a) Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti sceglie un arbitro. I due arbitri nomineranno di comune accordo un terzo arbitro di nazionalità diversa da quelle degli arbitri nominati dalle Parti, e che deve essere cittadino di uno Stato che mantiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle Parti contraenti al presente Accordo. Tutti i membri del Tribunale devono essere nominati entro tre mesi a decorrere dalla nomina del primo arbitro.
b} Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei terzo arbitro entro i termini menzionati al paragrafo precedente, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine mancanti.
L'arbitrato avverrà in conformità alla legge della Parte sul cui territorio o nelle cui zone marittime l'investimento è effettuato, ed in conformità alle norme del presente Accordo.
La sua procedura è regolata dal regolamento arbitrale della CNUDI La sentenza dei tribunale sarà motivata Le sue decisioni saranno obbligatorie per entrambe le Parti. Il Tribunale può interpretare la sua sentenza a richiesta dell'una o dell'altra Parte.
Ciascuna Parte contraente sosterrà le spese per l'arbitro che ha nominato e le proprie spese durante l'arbitrato. Le spese del Presidente del Tribunale e le altre spese saranno divise fra le due Parti in misura uguale.
Il riconoscimento e l'attuazione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti contenti saranno regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle Convenzioni internazionali di cui sono Parti.