§ 2.2.34 - L.R. 7 giugno 2010, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 gennaio 2001, n. 2 e 26 febbraio 2010, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:07/06/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 5, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni − CORECOM” è aggiunto il seguente comma
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.34 - L.R. 7 giugno 2010, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 gennaio 2001, n. 2 e 26 febbraio 2010, n. 8.

(B.U. 1 giugno 2010, n. 10 - S.S. 11 giugno 2010, n. 2)

 

Art. 1.

1. All’articolo 5, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni − CORECOM” è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio”.

2. E' abrogato l’articolo 46 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.