Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 08/09/2015 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche dell’art. 11) |
Art. 2. (Clausola di invarianza degli oneri) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.299 - L.R. 8 settembre 2015, n. 17.
Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)”.
(B.U. 9 settembre 2015, n. 58)
Art. 1. (Modifiche dell’art. 11)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della
"2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo".
Art. 2. (Clausola di invarianza degli oneri)
1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.