Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 17/11/2004 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all’art. 133 della L.R. 15/2004. |
Art. 2. Integrazioni all’art. 194 della L.R. 15/2004. |
Art. 3. Integrazioni all’art. 195 della L.R. 15/2004. |
Art. 4. Integrazioni all’art. 196 della L.R. 15/2004. |
Art. 5. Integrazioni all’art. 221 della L.R. 15/2004. |
Art. 6. Modifiche all’art. 21 della L.R. 15/2004. |
Art. 7. Modifica ed integrazione alla L.R. 15/2004. |
Art. 8. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 9. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 10. Integrazioni alla L.R. 15/2004. |
Art. 11. Integrazioni alla L.R. 15/2004. |
Art. 12. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 13. Modifiche della L.R. 15/2004. |
Art. 14. Modifiche agli artt. 13 e 85 della L.R. 15/2004. |
Art. 15. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 16. Modifica alla L.R. 15/2004. |
Art. 17. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 18. Modifiche all’art. 88 della L.R. 15/2004. |
Art. 19. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 20. Modifiche all’art. 4 della L.R. 15/2004. |
Art. 21. Integrazioni alla L.R. 15/2004. |
Art. 22. Modifica all’art. 65 della L.R. 15/2004. |
Art. 23. Modifiche all’art. 85 della L.R. 15/2004. |
Art. 24. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 25. Integrazione L.R. 15/2004. |
Art. 26. Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004. |
Art. 27. Integrazione all’art. 12 della L.R. 15/2004. |
Art. 28. Programma comunitario interr. III A Transfrontaliero Adriatico. |
Art. 29. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 30. Modifica alla L.R. 16/2004. |
Art. 31. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 32. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 33. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 34. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 35. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 36. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 37. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 38. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 39. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 40. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 41. Modifiche alla L.R. 131/1998. |
Art. 42. Modifica all’art. 1 della L.R. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 43. Adozione e affidamento dei minori. |
Art. 44. Concorso all’ottimale gestione del personale delle amministrazioni pubbliche collocato in disponibilità. |
Art. 45. Modifiche alla L.R. 49/1995. |
Art. 46. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 132/1997. |
Art. 47. Interpretazione autentica art. 33, comma 2/ter della L.R. 26/1993. |
Art. 48. Interpretazione autentica degli artt. 2 e 31 comma 2, lett. g) della L.R. 10/2004. |
Art. 49. Modifica art. 85 L.R. 15/2004: Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti. |
Art. 50. Modifiche alla L.R. 30/2004. |
Art. 51. Integrazione art. 29 L.R. 7/2003. |
Art. 52. Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila. |
Art. 53. Modifica alla L.R. 44/1992. |
Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/2000 "Fondazione Ciapi". |
Art. 55. Modifica della L.R. 56/1994. |
Art. 56. Modifiche alla L.R. 32/2004. |
Art. 57. Statuti consorzi industriali. |
Art. 58. Spese per l’Osservatorio per i lavori pubblici. |
Art. 59. Modifiche alla L.R. 11/1999. |
Art. 60. Anagrafe bovina. |
Art. 61. Modifiche alla L.R. 126/1995. |
Art. 62. Urgenza. |
§ 6.1.135 - L.R. 17 novembre 2004, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 . Bilancio pluriennale 2004 . 2006 della Regione Abruzzo).
(B.U. 26 novembre 2004, n. 35).
Art. 1. Integrazioni all’art. 133 della
1. Dopo l’art. 133 della
«Art. 133/bis. (Modifiche all’art. 106 sexies della
1. All’art. 106 sexies, comma 3, della
Art. 2. Integrazioni all’art. 194 della
[1. Dopo l’art. 194 della
«Art. 194/bis. (Integrazioni all’art. 13 della
1. All’art. 13 della
«4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all’atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00.
5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50%.»]
Art. 3. Integrazioni all’art. 195 della
[1. Dopo l’art. 195 della
«Art. 195/bis. (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Presidente, previo recepimento da parte del consorzio dei CC.CC.NN.LL. vigenti rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti dei consorzi di bonifica, la Deputazione amministrativa avvia le procedure propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze funzionali e finanziarie dell’Ente.
2. Nei successivi sessanta giorni la Deputazione amministrativa approva gli atti di organizzazione per l’aggiornamento del piano di organizzazione variabile.
3. Approvati gli atti di organizzazione su proposta del presidente, la Deputazione amministrativa conferisce, per un periodo superiore al biennio, rinnovabile, gli incarichi di dirigente e di responsabile rispettivamente delle aree e dei settori ordinari e straordinari di attività in cui si articola la struttura consortile.
4. In difetto della designazione dei dirigenti e dei responsabili da parte della Deputazione amministrativa nei successivi tre mesi dall’approvazione degli atti di organizzazione o dalla scadenza del biennio, dirigenti e responsabili in carica restano confermati per il biennio successivo.
5. Nel rispetto degli indirizzi e delle priorità fissate dagli organi consortili e negli ambiti di competenza assegnata ai dirigenti dei consorzi di bonifica, dal CCNL e dal POV, i dirigenti assicurano la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti assegnati loro dagli organi consortili, provvedono a garantire il miglior funzionamento delle strutture organizzative e l’ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali dell’ente, contribuiscono mediante l’elaborazione di proposte e pareri allo svolgimento dell’attività degli organi consortili.
6. I commi 1 e 2, dell’art. 8, della
7. Il comma 3, dell’art. 8, della
«3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l’amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 62 del
8. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i consorzi di bonifica provvedono ad aggiornare gli statuti consortili con le disposizioni contenute nei commi che precedono.»]
Art. 4. Integrazioni all’art. 196 della
1. All’art. 196 della
«2. Le lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 13, della
a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori;
b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell’irrigazione;
d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo.»
Art. 5. Integrazioni all’art. 221 della
1. Dopo l’art. 221 della
«Art. 221/bis. (Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova).
1. La Regione concede un contributo straordinario di € 100.000,00 al Comune di Civitella Casanova per la rimozione dello stato di pericolo esistente in Largo della Torre, in Vestea frazione di Civitella Casanova (PE).
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) UPB 04.02.001 Cap. 152398, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE) - in aumento € 100.000,00
b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999- Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Quota a carico della Regione - in diminuzione € 100.000,00.»
Art. 6. Modifiche all’art. 21 della
1. L’art. 21 della
«Art. 21. (Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione).
1. E’ istituito il fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione costituito dalle entrate finanziarie regionali a titolo di restituzione dei mutui agevolati e di restituzione per qualsiasi altra causa conseguenti alle incentivazioni e agevolazioni concesse ai sensi delle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 a valere sul fondo unico delle politiche del lavoro. Costituiscono, altresì, entrate finanziarie del fondo di rotazione, i pagamenti effettuati dalla Commissione Europea (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese afferenti agli interventi di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996, 143/1995 e 96/1997, eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006 – Misure A3,D3,E1 - e finanziati con anticipazione di fondi regionali.
2. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo del fondo di rotazione è istituito il capitolo di entrata 42201 - UPB 04.02.002, denominato: Entrate per rimborsi derivanti dalle incentivazioni e agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 e per pagamenti effettuati dalla CE, (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese finanziate con anticipazione di fondi regionali e connesse ad interventi di cui alle medesime leggi eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006, destinate al fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, e il correlato capitolo di spesa 22440 – UPB 11.02.002 denominato: Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione.
3. Le restituzioni di cui al precedente comma 1, valutate per l’anno 2004 in € 11.057.348,00, costituiranno risorse oggetto di nuova programmazione nel triennio 2004/2006 da parte della Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, solo a seguito dell’effettivo accertamento delle entrate e per le stesse finalità previste dalle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 e dal POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006.»
Art. 7. Modifica ed integrazione alla
1. L’allegato 6 della
- Associazione abruzzesi a Roma € 40.000,00.
- Associazione Abruzzo Volley € 30.000,00
- Associazione Donna è Vita € 20.000,00
- Arciconfraternita San Filippo Neri di Lanciano € 12.500,00
- C&C Fiera Tecno-mec di Vasto € 5.000,00 [3]
2. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- Cap. 11301 UPB 02.01.005 (Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988)
- in diminuzione € 107.500,00
- Cap. 61631 UPB 10.01.004 (Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale
- in aumento € 107.500,00
3. Nell’elenco n. 6, allegato alla
4. I termini per la presentazione delle domande ex
Art. 8. Modifiche alla
1. Il contributo previsto al Cap. 62436 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa -
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato per l’esercizio 2004 in € 300.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 10.02.009 sul Cap. 62436 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa -
3. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
- Cap. 62436, UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa -
- in aumento € 300.000,00
- Cap. 11301, UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988
- in diminuzione € 300.000,00
Art. 9. Modifiche alla
1. Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "allegato 1" di cui al comma 1 dell’art. 1 della
2. Al comma 1 dell’art. 220 della
3. L’importo di € 515.000,00 di cui al comma 4 dell’art. 220 della
Art. 10. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 52 della
«Art. 52/bis. (Finanziamento degli interventi in materia di impianti sportivo-ricreativi).
1. La Regione Abruzzo al fine di favorire e migliorare interventi di impiantistica sportiva concede ai comuni fino a 10.000 abitanti aiuti in conto capitale.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati per l’anno 2004 in € 516.000,00, trovano copertura finanziaria con quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 092401, UPB 10 02 002, denominato: Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo -
3. La Giunta regionale è autorizzata a fissare criteri e modalità per la concessione dei citati contributi».
Art. 11. Integrazioni alla
1. All’art. 45 della
«3. Il beneficiario dello stanziamento della somma di cui al comma 2 è l’IPSSAR di Villa S. Maria (CH).
4. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.»
Art. 12. Modifiche alla
1. Il contributo di € 15.000,00 di cui all’allegato 7 "Interventi
2. L’intervento di € 15.000,00 di cui all’allegato 7 della
3. L’allegato 6 della
4. La denominazione del contributo concesso ai sensi dell’allegato 6
5. Nell’allegato 6 della
6. All’allegato 7 della
7. Nell’allegato 7 della
8. L’art. 72 della
9. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) UPB 10.01.004, Cap. 61631 denominato: Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante intesse culturale o sportivo
- in aumento € 30.000,00
b) UPB 03.01.002, Cap. 261531 denominato: Spese per l’istituzione del fascicolo del fabbricato
- in diminuzione € 30.000,00.
Art. 13. Modifiche della
1. L’art. 170 della
«4. All’art. 8 della
Art. 14. Modifiche agli artt. 13 e 85 della
1. L’art. 13 della
«1. E’ concesso un contributo di € 100.000,00 al Consorzio universitario di Sulmona, per l’anno accademico 2004/2005, per il tramite della Direzione qualità della vita.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.002 sul Cap. 12306, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Intervento a favore del Consorzio universitario di Sulmona.
3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione affari della presidenza della Giunta regionale, procede ad acquisire quote del Consorzio universitario di Sulmona per un importo massimo di € 100.000,00.
4. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 3, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:
- UPB 02.02.002, Cap. 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara
- in diminuzione € 100.000,00
- UPB 10.02.008, Cap. 12117 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per acquisto di quote del Consorzio universitario di Sulmona
- in aumento € 100.00,00.»
2. Al comma 11 dell’art. 85 della
3. L’elenco dei capitoli di cui al comma 11 dell’art. 85 della
- per l’importo di € 100.00,00 sul Cap 12117 denominato: Spese per acquisto di quote del Consorzio universitario di Sulmona - UPB 10.02.008.
Art. 15. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’art. 176 della
2. Al comma 3 dell’art. 221 della
3. Al comma 4 dell’art. 221 della
Art. 16. Modifica alla
1. All’art. 97 della
1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5 bis. La liquidazione del contributo per l’anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31 marzo 2004.
5 ter. Il comma 1, dell’art. 1 della
1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla
Art. 17. Modifiche alla
1. All’art. 96 della
«4. L’art. 1 della
«1. La Regione Abruzzo concede contributi, determinati annualmente con legge di bilancio, ai comitati provinciali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, e ai comitati regionali delle suddette associazioni, per gli scopi previsti dallo statuto delle stesse.
2. Il contributo annualmente assegnato alle associazioni di cui al comma precedente è ripartito, in parti uguali, per il 10% ai comitati regionali e per il 90% ai comitati provinciali.»
Art. 18. Modifiche all’art. 88 della
1. Il comma 4 dell’art. 88 della
«4. Dopo il comma 2 dell’art. 6
2/bis. Per gli interventi previsti dall’art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province: la restante parte viene garantita da ciascuna provincia».
Art. 19. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’art. 101 della
«1. All’art. 2, comma 1, della
Art. 20. Modifiche all’art. 4 della
1. All’elenco allegato 4, di cui al comma 2, dell’art. 4 della
Art. 21. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 166 della
«Art. 166/bis. (Modifica all’art. 11 della
1. Al comma 4 dell’art. 11 della
Art. 22. Modifica all’art. 65 della
1. L’art. 65 della
«1. Il primo periodo dell’art. 65 della
La Regione Abruzzo contribuisce con la somma di € 700.000,00 al ristoro dei danni subiti dai cittadini a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in provincia di Teramo nel luglio 1999.
2. Al secondo periodo dell’art. 65 della
3. Dopo il comma 1 dell’art. 65 della
2. Alla copertura finanziaria si provvede:
- quanto a € 500.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del capitolo di spesa 152187 - UPB 05.02.010;
- quanto a € 200.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del Cap. 152188 - UPB 05.02.010.»
Art. 23. Modifiche all’art. 85 della
1. All’art. 85 della
2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di concessione edilizia per il recupero dei sottotetti previsti nell’art. 85, comma 9 della
Art. 24. Modifiche alla
1. Dopo l’art. 73 della
«Art. 73/bis. (Consorzio ASI Chieti . Pescara).
1. La Regione finanzia il completamento dei lavori del viadotto e delle opere connesse sul tratto di strada provinciale in concessione della Lungo Fino, per un importo di € 232.000,00.
2. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere un accordo di programma tra il consorzio ASI Chieti-Pescara, la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per l’utilizzo della somma di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) UPB 08.02.020 Cap. 282313, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Accordo di programma completamento viadotto Lungo Fino
- in aumento € 232.000,00
b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 . Quota a carico della Regione
- in diminuzione € 232.000,00»
Art. 25. Integrazione
1. Dopo l’art. 32 della
«Art. 32/bis. (Contributo al Comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco).
1. E’ autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61600, di nuova istituzione denominato Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco.
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) UPB 10.01.004 Cap. 61600, denominato: Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco
- in aumento € 10.000,00
b) UPB 02.01.005 Cap. 11301 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo
- in diminuzione € 10.000,00».
Art. 26. Modifiche all’art. 23 della
1. L’art. 23 della
- al comma 1 dopo la parola «tramite» sono aggiunte le parole «l’erogazione di un contributo per l’anno 2004 di € 2.000.000,00 per la costituzione»
- al comma 1 le parole «la Regione, L’Ente Italia Lavoro» sono sostituite da il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo»
- il comma 2 è così sostituito:
L’erogazione è disposta con determina del dirigente del settore attività produttive.
- Il comma 3 è così sostituito:
All’onere derivante dal presente articolo quantificato per l’anno 2004 in € 2.000.000,00 annui si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 282452, UPB 08.02.002 denominato: Intervento per la costituzione di società pubblica in Provincia di Teramo
- Il Cap. 22446, UPB 11.02.005 è ridotto di € 2.000.000,00.
Art. 27. Integrazione all’art. 12 della
1. All’art. 12 della
«4. I consorzi suddetti possono utilizzare il contributo regionale entro diciotto mesi dalla effettiva erogazione del contributo.
La predetta disposizione di applica anche ai contributi erogati ai sensi della
Art. 28. Programma comunitario interr. III A Transfrontaliero Adriatico.
1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è eliminato il Cap. 12423 - UPB 02.02.010 denominato: Coofinanziamento Regione Abruzzo programma comunitario interreg. III A Transfrontaliero Adriatico.
Art. 29. Modifiche alla
1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 che costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 sono eliminati i seguenti capitoli:
- Cap. 102401, UPB 07.02.003 denominato: Interventi per l’abbattimento costi assicurativi a carico dei produttori agricoli per l’importo di € 500.000,00;
- Cap. 142332, UPB 07.02.013 denominato: Fondo per la tutela e l’incremento della fauna e la disciplina della caccia per l’importo di € 1.000.000,00.
2. All’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00, che costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, sono apportate le seguenti modifiche di importi:
- l’importo del capitolo di spesa 152319 - UPB 04.02.001 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale, è sostituito con l’importo di € 5.000.000,00;
- l’importo del capitolo di spesa 142337 - UPB 02.02.006 denominato: DOCUP - Pesca marittima e acquicoltura - quota a carico regione, è sostituito con l’importo di € 450.000,00;
- l’importo del capitolo di spesa 102421 - UPB 07.02.003 denominato: Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della
- l’importo del capitolo di spesa 102499 - UPB 07.02.011 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare, è sostituito con l’importo di € 2.800.000,00;
- l’importo del capitolo di spesa 102417 - UPB 07.02.016 denominato: Programmi comunitari 2000-2006. Interventi finanziati dalla Regione, è sostituito con l’importo di € 3.250.000,00;
- l’importo del capitolo di spesa 112346 - UPB 07.02.002 denominato: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, è sostituito con l’importo di € 4.300.000,00.
3. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla
- lo stanziamento del capitolo di entrata 35020 - UPB 03.05.002 denominato: Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, è ridotto di € 2.500.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 650.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 - UPB 10.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 1.000.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11826 - UPB 02.01.003 denominato: Compenso allo stato per la gestione dell’IRAP, è ridotto di € 750.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11827 - UPB 02.01.003 denominato: Riversamento allo Stato di maggiori introiti IRAP 2001 è ridotto di € 450.000,00.
Art. 30. Modifica alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla
Stato di previsione entrata
Cap. 23558 Assegnazione dello Stato per la realizzazione del progetto: Rafforzamento e riconversione specialistica ai fini della prevenzione secondaria dei problem
variazione in conto competenza e cassa € 6.000.000,00
Stato di previsione spesa
Cap. 81542: Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni emoderivati
variazione in conto competenza e cassa € 6.000.000,00.
Art. 31. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l.esercizio finanziario 2004 di cui alla
- lo stanziamento del capitolo di spesa 181511 - UPB 06.01.002 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti
- lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 - UPB 16.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 3.000.000,00.
Art. 32. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 783,904,00;
- lo stanziamento del capitolo di entrata 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dalla emissione di obbligazioni, è ridotto di € 783.904,00.
Art. 33. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
- Cap. 71525 in aumento € 15.000,00
- Cap. 71628 in aumento € 100.000,00
- Cap. 11301 in diminuzione € 115.000,00
- Capitolo di spesa 242422 in aumento euro 146.960,00;
- Capitolo di spesa 182351 in diminuzione euro 146.960,00.
Art. 34. Modifiche alla
1. Lo stanziamento di € 65.000,00, previsto sul Cap. 62423 - UPB 10.02.009 del bilancio di previsione per l.esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo, è da intendersi finalizzato per € 65.000,00 al rifinanziamento dell’art. 8 della
Art. 35. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla
- lo stanziamento del capitolo di spesa 251581 - UPB 08.01.012 denominato: Contributi per la partecipazione e l’organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, è ridotto di € 114.060,70;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 12101 - UPB 02.02.002 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali, è ridotto di € 450.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di entrata 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dalla emissione di obbligazioni, è ridotto di € 500.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11826 - UPB 02.01.003 denominato: Compenso allo Stato per la gestione dell’IRAP, è ridotto di € 250.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 . UPB 16.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 100.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988, è ridotto di € 50.000,00;
- è istituito il capitolo di spesa 282224 - UPB 08.02.020 denominato: Coofinanziamento regionale del programma interreg. III C - Progetto Ecosind Ecosistema Industriale, con uno stanziamento pari a € 14.060,70.
Art. 36. Modifiche alla
1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è eliminato il Cap. 252433 - UPB 08.02.002 denominato: Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla Direzione regionale attività produttive e oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari.
Art. 37. Modifiche alla
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Variazione in diminuzione |
|
|
|
|
competenza |
cassa |
10 02 004 |
12301 |
Interventi per favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati |
-€ 100.000,00 |
-€ 100.000,00 |
14 02 001 |
32320 |
Contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia |
-€ 66.000,00 |
-€ 66.000,00 |
14 01 005 |
121543 |
Contributi ai piccoli comuni per applicazione ICI agevolata a favore dei residenti, art. 220 |
-€ 350.000,00 |
-€ 350.000,00 |
|
||||
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Variazione in aumento |
|
|
|
|
competenza |
cassa |
10 02 002 |
92401 |
Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo |
+€ 516.000,00 |
+€ 516.000,00 |
2. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è modificato nei seguenti termini:
- il capitolo di spesa 12301, UPB 10.02.004 è escluso dall’elenco;
- il capitolo di spesa 92401, UPB 10.02.002 è inserito nell’elenco con un importo pari ad € 100.000,00.
Art. 38. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 di cui alla
- in aumento UPB 08.02.002 - Cap. 282452 - € 2.000.000,00
- in diminuzione UPB 11.02.005 - Cap. 22446 - € 2.000.000,00.
Art. 39. Modifiche alla
1. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo è integrato nei seguenti termini:
Capitolo |
Descrizione |
F.O. |
Titolo |
Upb |
Stanziamento 2004 |
152398 |
Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE) |
04 |
02 |
001 |
100.000,00 |
282313 |
Accordo di programma completamento viadotto Lungo Fino |
08 |
02 |
020 |
232.000,00 |
2. Nell’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo lo stanziamento relativo al Cap. 102403 è ridotto nei seguenti termini:
Capitolo |
Descrizione |
F.O. |
Titolo |
Upb |
Stanziamento 2004 |
102403 |
Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Quota a carico della Regione |
07 |
02 |
016 |
-€ 332.000,00 |
Art. 40. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione 2004 di cui alla
Art. 41. Modifiche alla
1. All’art. 3/ter, comma 2 della
Art. 42. Modifica all’art. 1 della
1. All’art. 1 della
«6. A partire dall’esercizio finanziario 2004, le comunità montane devono presentare al competente Servizio regionale, entro e non oltre un anno dall’assegnazione dei finanziamenti, una relazione illustrativa degli investimenti posti in essere nell’anno di riferimento.
7. La relazione deve contenere anche una apposita dichiarazione a firma del responsabile dell’ente di utilizzazione del finanziamento conforme alle finalità della presente legge.
8. In caso di inadempienza relativamente a quanto stabilito nei precedenti commi 6 e 7, il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate.»
Art. 43. Adozione e affidamento dei minori.
1. Le ASL esentano dal pagamento del ticket per gli accertamenti sanitari che i richiedenti devono effettuare al fine di conseguire l’idoneità nazionale ed internazionale per l’adozione di minori o per l’affidamento familiare di minori che devono essere rilasciate dal Tribunale per i minorenni ai sensi della
2. I soggetti interessati devono presentare istanza alle ASL allegando alla stessa idonea documentazione dalla quale risulti che la richiesta di prestazioni sanitarie è finalizzata ad ottenere le idoneità di cui al comma 1.
Art. 44. Concorso all’ottimale gestione del personale delle amministrazioni pubbliche collocato in disponibilità.
1. Ai fini della verifica della professionalità necessaria per la copertura dei posti destinati a selezione pubblica, l’eventuale disponibilità di personale segnalata in quanto inserita nell’elenco di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 34 del
2. Le disposizioni contenute al comma 1 si applicano nei confronti della Regione Abruzzo, degli enti strumentali e delle aziende regionali.
Art. 45. Modifiche alla
1. All’art. 1 sostituire la voce «£. (lire) 70.000.000» con «€ (euro) 36.152,00».
2. All’art. 1 eliminare la frase «il cui costo unitario superi £. 500.000».
3. All’art. 2, comma 1 sostituire la frase «apparecchi OPTACON, computers» con «personal computers».
4. All’art. 2, comma 1, aggiungere il punto 1/bis)
«1/bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro».
5. All’art. 2, comma 3 dopo le parole «nonché all’acquisto di essi.», aggiungere «favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli acquisti, per motivi di ordine economico, da uno o pochi rivenditori qualificati anche ai fini dell’assistenza.»
6. All’art. 3, sostituire le parole «sette anni» con «quattro anni.»
Art. 46. Modifiche ed integrazioni alla
1. All’ultimo comma dell’art. 9 della
Art. 47. Interpretazione autentica art. 33, comma 2/ter della
1. Il comma 2/ter dell’art. 33 della
«1. Ai dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in applicazione dei CC.CC.NN.LL., vigenti e pregressi. La ricostruzione dell’anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di attività svolta presso l’ente di provenienza i CC.CC.NN.LL., succedutesi nel tempo, applicati nell’ente di destinazione nel medesimo periodo.»
Art. 48. Interpretazione autentica degli artt. 2 e 31 comma 2, lett. g) della
1. L’art. 2 della
«Il Consiglio regionale esercita le funzioni di regolamentazione nonché di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d’indirizzo, di promozione, di divulgazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge e nell’ambito delle funzioni amministrative regionali delegate alle province.
Le province esercitano le funzioni regolamentari esclusivamente nell’ambito dei regolamenti provinciali esplicitamente previsti nella presente legge, nonché le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del
Sono considerate funzioni amministrative regionali delegate alle province quelle relative agli artt. 10 (piani faunistico-venatori provinciali), 15 (oasi di protezione), 16 (zone di ripopolamento e cattura), 18 (zone per l’addestramento e l’allevamento dei cani per le gare cinofile . aree cinofile), 26, comma 3 (caccia programmata), 28, comma 20 (accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC), 44 (controllo della fauna selvatica). Le restanti funzioni amministrative sono proprie delle province».
2. L’art. 31, comma 2 lett. g) è da interpretarsi come segue:
«L’autorizzazione delle gare cinofile e delle prove di lavoro rilasciata dall’ATC costituisce autorizzazione anche all’ammissione di selvaggina per dette attività in quanto tali immissioni sono espressamente sottratte al regime autorizzatorio della provincia ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 10/2004».
Art. 49. Modifica art. 85
1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero, in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla
10. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 11.000.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono destinate prioritariamente per € 600.000,00 al Cap. 242422 denominato:
- per l’importo di € 900.000,00 sul capitolo di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di pesca danneggiate dalla moria di vongole dell’anno 2003 - UPB 07.01.012;
- per l’importo di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara - UPB 02.02.002;
- per l’importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale -
- per l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;
- per l’importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 42410 denominato: Interventi per l’attuazione del Diritto allo studio - UPB 10.02.001;
- per l’importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 51611 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;
- per l’importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica per spese di funzionamento
- per l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005 [8].
12. A seguito dell’eventuale mancato impiego di stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al precedente comma entro la data del 15 dicembre 2004, si procederà alla ripartizione percentuale con esclusione dei capitoli non utilizzati.»
Art. 50. Modifiche alla
1. L’art. 4, comma 3 della
«3. L’iscrizione all’albo provinciale costituisce, per le Pro-loco, condizione indispensabile per l.assegnazione dei contribuiti pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall’art. 2, comma 3.»
2. L’art. 7 comma 3 della
«3. Al fine di consentire alla regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 31 maggio, l’elenco delle Pro-loco che hanno presentato i bilanci preventivi per l’anno in corso ed i bilanci consuntivi dell’anno precedente, indicando, altresì, l’importo totale delle somme preventivate.»
3. L’art. 13 comma 2 della
«2. Ogni riferimento alla
Art. 51. Integrazione art. 29
1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della
«2/bis. Per una migliore e più incisiva opera di vigilanza per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le aziende sanitarie dovranno provvedere con effetto immediato all’affidamento di un incarico di dirigente nel settore vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, chi abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della
Tale incarico con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente dovrà essere attribuito attraverso concorso per titoli di anzianità nelle funzioni di cui all’art. 21 della
Art. 52. Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila.
1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza e promozione sociale promuove la costituzione della Fondazione "S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila".
2. Le attività di cui al comma precedente non comportano onere di spesa per il bilancio regionale 2004.
Art. 53. Modifica alla
1. All’allegato 1 dell’art. 227 della
2. All’onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di € 100.000,00 (centomila) al Cap. 61672 - UPB 10.01.004.
Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla
1. Il comma 2 dell’art. 1 della
2. All’art. 1 è aggiunto il seguente comma 2:
«2. La Fondazione è funzionale allo sviluppo e alle attività dell’Associazione Ciapi Campus internazionale della formazione perché realizzi un consolidato posizionamento strategico sul mercato della formazione.»
3. All’art. 3 è aggiunto il seguente comma 3:
«3. Il patrimonio della Fondazione, fatta salva la sua autonomia patrimoniale, potrà essere disponibile a sostegno dello sviluppo dell’Associazione CIAPI attraverso atti di liberalità, prestiti, prestazioni di fideiussioni o garanzie reali, dismissioni parziali a titolo oneroso del proprio patrimonio se necessario, previa analisi e valutazione dell’efficacia degli interventi da farsi da parte del Consiglio di amministrazione della fondazione.»
Art. 55. Modifica della
1. Al comma 1 dell’art. 6 della
«d) i contributi annuali, versati dalla Regione Abruzzo, dopo l’entrata in vigore della legge, sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai consorzi industriali è determinata dall’ammontare complessivo dei contributi annuali versati.»
2. L’ultimo comma dell’art. 6 della
3. L’art. 7 della
«Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:
a) l’Assemblea generale dei rappresentanti degli enti partecipanti, di cui all’art. 1 della
b) il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra soggetti muniti di provate e documentate capacità manageriali;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta regionale fra i 3 membri del C.d.A di cui al punto precedente su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive;
d) il collegio sindacale, nominato dal Consiglio regionale, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra gli iscritti all’apposito registro dei revisori contabili. Il Presidente del collegio sindacale è nominato, sempre dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive, fra i tre membri effettivi. La durata in carica degli organi di cui al presente comma è fissata a tutto l’esercizio 2005.»
4. Al punto c) dell’art. 8 della
5. Il punto d) del comma 1 dell’art. 8 della
«d) nomina il Consiglio di amministrazione dei consorzi industriali.»
6. Al punto 3 del comma 1 dell’art. 9 della
7. Il contenuto di cui alle lettere d) ed e) del punto 5) dell’ultimo comma dell’art. 9 della
«d) alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione nonché del collegio sindacale;
e) alla determinazione delle indennità di carica, indennità di presenza e rimborso spese per missioni, spettanti ai componenti degli organi consortili ai sensi della normativa vigente.»
8. Nel medesimo comma viene aggiunto il punto f):
«f) all’approvazione dello Statuto Tipo dei consorzi.»
9. Al punto b) del comma 1 dell’art. 10 della
10. Al comma 1 dell’art. 11 della
11. Il comma 2 del medesimo articolo è sostituito come segue:
«Tale consulta è composta dal componente la Giunta regionale preposto alle attività produttive e dai presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di sviluppo industriale o loro delegati.»
12. Dopo l’art. 11 della
«Art. 11/bis.
Per ogni consorzio è istituita la consulta dei sindaci con sede presso la sede legale del consorzio stesso.
Tale consulta è composta dal Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio industriale e dai sindaci dei comuni di cui all’allegato A in riferimento al consorzio stesso.
La consulta è presieduta dal Presidente del consorzio industriale che ha il potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla consulta stessa.
La consulta è organo consultivo del Consiglio di amministrazione del consorzio ed esprime pareri consultivi in materia di:
- programmi per la realizzazione di infrastrutture
- piani revisionali economici e finanziari
- bilancio di esercizio.»
13. L’art. 12 della
«Art. 12.
Nelle more della costituzione dell’assemblea, della consulta dei sindaci e della consulta regionale, tutti i poteri, anche quelli propri dell’assemblea, sono delegati al Consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio Industriale.
La gestione commissariale viene prorogata fino alla nomina del Consiglio di amministrazione.»
Art. 56. Modifiche alla
1. Il comma 5, prima parte dell’art. 18 della
«5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito procedere all’assunzione di personale e modificare la pianta organica, riferita al numero dei dipendenti già comunque in servizio, salvo che si renda necessario provvedervi in conseguenza dell’esercizio delle nuove competenze attribuite in materia di espropri, di approvazione dei progetti di cui alle LL.RR. 56/1994 e 16/2002 o per il turn-over, i relativi provvedimenti sono comunicati alla Giunta regionale».
2. Il comma 7 dell’art. 18 della
«7. I consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo approvano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del
Art. 57. Statuti consorzi industriali.
1. Entro e non oltre 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo statuto tipo adeguato alle presenti disposizioni ed alle altre disposizioni di diritto societario in materia di società per azioni.
2. Nei successivi perentori termini di venti giorni i consorzi di sviluppo industriale, sentiti i soci appositamente riuniti, adeguano i propri statuti a quello tipo approvato dalla Giunta regionale; decorso detto termine si applicano comunque le norme contenute nell’art. 7 della
2 bis. Nei successivi quindici giorni il Consiglio regionale nomina i membri e i presidenti dei Consigli di amministrazione nonché i membri ed i presidenti dei collegi sindacali, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 della
2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di prima attuazione delle modifiche introdotte con la presente legge alla
Art. 58. Spese per l’Osservatorio per i lavori pubblici.
1. La Regione Abruzzo, per il funzionamento della sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, partecipa nella gestione delle attività con propri fondi, che integrano quelli che l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici annualmente destina a tale scopo.
2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 05.01.022 denominata: Spese per la sezione regionale per l’Osservatorio dei lavori pubblici, sul Cap. 151422 denominato: Spese per il funzionamento della sezione regionale dell’osservatorio dei lavori pubblici.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio ai sensi della
4. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla
- lo stanziamento del capitolo di spesa 151422 - UPB 05.01.022 denominato: Spese per la sezione regionale per l’Osservatorio dei lavori pubblici, è incrementato di € 50.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 50.000,00.
Art. 59. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’art. 66 della
«4. E’ istituito un fondo unico per la viabilità nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché risorse aggiuntive proprie della Regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale. Una quota pari al 15% del fondo di cui sopra può essere destinato dalla Giunta regionale quale contributo ai Comuni ed alle province per:
a) interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza delle strade dagli stessi enti acquisite ope legis o a seguito di provvedimenti di classificazione;
b) interventi di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di eventi calamitosi secondo le procedure di cui all’art. 147 del
c) interventi, infrastrutturali e non, miranti a migliorare la sicurezza stradale ed il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale o nazionale ricomprese nel D.Lgs 29.10.1999 e nel D.P.C.M. 21.2.2000 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i tratti delle medesime arterie situate anche nell’interno dei centri abitati, anche se tali tratti sono stati oggetto di specifico provvedimento di declassificazione antecedente al D.Lgs. ed al
Art. 60. Anagrafe bovina.
1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione sanità, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto "Anagrafe bovina" promosso, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo - UPB 12.02.005, Cap. 82399 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per il progetto Anagrafe bovina
- in aumento € 200.000,00
2. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante diminuzione del Cap. 102403, UPB 07.02.016: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – quota a carico della Regione
- in diminuzione € 200.000,00.
Art. 61. Modifiche alla
1. Al Difensore civico spetta il 60% della indennità di carica stabilita per i consiglieri regionali dalla
2. Qualora il Difensore non risieda nella sede istituzione del Consiglio regionale spetta solo il rimborso spese per la percorrenza dal comune di residenza alla sede del Consiglio ovvero per le percorrenze dal comune di residenza alle sedi periferiche del difensore stabilite dalle norme regionali, con le modalità applicate per i consiglieri regionali.
3. L’applicazione della presente disposizione trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate alla F.O. relativa al Difensore civico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 62. Urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo abrogato dall’art. 13 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[3] Alinea così sostituita dall’art. 249 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[5] Alinea così modificato dall’art. 249 della
[6] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2004, n. 41.
[7] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2004, n. 41.
[8] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 121 della
[11] Comma aggiunto dall’art. 121 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 121 della