Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 04/12/2006 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Riconoscimento della rilevanza sociale dell’ADMO della Regione Abruzzo. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Modifiche ed integrazioni LL.RR. 41/2004 e 95/1999. |
Art. 6. Sospensione disposizioni L.R. 98/1999. |
Art. 7. Modifica art. 15 L.R. 29/2006. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.1.255 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.
Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo.
(B.U. 6 dicembre 2006, n. 71).
Art. 1. Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo.
1. La Regione in attuazione dell’art. 3 della
Art. 2. Finalità.
1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e coordina i Centri operanti nella Regione per il reclutamento dei donatori volontari di midollo osseo.
Art. 3. Riconoscimento della rilevanza sociale dell’ADMO della Regione Abruzzo.
1. L’Associazione donatori di midollo osseo della Regione Abruzzo collabora con il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL de L’Aquila e con i Centri di reclutamento dei donatori volontari al fine di favorire la donazione e l’ aggiornamento del Registro regionale.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta spese aggiuntive per l’istituzione del Registro dei donatori di midollo osseo.
2. La spesa inerente la gestione del Centro regionale di Immunoematologia e di Tipizzazione Tissutale della ASL di L’Aquila, trova copertura nel contributo finalizzato che annualmente viene corrisposto alla medesima Azienda in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.
Art. 5. Modifiche ed integrazioni LL.RR. 41/2004 e 95/1999.
1. L’art. 16 della
«1. All’art. 97 della
1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5 bis. La liquidazione del contributo per l’anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31 marzo 2004.
5 ter. Il comma 1, dell’art. 1 della
1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla
2. All’art. 97 della
«2. All’art. 2 della
1 bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio- assistenziali e la Direzione Sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario».
3. Dopo l’art. 2, della
«Art. 2 bis.
1. A partire dall’esercizio 2006 il riparto dei contributi di cui al comma 1, dell’art. 1 viene determinato come segue:
- il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all’anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);
- il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00».
4. L’art. 3 della
«Art. 3.
1. Le associazioni di cui all’art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.
2. L’erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente.
3. Il mancato o l’irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l’anno di competenza».
5. Le associazioni di cui all’art. 1, della
Art. 6. Sospensione disposizioni
1. Per l’anno 2006 le disposizioni previste nell’art. 12 della
Art. 7. Modifica art. 15
1. Al comma 3 dell’art. 15 della
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Lo stanziamento di € 85.000,00 iscritto per l’esercizio 2006 nell’ambito della UPB 13.02.001, sul cap. 22426 denominato: “Interventi in conto capitale a favore di cittadini extracomunitari immigrati –
2. Lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è previsto fino a concorrenza dell’importo iscritto in bilancio sul cap. 22426, UPB 13.02.001.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.