§ 6.1.123 - L.R. 19 novembre 2003, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:19/11/2003
Numero:20

§ 6.1.123 - L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003).

(B.U. 5 dicembre 2003, n. 36).

 

     Art. 1.

     1. Il 3° comma dell'art. 1 della L.R. 7/2003 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 13 della L.R. 25.3.2002, n. 3.

     2. Il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 7/2003 è abrogato.

     3. L'art. 10 della L.R. 7/2003 è abrogato.

     4. L'art. 17 della L.R. 7/2003 è abrogato.

     5. Dopo l'art. 21 della L.R. 7/2003 vengono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 21 bis.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) per il perseguimento degli scopi previsti dalla statuto dell'Unione medesima, la quale è tenuta a presentare alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è erogato effettivamente il contributo una dettagliata rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite. La mancata presentazione della suddetta rendicontazione nei termini indicati, come pure l’irregolare destinazione delle somme, comporta la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.

     2. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 sul Cap. 71655 - UPB 13 01 005 - così ridenominato: Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) - Art. 1, comma 24, della L.R. 7/2002.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71655 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

Art. 21 ter.

     1. La Regione Abruzzo, atteso che la ripartizione dello stanziamento iscritto sul Cap. 71583, da effettuare tra le due Strutture ex ONPI presenti in Abruzzo ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della L.R. 136/1997 in proporzione diretta al numero di ospiti di ciascuna, non può aver luogo poiché alla data del 31.12.2002 non si registrano utenti, destina la somma di € 300.000,00 quale contributo straordinario in favore del Comune di L’Aquila e del Comune di Spoltore nella misura di € 200.000,00 al Comune di L’Aquila e € 100.000,00 al Comune di Spoltore, comuni proprietari di strutture ex ONPI.

     2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal 1° comma è assicurata con lo stanziamento di € 300.000,00, iscritto nell’ambito della UPB 13 01 005 sul capitolo di spesa 71583, denominato: Contributi a favore dei Comuni proprietari di strutture ex ONPI - L.R. 26.11.1997, n. 136”.

     6. [Dopo il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

     “2 bis. Le aziende sanitarie dovranno provvedere, con effetto immediato ad istituire apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/78 affidando tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico, nella qualifica di dirigente, a coloro che hanno una maggiore anzianità nello svolgimento effettivo dell’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/1978.] [1]

     7. [Dopo l'art. 30 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 30 bis.

     1. E’ autorizzata per l’anno 2003 l’iscrizione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 05 01 007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Spese di funzionamento del Centro Funzionale d’Abruzzo” per le finalità della O.M. n. 3134 del 10 maggio 2001 tese al completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 3 agosto 1998, n. 267.

     2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3”.] [2]

     8. Dopo l'art. 33 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

     “Art. 33 bis.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell'ambito della UPB 04 02 001 sul Cap. 152439, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell’esercizio del Ministero Pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fini di lucro” del bilancio per l’esercizio 2003”.

     9. L’art. 36 della L.R. 7/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 36.

     1. La Regione Abruzzo istituisce un fondo per far fronte alle esigenze ed ai danni provocati da eventi calamitosi giusto D.P.C.M. del 31 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. del 7/2/2003 con una dotazione, per l’anno 2003, di € 200.000,00.

     2. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152193, di nuova istituzione ed iscrizione ridenominato “Fondo per le esigenze e i danni provocati da eventi calamitosi – D.P.C.M. del 31 gennaio 2003” del bilancio per l’esercizio in corso.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 152193 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3”.

     10. Al comma 1 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 le parole “per investimenti” sono soppresse. Al comma 2 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 lo stanziamento è integrato per “€ 50.000,00”; l’integrazione è concessa con determina del Dirigente del Settore Attività produttive previa domanda del consorzio. Entro 6 mesi dall’erogazione il consorzio presenta rendicontazione delle spese sostenute alla Direzione Attività Produttive. Al comma 3 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 le parole “per un importo massimo di € 50.000,00 ciascuno” sono sostituite dalle parole “per un importo massimo di € 25.000,00 ciascuno”.

     11. Al 1° comma dell'art. 38 della L.R. 7/2003, le parole “e rifinanziata ai sensi del 1° comma del precedente articolo” sono sostituite dalle seguenti “rifinanziata ai sensi del 1° comma del successivo art. 39”.

     12. L'allegato sub a)1 - L.R. 95/1999 - di cui al 1° comma dell'art. 38 della L.R. 7/2003, è integrato con le seguenti Associazioni:

 

Associazione

Comune

Importo

 

 

 

Ass. ANFFAS

Avezzano

€   2.000,00

Ass. ANFFAS

Lanciano

€   1.000,00

Ass. ANFFAS

Vasto

€   3.000,00

Ass. ANFFAS

Sulmona

€   2.500,00

Croce verde

Civitella Roveto (AQ)

€ 20.000,00

TOTALE

 

€ 28.500,00

 

     13. Gli importi dei contributi alle Associazioni ANFFAS previste dalla modifica all'allegato sub a) 1 L.R. 95/1999 – della L.R. 7/2003 apportata con l’art. 1 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12 subiscono le seguenti variazioni in aumento:

 

Associazione

Comune

Variazione importo in aumento

 

 

 

Ass. ANFFAS

Pescara

€ 1.250,00

Ass. ANFFAS

Giulianova

€ 1.250,00

Ass. ANFFAS

Martinsicuro

€ 1.250,00

Ass. ANFFAS

Teramo

€ 1.250,00

TOTALE

 

€ 5.000,00

 

     14. All’allegato sub a), art. 39 comma 2 della L.R. 7/2003 sostituire: “Costruzione Chiesa San Giovanni Battista e San Benedetto di Pescara Colli € 10.000,00” con “Intervento per Parrocchia S. Carlo Borromeo di Carpineto della Nora (PE) P.zza S. Rocco - 65010 Carpineto della Nora € 10.000,00”.

     15. Nell’elenco allegato sub a2 alla L.R. 7/2003 sostituire “Ente Comune di Villavallelonga intervento strutturale Chiesa SS. Leucio e Nicola € 42.000,00” con “Ente comune di Villavallelonga intervento chiese del territorio comunale € 42.000,00”.

     16. All’allegato sub b), art. 39, comma 6 della L.R. 7/2003 sostituire:

     “Forum alcolismo € 15.000,00” con “Comune di Villavallelonga per interventi su beni culturali € 10.000,00” e “Gruppo Alpini di Villavallelonga € 5.000,00”; “Mostra Internazionale di arte sacra di Celano € 10.000,00” con “Comune di Celano per interventi su beni culturali € 10.000,00”.

     17. L’allegato sub b) di cui al comma 6 dell’art. 39 della L.R. 7/2003 per gli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni è integrato con la tabella allegata A).

     18. La Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. Allegato 1 di cui all'art. 39, comma 1, della L.R. 7/2003 è così modificata ed integrata [3]:

 

L.R.

Oggetto

Esercizio Finanziario 2003

Capitolo

N.

Anno

 

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

 

 

 

 

 

 

 

143

1997

Realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni

300.629,31

 

11464

11

2001

Spese funzionamento dell'Osservatorio elettorale

15.000,00

 

11469

44

1992

Norme in materia di musei

50.000,00

 

61431

40

1999

Partecipazione della Regione Abruzzo alla Costituzione, quale socio fondatore, della fondazione “Brigata Maiella”

30.000,00

 

61624

131

1999

Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi

30.000,00

 

61628

70

1999

Interventi a sostegno della scuola a domicilio

100.000,00

 

71518

72

2000

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman

 

100.000,00

71614

137

1996

Contributo editoria parlata

15.375,00

 

71629

95

1999

Contributi per l'anno 1999 alle associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, SEZIONE REGIONALE FIADDA E APTDH, AIAS di Sulmona

33.500,00

 

71630

71

1999

Contributi alle famiglie di caduti e dispersi in guerra

20.750,00

 

71633

7

2003

Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica - art. 22 L.R. 7/2003

20.000,00

 

71660

28

1994

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale

56.250,00

 

111414

7

2002

Interventi a sostegno alla pluriattività nelle aree montane – art. 4 L.R. 7/2002

126.875,00

 

121541

7

2002

Incentivazione del Trasporto Locale nelle aree montane per esigenze sociali - art. 4 L.R. 7/2002

105.000,00

 

122344

29

1997

Interventi a favore delle Comunità montane per la Legge 93/81

370.000,00

 

122440

50

2001

Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale

599.370,69

 

152319

127

1999

Restauro organi antichi

110.000,00

 

152423

162

1998

Interventi in favore del turismo itinerante

51.646,00

 

242421

39

1998

Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei Commercianti

1.475.000,00

 

251685

7

2003

Contributo in conto capitale in favore delle Cooperative di garanzia dei Commercianti

 

1.325.000,00

252434

82

1997

Partecipazione della Regione nei Consorzi Industriali

154.617,03

 

281620

56

2001

Contributi a piccoli Comuni per opere e infrastrutture

 

140.000,00

152300

49

1999

Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale e sportivo

2.015.000,00

 

61631

 

     19. La tabella di cui all’allegato sub a3, richiamata nel 4° comma dell’art. 39 della L.R. 7/2003 contenente l’elenco delle opere ammesse a finanziamento di cui all’art. 2 della L.R. 28.9.2001, n. 50 è modificata con la sostituzione del beneficiario “Centro Madre Ester del contributo al Comune di Scerne di Pineto (TE) di € 150.000,00” con il beneficiario “Associazione Focolare Maria regina Onslus per la costruzione del centro studi sull’infanzia e l’adolescenza”.

     20. All’elenco di cui alla L.R. 49/1999 e L.R. 7/2003 sono inserite le seguenti voci:

     “Parrocchia San Giuseppe Vasto € 40.000,00

     Parrocchia San Lorenzo martire S. Buono € 100.000,00”

     Al suddetto elenco dopo le parole “Abruzzo Film Commission” aggiungere la parola “L’Aquila”.

     21. Sono soppressi gli interventi di cui all’allegato sub a2 della L.R. 7/2003 riferito alla L.R. 56/2001 denominati:

     “Parrocchia San Giuseppe contributo per restauro organo Vasto € 40.000,00

     Parrocchia San Lorenzo martire S. Buono S. Buono € 100.000,00”

     La voce “Teatro Fenaroli” - Comune di Lanciano di cui all’allegato sub a)2 della L.R. 7/2003 è sostituita dalla seguente “Manutenzione strade ed edifici – Comune di Lanciano”. Le parole “Agli oleandri” dell’allegato sub a)3 L.R. 7/2003 sono sostituite dalle parole “verde attrezzato Borgo Santa Maria”, mentre le parole “Consorzio Socart” dell’allegato sub a)2 sono sostituite da “Centro sportivo Agli Oleandri”.

     22. All’allegato sub a)5 art. 39 della L.R. 7/2003 sostituire “Torneo internazionale dei Quarti di rugby € 5.000,00” con “L’Aquila Nuoto - Pallanuoto femminile € 5.000,00”.

     23. La Tabella di cui al 1° comma dell'art. 42 della L.R. 7/2003 contenente le modifiche per l’anno 2003 agli stanziamenti continuativi e ai limiti d’impegno contenuti nel bilancio, è così modificata ed integrata:

 

Provvedimento

 

Importo in €

Capitolo

L.R.

Anno

Oggetto

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

 

 

 

 

 

 

 

49

1995

Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi

13.500,00

 

71525

90

1991

Contributi alle sezioni dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

16.875,00

 

71623

51

1999

Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione italiana ciechi ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti

108.000,00

 

71625

115

1997

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

25.000,00

 

71626

30

1990

Provvidenze per la Sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo

13.556,60

 

71628

73

2000

Contributi in conto interessi in favore dei comuni di fascia demografica 01

37.000,00

 

151520

73

2000

Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01

3.000,00

 

152312

25

1995

Contributi per l’esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari

700.000,00

 

152360

115

2000

Contributi agli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica

350.000,00

 

152373

 

     24. Dopo l'articolo 42 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

     “Art. 42 bis.

     1. E' autorizzata per l'anno 2003 l’istituzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata:

 

UPB

Capitolo

Descrizione

Stanziamento

 

 

 

 

03 02 001

32108

Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico (art. 86 del D.Lgs. 112/98)

0

03 05 001

35000

Entrate derivanti da contratti di Swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari

€ 2.500.000,00

03 05 002

35016

Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura

0

03 05 002

35017

Entrate derivanti da sanzioni amministrative per l’oblazione della contravvenzione alle disposizioni del T.U. 1775/1933 (art. 219 del T.U. 11.12.1993, n. 1775)

0

03 05 001

35018

Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l’utilizzazione di un terreno demaniale e di acque pubbliche – T.U. 523/1904

0

 

     25. Dopo l’articolo 44 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente:

     “Art. 44 bis.

     Dopo il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 50/2001 è aggiunto il seguente comma: 2. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo”.

     26. Il 10° comma dell’art. 45 della L.R. 7/2003 è sostituito dal seguente:

     “10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 6 bis.

     1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2003 in € 305.000,00 si provvede con lo stanziamento di € 205.000,00 iscritto sul Cap. 71518 così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili” e con la somma di € 100.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 71614.

     2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

 

 

 

competenza

cassa

13 01 007

71614

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman – L.R. 28.04.2000, n. 72

- 100.000,00

- 100.000,00

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

13 01 003

71518

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili - L.R. 14.9.1999, n. 70 e succ. mod. ed integr.

+ 100.000,00

+ 100.000,00

 

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71518 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3”.

     27. L’art. 46 della L.R. 7/2003, è sostituito dal seguente:

     “Art. 46.

     1. E’ ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:

     € 200.000,00 per lavori;

     € 50.000,00 per le forniture e per i servizi.

     2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.

     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997”.

     28. Nella tabella di cui al 2° comma dell'art. 85 della L.R. 7/2003 la denominazione relativa al Cap. 182410 è sostituita dalla seguente: “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 27.4.1995, n. 67”.

     29. Dopo l'art. 91 della L.R. 7/2003 sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 91 bis.

     1. L’art. 13 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.

Art. 91 ter.

     1. L’art. 4, comma 3 della L.R. 24.6.2003, n. 10 è autenticamente interpretato nel senso che le disposizioni dettate dal medesimo trovano applicazione anche al patrimonio agricolo.

     2. L’art. 6, comma 2, della L.R. 24.6.2003, n° 10 è autenticamente interpretato nel senso che la L.R. 30.12.1994, n° 105 si intende abrogata esclusivamente con riferimento alle disposizioni innovate dalla medesima L.R. 10/2003.

     3. All’art. 7 della L.R. 24.6.2003, n° 10 recante: “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     1 bis. Per l’esercizio finanziario 2003 l’onere derivante dalla presente legge, valutato in € 620.000,00 trova copertura con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102341 - UPB 07 02 006.

     1 ter. Allo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 102453 – UPB 07 02 015 denominato: Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - in diminuzione € 620.000,00;

     - Cap. 102341 – UPB 07 02 006 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica - in aumento € 620.000,00.

Art. 91 quater.

     1. Al 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole “e comunque nell’ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98” sono abrogate.

     2. Dopo il 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:

     1 bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di “Incentivi alle imprese”, iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.

Art. 91 quinquies.

     1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo:

 

CAPO IV

(Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2)

 

     Art. 17 bis. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:

     a) valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;

     b) monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2 della presente legge;

     c) attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;

     d) predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell’ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.

 

Art. 17 ter. (Organismo di controllo e monitoraggio).

     1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.

     2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l’ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l’Organismo di Gestione della presente legge.

     3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall’Organismo di Gestione e dall’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.

     4. I costi necessari per l’espletamento dell'incarico trovano capienza nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge”.

 

     30. L'art. 98 della L.R. 7/2003 è abrogato.

     31. Dopo l'art. 99 della L.R. 7/2003 sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 99 bis.

     1. La Regione Abruzzo concede un contribuito straordinario di € 500.000,00 al Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo.

     2. L’erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione Attività Produttive secondo le seguenti modalità:

     a) 70% a presentazione da parte del consorzio della domanda e relazione illustrativa;

     b) 30% a presentazione del provvedimento di rendicontazione delle spese pari almeno al 70% del contributo concesso.

     3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 nell’ambito della UPB 08 02 020 sul Cap. 12303, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Parco Scientifico e Tecnologico.

Art. 99 ter.

     1. La Regione Abruzzo, quale socio del Consorzio Mario Negri Sud ai sensi della L.R. 4 ottobre 2001, n. 53 modificata ed integrata dell'art. 15 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, a seguito della decisione deliberata all’unanimità di aumento del capitale sociale di € 2.500.000,00 versa la propria quota pari ad € 250.000,00.

     2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 013 sul Cap. 12552, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Acquisizione quote sociali del Consorzio Mario Negri Sud del bilancio per l’esercizio 2003.

Art. 99 quater.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo alle Province per sopperire alla mancanza di fondi per l’immediata attuazione del servizio di trasporto e di assistenza scolastica agli studenti portatori di handicap che frequentano le scuole medie superiori e l’Università, in attesa della emanazione di un provvedimento legislativo in materia di diritto allo studio che individui definitivamente in capo alla Provincia o al Comune la titolarità dei servizi in argomento ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 139 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

     2. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 10 01 001 sul Cap. 41516 denominato: Trasferimento alle Province per il trasporto e l’assistenza agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università.

Art. 99 quinquies.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di €. 5.000.000,00 all’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo per l’avviamento del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

     2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede per € 3.500.000,00 mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto per l’anno 2003 sul Cap. 282451 e per € 1.5000.000,00 con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102381 di nuova istituzione ed iscrizione.

     3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 1.500.000,00 nell’ambito della UPB 07 02 017 sul Cap. 102381, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Trasferimento straordinario all’ARSSA per l’avvio del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

Art. 99 sexies.

     1. La Regione Abruzzo istituisce, nel proprio territorio, un sistema di educazione continua in medicina (ECM), garantendone la qualità e la trasparenza.

     2. La Giunta regionale, entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge, istituisce una Commissione ECM regionale, composta da esperti nell’ambito delle metodologie formative, da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, da rappresentanti regionali delle società scientifiche di rilievo nazionale, salvo eventuali incompatibilità, con il compito di provvedere in particolare:

     a) all’individuazione dei requisiti, dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei soggetti idonei a realizzare eventi formativi e di aggiornamento professionale per l’ECM (provider) di interesse regionale;

     b) all’analisi dei bisogni formativi di interesse regionale, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari nazionale e regionale;

     c) all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale;

     d) alla validazione dei progetti formativi elaborati dai provider regionali;

     e) alla verifica costante della qualità degli eventi formativi, della loro coerenza con gli obiettivi di interesse regionale e nazionale, della correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti accreditati;

     f) la valutazione delle varie forme di attività formativa e di aggiornamento professionale in termini di “crediti formativi”.

     3. L’attuazione del programma ECM si realizza prioritariamente attraverso l’accreditamento come “provider” delle ASL della Regione, singolarmente considerate o associate, e mediante la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative ECM a distanza, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalla commissione nazionale ECM.

     Le ASL sono tenute ad attivare i corsi di formazione/autoformazione a titolo gratuito e con le modalità di disponibilità oraria dei CC.NN.LL. all’interno degli orari di servizio.

     La commissione regionale ECM, di cui al comma 2, ha facoltà di accreditare altri soggetti pubblici o privati che richiedano di svolgere attività di formazione continua ed in possesso dei requisiti richiesti, come le società scientifiche, le associazioni professionali, le istituzioni universitarie ed ospedaliere, gli organismi regionali delle società scientifiche nazionali.

     4. Al fine di favorire la partecipazione delle strutture del Servizio sanitario regionale ai programmi di ECM di interesse nazionale, la Giunta regionale, in armonia con quanto previsto dall’art. 16 sexies del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, propone al Ministro della salute l’individuazione dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti e delle strutture distrettuali della Regione in possesso dei requisiti definiti dalla commissione nazionale ECM, ai quali riconoscere funzioni di provider di eventi e di programmi ECM di interesse nazionale”.

     32. Dopo il CAPO V della L.R. 7/2003 viene inserito il seguente capo:

     “CAPO V bis

     (Norme per il coordinamento dei tempi delle città).

 

     Art. 106 bis. (Finalità).

     1. Il presente capo, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, detta norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

     2. In tal senso la Regione Abruzzo promuove:

     a) la riorganizzazione dei tempi destinati al lavoro, alla cura e formazione della persona, alla vita di relazione ed allo svago, in modo da consentire un miglior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

     b) l’armonizzazione dei tempi della città mediante il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

     c) la valorizzazione del tempo ed il suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita della persona;

     d) le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e delle stesse tra i due sessi.

 

Art. 106 ter. (Compiti della Regione).

     1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 106 bis:

     a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'art. 106 quater;

     b) stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale dei tempi e degli orari da parte dei Comuni;

     c) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione ed il sostegno delle banche dei tempi;

     d) promuove corsi di qualificazione e di riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

 

Art. 106 quater. (Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari).

     1. Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari, i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:

     a) organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura che con un'articolazione delle fasce orarie che, tenuto conto degli orari della maggior parte delle attività lavorative, tenda ad evitare la coincidenza degli stessi;

     b) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici della pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora ed utilizza il territorio di riferimento;

     c) coordinamento degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, con gli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

     d) organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza e il risparmio di tempo per l'utenza, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione, istituendo uffici di informazione accessibili al pubblico, anche mediante procedure informatizzate;

     e) organizzazione e programmazione degli orari delle attività commerciali e turistiche in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone del territorio;

     f) organizzazione degli orari di biblioteche, musei, centri culturali, ricreativi e sportivi in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata settimanale;

     g) armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze della mobilità urbana e sovraurbana, favorendo forme di trasporto e di mobilità che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità, in particolare dei portatori di handicap, delle persone anziane, dei bambini, degli spostamenti d'urgenza e della mobilità nelle ore notturne.

 

Art. 106 quinquies. (Ruolo delle Comunità montane).

     1. Le Comunità montane possono coordinare, nelle forme previste dal CAPO V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani Territoriali degli orari affinché gli stessi siano coerenti ai principi di cui all'art. 106 quater e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità Montana.

 

Art. 106 sexies. (Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari).

     1. La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione e l'adozione dei piani territoriali degli orari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

     2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che, tenuto conto della popolazione coinvolta, prevedano:

     a) la qualificazione e la integrazione degli strumenti urbanistici generali vigenti sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;

     b) il coinvolgimento di più Comuni;

     c) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire agli utenti l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ed alle sue informazioni;

     d) la riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.

     3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con regolamento, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.

     4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.

 

Art. 106 septies. (Contributi regionali per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi).

     1. La Regione sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate "Banche del tempo" aventi esclusivamente gli scopi indicati all'art. 27, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ed operanti nel territorio regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai Comuni per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.

 

Art. 106 octies. (Formazione professionale).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove e incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale degli Enti Locali, in relazione alle problematiche connesse alla progettazione dei Piani territoriali degli orari ed ai progetti di riorganizzazione dei servizi, tendenti al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sotto il profilo della fruibilità e dell'innovazione tecnologica.

 

Art. 106 nonies. (Interrelazioni tra piani territoriali degli orari e altri strumenti di pianificazione).

     1. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione del territorio in materia di commercio, di traffico, di trasporti e di ogni altra attività che riguardi le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città e del territorio, si dovrà tenere conto delle indicazioni derivanti dalla presente legge e dai piani territoriali degli orari.

 

Art. 106 decies. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo e quantificati per l’anno 2003 in € 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 14 02 002 sul Cap. 12302, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributi ai Comuni per il coordinamento dei tempi delle città.

     2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del Cap. 12302 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

     3. Per le medesime finalità sono utilizzati i fondi eventualmente assegnati alla Regione Abruzzo dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi e dell'orario delle città di cui all'art. 28 della Legge 53/2000 ed iscritti sul Cap. 12310 – UPB 14 02 002 – del bilancio regionale.

 

Art. 106 undecies. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 2003 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di cui all'art. 106 sexies, comma 3 e all'art. 106 septies, comma 3 nonché le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l'ordine di priorità ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 53/2000”.

 

     33. Al comma 21 dell’art. 7 della L.R. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la frase “Ai componenti le commissioni istituite con il presente articolo” sono aggiunte le seguenti parole: “ed al Segretario della commissione medesima”.

     34. Dal 1° gennaio 2003, ai fini del calcolo del valore della produzione relativa alla definizione della base imponibile IRAP, i contributi d’esercizio erogati alle imprese esercenti il TPL, ai sensi della L.R. 62/83 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’impiego del personale dipendente in misura pari al 70% dei costi complessivi aziendali imputabili all’esercizio del TPL.

     35. Dopo l’art. 4 della L.R. 56/2001 è inserito il seguente:

     “Art. 4 bis.

     1. Sin dalla pubblicazione sul BURA, gli enti beneficiari dei finanziamenti possono comunque iniziare i lavori, indipendentemente dalla comunicazione di cui all’art. 4, dandone notizia ai competenti uffici regionali.

     2. Nel caso di realizzazione di opere relative ad impianti ed aree pubbliche in regime di concessione, le opere sono realizzate dai concessionari ai quali, conseguentemente, viene erogato il finanziamento regionale.

     3. Le suddette disposizioni si applicano anche agli interventi previsti nelle LL.RR. 50/2001 e 53/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. In ogni caso sono riaperti i termini per la presentazione delle domande ex lege 49/1999 e successive modifiche fino a trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge”.

     36. Il comma 2 dell’art. 9 della L.R. 11/2003 è abrogato.

     37. Il comma 4, dell’articolo 15 della L.R. 11/2003 è così sostituito:

     “4. I contributi della Regione alle spese di funzionamento degli enti di cui all’art. 16 della presente legge, sono ripartiti fra le comunità sulla base dei seguenti coefficienti:

     a) 40% in parti uguali;

     b) 25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     c) 25% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

     d) 10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti”.

     38. L’art. 16 della L.R. 11/2003 è così sostituito:

     “Art. 16.

     1. La Regione concede annualmente un contributo alle comunità per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

     2. L’erogazione del contributo è disposto con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all’art. 15, comma 4 della presente legge, ad avvenuta pubblicazione della legge di bilancio.

     3. Le comunità devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale - Direzione Riforme istituzionali enti locali, controlli copia del bilancio preventivo annuale munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge ed entro il 30 settembre copia del conto consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge”.

     39. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 11/2003 è soppresso.

     40. Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 95/2000 è così sostituito:

     “5. La quota del fondo di cui al comma 4, lett. a) è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

     a) 20% in parti uguali tra tutte le comunità montane;

     b) 20% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     c) 20% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     d) 20% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

     e) 5% in base alle classi di età secondo l’indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e la popolazione di età lavorativa secondo i dati riferiti all’ultimo censimento ISTAT;

     f) 15% in base ai criteri perequativi stabiliti dalla Giunta regionale tendenti a riequilibrare le situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le comunità montane come risultanti dalla classificazione di cui all’art. 6”.

     41. Al comma 2, dell’art. 2 della L.R. 16.3.2001, n° 9 le parole da “e non andranno a sommarsi ...” fino a quelle del termine del periodo “fascia fino a 3.000 abitanti” sono soppresse.

     42. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e agevolare la produzione di energia da fonte rinnovabile e da fonti innovative, aderisce all’Associazione italiana per la valorizzazione dell’uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile e all’Associazione nazionale (RENAEL) ed europea (FEDARENE) delle agenzie per l’energia SAVE attraverso la propria struttura speciale denominata Regional Energy Agency - Agenzia regionale per l’energia della Regione Abruzzo (ARAEN) operante presso la Direzione Turismo Ambiente Energia. Per l’anno 2003 l’onere, pari a € 4.200,00, trova copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto al Cap. 282441 UPB 08 02 017. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo con legge di bilancio.

     43. L’aumento dei fondi stanziati sul Cap. 11464 UPB 14 01 002, sono assegnati alle Unioni dei comuni non montani costituitesi alla data del 31.10.2003, prevedendo un riparto dei fondi proporzionale al numero dei comuni facenti parte dell’Unione.

     44. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la prima legge di variazione al bilancio per l’esercizio 2003.

     45. Le competenti strutture regionali sono autorizzate ad adeguare le scritture contabili regionali alle prescrizioni della presente legge.

     46. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma abrogato dall’art. 192 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma abrogato dall’art. 192 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Tabella così modificata dall’art. 193 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.