Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/05/1975 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di Associazioni Pro-Loco che risultino [...] |
Art. 2. I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ed in base ai seguenti criteri: |
Art. 3. E' istituito presso il 2° Dipartimento - Turismo - della Regione Abruzzo un Albo Regionale delle Associazioni Pro-Loco. |
Art. 4. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo: |
Art. 5. Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale lo statuto delle Associazioni Pro-Loco dovrà contenere norme che prevedano: |
Art. 6. L'iscrizione all'Albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità: |
Art. 7. La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta, allorché vengano meno i requisiti richiesti per [...] |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
§ 3.7.5 - L.R. 21 maggio 1975, n. 47. [1]
Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni Pro Loco.
(B.U. n. 18 del 30 maggio 1975).
Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di Associazioni Pro-Loco che risultino iscritte in apposito Albo Regionale, da istituire secondo le modalità previste dalla presente legge.
I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ed in base ai seguenti criteri:
a) le richieste di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno alla Regione Abruzzo - II Dipartimento - Turismo e devono essere corredate di un programma di attività riferito all'esercizio in corso e di un sintetico piano finanziario;
b) entro la predetta data le Associazioni interessate avranno cura di trasmettere copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;
c) l'assegnazione di contributi va effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di un piano di riparto a carattere regionale, che tenga conto delle iniziative programmate e della potenzialità turistica della località interessata;
d) la Giunta Regionale formula le proposte di ripartizione dei contributi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
E' istituito presso il 2° Dipartimento - Turismo - della Regione Abruzzo un Albo Regionale delle Associazioni Pro-Loco.
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo:
1) le Associazioni Pro-Loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già inserite nell'Albo nazionale ai sensi dell'art. 2 lettera b) della
2) le Associazioni Pro-Loco istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'Associazione operi in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo e dove non sia istituita altra Associazione già iscritta all'Albo regionale; è ammessa l'iscrizione di più associazioni costituite nell'ambito di uno stesso Comune, purché le medesime operino in distinte frazioni del territorio comunale e a condizione che le località interessate costituiscano entità turisticamente separate;
b) che la località disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e complementare o che, comunque, possegga valide premesse di sviluppo turistico;
c) che l'Associazione abbia almeno un numero di 50 iscritti per una popolazione locale fino a 2.000 abitanti e non meno 80 iscritti per una popolazione superiore a 2.000 abitanti;
d) che lo Statuto sia stato approvato da parte della Giunta Regionale.
Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale lo statuto delle Associazioni Pro-Loco dovrà contenere norme che prevedano:
1) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
2) la possibilità di una partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'Associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località, salvo quelli derivanti dalla minore età e dall'inadempienza agli obblighi associativi;
3) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta dagli organi turistici a livello provinciale e regionale;
4) la possibilità da parte degli organi regionali di controllare la destinazione dei fondi assegnati ai sensi della presente legge;
5) la destinazione dei beni dell'associazione, in caso di scioglimento, al Comune competente per territorio.
Allo scopo di favorire un'opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta Regionale provvederà all'elaborazione e divulgazione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.
L'iscrizione all'Albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità:
a) per le associazioni già iscritte all'albo Nazionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e a richiesta dell'associazione interessata; l'iscrizione sarà subordinata all'adeguamento delle norme statutarie ai principi contenuti nel precedente articolo n. 5;
b) per le altre associazioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta é sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.
La cancellazione dall'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta, allorché vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione o venga accertata l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti d'istituto.
Art. 8. (Norma finanziaria)
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 13 della