§ 3.6.198 - L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.
Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:10/02/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Estinzione della Fondazione CIAPI.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.6.198 - L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.

Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI.

(B.U. 19 febbraio 2020, n. 7)

 

Art. 1. Estinzione della Fondazione CIAPI.

1. La Fondazione CIAPI, istituita con legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Fondazione CIAPI), come modificata dall'articolo 54 della legge regionale 17 novembre 2004, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)), è estinta anticipatamente rispetto al termine di durata del 31.12.2020 stabilito dall'articolo 1 del relativo statuto secondo le procedure previste dai commi da 2 a 7.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica redige il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto e fino alla data di inizio della procedura di liquidazione determinando l'avanzo o il disavanzo della gestione alla medesima data.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale con adeguata esperienza professionale di cui determina la durata dell'incarico, i poteri ed il compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione.

4. Entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione di cui al comma 2, al fine di accertare la situazione patrimoniale della Fondazione CIAPI all'inizio della gestione di liquidazione e di determinare la consistenza del capitale netto di liquidazione, il Commissario liquidatore redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione unitamente ad un progetto di liquidazione, indicandone modalità e tempi.

5. Il Commissario liquidatore svolge inoltre ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la liquidazione, compresa la vendita dei beni immobili di proprietà della Fondazione CIAPI.

6. Il ricavato della vendita di cui al comma 5, al netto delle posizioni debitorie della medesima Fondazione, comprensive del compenso spettante al Commissario liquidatore, come approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, è trasferito alla Regione con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.

7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le norme del codice civile.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie.

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'eventuale deficit patrimoniale della Fondazione CIAPI risultante a seguito delle attività di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 ed a seguito di proposta da parte delle competenti strutture della Giunta regionale, costituirà oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio della Regione Abruzzo ai fini della gestione della medesima liquidazione.

2. La Regione subentra nei crediti vantati dalla Fondazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.

3. Sono fatte salve le iniziative della Giunta regionale qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

4. La Giunta regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione delle presente legge.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Interventi urgenti a favore del CIAPI di Chieti - Pescara);

b) legge regionale 2 novembre 1994, n. 74 (Contributo all'Associazione CIAPI di Chieti - Pescara);

c) legge regionale 20 febbraio 1998, n. 8 (Intervento a sostegno del CIAPI);

d) legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Fondazione CIAPI).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) articolo 54 della legge regionale 41/2004;

b) commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)).

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).