Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 10/02/2020 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Estinzione della Fondazione CIAPI. |
Art. 2. Disposizioni finanziarie. |
Art. 3. Abrogazioni. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 3.6.198 - L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.
Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI.
(B.U. 19 febbraio 2020, n. 7)
Art. 1. Estinzione della Fondazione CIAPI.
1. La Fondazione CIAPI, istituita con
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica redige il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto e fino alla data di inizio della procedura di liquidazione determinando l'avanzo o il disavanzo della gestione alla medesima data.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale con adeguata esperienza professionale di cui determina la durata dell'incarico, i poteri ed il compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione.
4. Entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione di cui al comma 2, al fine di accertare la situazione patrimoniale della Fondazione CIAPI all'inizio della gestione di liquidazione e di determinare la consistenza del capitale netto di liquidazione, il Commissario liquidatore redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione unitamente ad un progetto di liquidazione, indicandone modalità e tempi.
5. Il Commissario liquidatore svolge inoltre ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la liquidazione, compresa la vendita dei beni immobili di proprietà della Fondazione CIAPI.
6. Il ricavato della vendita di cui al comma 5, al netto delle posizioni debitorie della medesima Fondazione, comprensive del compenso spettante al Commissario liquidatore, come approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, è trasferito alla Regione con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.
7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le norme del codice civile.
Art. 2. Disposizioni finanziarie.
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. La Regione subentra nei crediti vantati dalla Fondazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.
3. Sono fatte salve le iniziative della Giunta regionale qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.
4. La Giunta regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione delle presente legge.
Art. 3. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 54 della
b) commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).