§ 2.1.6 - L.R. 11 agosto 1977, n. 41.
Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/08/1977
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Le nomine e le designazioni di competenza della Regione Abruzzo a cariche e incarichi anche professionali presso enti e organismi di qualunque tipo sia pubblici che privati sono effettuate [...]
Art. 2.      Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 1 di competenza del Consiglio Regionale il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea i nominativi indicati dai Gruppi consiliari. Su tale [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Anche al fine di consentire le eventuali segnalazioni da parte dei soggetti previsti da norme statali e regionali titolari dell'iniziativa di proporre candidature (Enti locali, Sindacati e altre [...]
Art. 5.      Gli eletti e i nominati dalla Regione Abruzzo presso Enti, Aziende, Istituti e organismi di qualunque tipo debbono inviare singolarmente o collegialmente per iscritto al Presidente della Giunta [...]
Art. 6.      Si può procedere con provvedimento motivato alla revoca del nominato o designato per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza da parte del medesimo delle disposizioni vigenti
Art. 7.  (Urgenza).


§ 2.1.6 - L.R. 11 agosto 1977, n. 41. [1]

Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi.

(B.U. 30 agosto 1977, n. 34).

 

Art. 1.

     Le nomine e le designazioni di competenza della Regione Abruzzo a cariche e incarichi anche professionali presso enti e organismi di qualunque tipo sia pubblici che privati sono effettuate tenuto conto delle qualità morali, della capacità, competenza ed esperienza dei candidati ed evitando, di norma, la duplicità degli incarichi.

 

     Art. 2.

     Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 1 di competenza del Consiglio Regionale il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea i nominativi indicati dai Gruppi consiliari. Su tale comunicazione si apre il dibattito.

     Qualora quattro consiglieri ne facciano richiesta il Presidente sospende la trattazione dell'argomento in aula e ne demanda l'ulteriore esame alla Commissione consiliare permanente competente per la materia, la quale esprime il proprio parere nei termini previsti dalla procedura d'urgenza.

 

     Art. 3. [2]

     1. Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta regionale, le nomine di competenza della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina è nulla.

     1 bis. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che presuppongono l’instaurarsi di rapporti di lavoro [3].

     1 ter. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici [4].

     1 quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente [5].

     1 quinquies. La corresponsione dell’indennità di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata, nel qual caso è corrisposta l’indennità di presenza maggiore [6].

     2. Il Consiglio regionale, a mezzo della Commissione di Vigilanza, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all’art.1 della presente legge; a tal fine può chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati.

 

     Art. 4.

     Anche al fine di consentire le eventuali segnalazioni da parte dei soggetti previsti da norme statali e regionali titolari dell'iniziativa di proporre candidature (Enti locali, Sindacati e altre formazioni ed organizzazioni sociali) il Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e non oltre 10 giorni dal verificarsi del presupposto, pubblica l'elenco delle nomine o designazioni da effettuare precisando la normativa che prevede la nomina o la designazione.

     Le segnalazioni proposte alla Regione devono comprendere i dati necessari per la verifica dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 5.

     Gli eletti e i nominati dalla Regione Abruzzo presso Enti, Aziende, Istituti e organismi di qualunque tipo debbono inviare singolarmente o collegialmente per iscritto al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sulla loro attività a seguito di richiesta degli stessi, anche su proposta della Commissione Consiliare permanente competente per la materia, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

 

     Art. 6.

     Si può procedere con provvedimento motivato alla revoca del nominato o designato per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza da parte del medesimo delle disposizioni vigenti.

     Nel caso in cui la nomina, l'elezione o la designazione sia avvenuta con deliberazione consiliare, la proposta di revoca deve essere discussa dal Consiglio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare permanente competente per la materia, formulato con procedura di urgenza.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 19 marzo 2009, n. 4, ad eccezione dell’art. 2 che resta in vigore fino a quando il Consiglio regionale non provveda a disciplinare la materia con il regolamento interno.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2006, n. 37.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2007, n. 18.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2007, n. 18.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2007, n. 18.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2007, n. 18.