§ 5.2.86 - L.R. 13 aprile 1995, n. 49.
Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/04/1995
Numero:49


Sommario
Art. 1.       La Giunta Regionale assegna al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi un contributo annuo di € (euro) 36.152,00 per l'acquisto, in favore dei non vedenti, di apparecchi Tiflotecnici [...]
Art. 2.      Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici da assegnare, in proprietà, a persone [...]
Art. 3.      I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente [...]
Art. 4.      Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta [...]
Art. 5.      Gli ausili Elettronici e Tiflotecnici concessi ai non vedenti a titolo di comodato, con le leggi regionali n. 4 del 9 gennaio 1979, n. 59 del 16 settembre 1987 e n. 96 del 15 novembre 1989, si [...]
Art. 6.      Sono abrogati gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 9 gennaio 1979, n. 4, gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 16 settembre 1987, n. 59, nonché la L.R. 15 novembre 1989, n. 96
Art. 7.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al cap.: 071525 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore con la sua pubblicazione e produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1995


§ 5.2.86 - L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti.

(B.U. n. 11 del 12 maggio 1995).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale assegna al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi un contributo annuo di € (euro) 36.152,00 per l'acquisto, in favore dei non vedenti, di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici, particolarmente idonei a favorire ausilio all'istruzione, all'inserimento lavorativo ed all'autonomia. Gli apparecchi previsti al comma precedente, non devono essere compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni, approvato dal Ministero della Sanità [1].

 

     Art. 2.

     Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici da assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano conseguito un attestato all'uso di personal computers e similari, con precedenza a: 1) studenti nell'esercizio dell'attività scolastica; 1/bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro; 2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via prioritaria; 3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia [2].

     Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico [3].

     Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili [4].

     Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell'ausilio per un importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo pari al 10%.

 

     Art. 3.

     I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione [5].

     Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i sette anni di cui al precedente comma, nell'eventuale richiesta di altri ausili, entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del I comma dell'art. 2.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione del contributo di cui all'art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priorità.

     La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge [6].

 

     Art. 5.

     Gli ausili Elettronici e Tiflotecnici concessi ai non vedenti a titolo di comodato, con le leggi regionali n. 4 del 9 gennaio 1979, n. 59 del 16 settembre 1987 e n. 96 del 15 novembre 1989, si restituiscono al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, qualora vengano meno i requisiti richiesti o per altro motivo che faccia cessare il rapporto di comodato.

     Gli ausili di cui al precedente comma sono concessi in proprietà, con i criteri di cui all'art. 2, nel contesto delle graduatorie annuali redatte dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, al quale compete la determinazione del valore dell'ausilio revisionato in relazione allo stato di conservazione e d'uso.

 

     Art. 6.

     Sono abrogati gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 9 gennaio 1979, n. 4, gli artt. n. 1 e n. 2 della L.R. 16 settembre 1987, n. 59, nonché la L.R. 15 novembre 1989, n. 96.

 

     Art. 7.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al cap.: 071525 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1995, che assume la nuova seguente denominazione: «Contributo al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici in favore dei non vedenti.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore con la sua pubblicazione e produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

 

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 45 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[2] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 26.

[4] Comma modificato dall’art. 45 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2011, n. 26.

[5] Comma modificato dall’art. 45 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2011, n. 26.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2011, n. 26.