Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 27/10/1999 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Abruzzo concede contributi all’ANFFAS regionale ed alle sezioni territoriali ANFFAS regolarmente costituite e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni [...] |
Art. 2. 1. L’importo stanziato al Cap. 71645 UPB 13.01.005 denominato: Contributi alle associazioni ANFASS L.R. 95/1999, viene ripartito per il 20% al Comitato regionale e per l’80% in parti uguali, [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. [7] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1999, in £. 70.000.000, si provvede con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita 3, dell'elenco 3 [...] |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.4.208 - L.R. 27 ottobre 1999, n. 95.
Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili. [1]
(B.U. 3 novembre 1999, n. 42).
1. La Regione Abruzzo concede contributi all’ANFFAS regionale ed alle sezioni territoriali ANFFAS regolarmente costituite e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. 12.8.1993, n. 37 nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di carattere sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale [2].
2. I contributi concessi con la presente legge sono utilizzati per gli scopi previsti dallo statuto delle Associazioni stesse.
1. L’importo stanziato al Cap. 71645 UPB 13.01.005 denominato: Contributi alle associazioni ANFASS
1 bis. Alla liquidazione degli altri contributi di cui al Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005 previsti dalla presente legge provvedono:
a) la Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace, per le Associazioni per disabili iscritte nel Settore Sicurezza Sociale del registro di cui all’art. 1;
b) la Direzione Sanità per le Associazioni di disabili iscritte nel Settore Socio Sanitario del Registro di cui all’art. 1 [4].
2. All’erogazione ed alla liquidazione degli altri contributi previsti dalla legge provvede la Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali e promozione sociale per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione sanità per le associazioni che prevedono nel loro statuto attività a carattere sanitario, para-sanitario o di trasporto malati [5].
1. Le somme da ripartire a valere sul capitolo di spesa 71630 - U.P.B. 13.01.005 sono destinate nella misura del 70% alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace e nella misura del 30% alla Direzione Sanità.
2. I dirigenti dei Servizi di cui al precedente comma 1 ripartiscono le somme del Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005, di loro competenza, nella seguente misura:
a) il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al Registro del Volontariato con arrotondamento all’anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);
b) il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro.
3. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00.
4. Le eventuali somme residue per effetto dell’importo massimo di contributo erogabile, sono ridistribuite in proporzione diretta alle somme ripartite con le modalità di cui al precedente comma 2.
1. Le Associazioni ammesse al contributo della presente legge sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.
2. L’erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente.
3. Il mancato o l’irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l’anno di competenza.
4. Le Associazioni di cui all’art. 1 della
a. relazione sulle attività che si intendono realizzare rivolte ai disabili, inerenti gli scopi previsti nello Statuto dell’Associazione richiedente;
b. dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione attestante:
1) la data di iscrizione al Registro di cui all’art. 1 per le Associazioni tenute all’iscrizione al medesimo Registro;
2) l’insussistenza di altri contributi da parte della Regione per le stesse attività.
c. i bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre anni.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1999, in £. 70.000.000, si provvede con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita 3, dell'elenco 3 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999 è istituito ed iscritto nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6 il Cap. 71630 denominato: "Contributi, per l'anno 1999, alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, Bambini Down, AFIA Sezione regionale FIADDA e APTDH" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di £. 70.000.000.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Titolo già modificato dall’art. 38 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 97 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 97 della
[4] Comma inserito dall'art. 97 della della
[5] Comma aggiunto dall’art. 97 della
[6] Articolo inserito dall'art. 5 della
[7] Articolo modificato dall’art. 97 della