§ 2.3.5 - L.R. 29 giugno 1993, n. 26.
Norme in materia di Organismi consortili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/06/1993
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Consorzi.
Art. 3.  Costituzione dei Consorzi.
Art. 4.  Convenzione.
Art. 5.  Statuto.
Art. 6.  Organi.
Art. 7.  Composizione dell'assemblea.
Art. 8.  Attribuzioni dell'assemblea.
Art. 9.  Consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Compiti del presidente.
Art. 14.  Direttore del consorzio.
Art. 15.  Compiti del direttore.
Art. 16.  Responsabilità del direttore e dei dirigenti del consorzio.
Art. 17.  Organizzazione degli uffici e del personale.
Art. 18.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 19.  Compiti del collegio dei revisori dei conti.
Art. 20.  Sostituzione del consiglio di amministrazione.
Art. 21.  Gestione economica e finanziaria.
Art. 22.  Patrimonio del consorzio.
Art. 23.  Fonti finanziarie.
Art. 24.  Piano programma.
Art. 25.  Bilancio pluriennale.
Art. 26.  Bilancio preventivo annuale.
Art. 27.  Conto consuntivo.
Art. 28.  Risultati di esercizio.
Art. 29.  Servizio di tesoreria.
Art. 30.  Libri obbligatori.
Art. 31.  Certificazione dei bilanci.
Art. 32.  Attività contrattuale.
Art. 33.  Rapporto di lavoro.
Art. 34.  Revisione dei consorzi.
Art. 35.  Prima adunanza dell'assemblea dei consorzi trasformati e disposizioni transitorie.
Art. 36.  Controlli.
Art. 37.  Abrogazione e rinvio.
Art. 38.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.5 - L.R. 29 giugno 1993, n. 26.

Norme in materia di Organismi consortili. [1]

(B.U. n. 26 del 16 luglio 1993).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 25, commi I e VII, e 61, comma I, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per la costituzione di consorzi e per l'adeguamento di quelli operanti nell'ambito delle materie attribuite alla competenza della Regione Abruzzo, ai principi fissati dalla stessa Legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

 

     Art. 2. Consorzi.

     1. I consorzi disciplinati dalla presente legge sono enti strumentali degli enti locali consorziati dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

     2. I consorzi, istituiti con L.R. n. 74/88 in applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, sono obbligatori ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 25 della legge 8.6.1990, n. 142. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3 della L.R. 7.7.1992, n. 54 [2].

 

     Art. 3. Costituzione dei Consorzi.

     1. Per la costituzione del consorzio i consigli degli enti locali devono approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto.

 

     Art. 4. Convenzione.

     1. La convenzione di cui al precedente art. 3 avente per oggetto lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e/o servizi «determinati», deve stabilire i fini e la durata del consorzio, le forme di consultazione degli enti locali consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, fissare le quote di partecipazione dei predetti enti locali consorziati, prevedere gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere approvati dall'assemblea consorziale, nonché quelli che devono essere trasmessi agli enti aderenti.

     2. La convenzione di cui al comma 1° deve essere stipulata dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio ovvero da un notaio.

     3. Entro il termine di 30 giorni dalla stipulazione della convenzione, il rappresentante legale del Comune di cui al precedente comma o suo delegato convoca la prima adunanza dell'assemblea del consorzio stesso e la presiede.

 

     Art. 5. Statuto.

     1. Lo Statuto del consorzio deve contenere i seguenti elementi essenziali:

     a) gli scopi, la denominazione, la sede, le attribuzioni delle funzioni all'assemblea, al consiglio di amministrazione, al presidente e al direttore del consorzio;

     b) la durata del consorzio, le modalità per il suo anticipato scioglimento, per il recesso dei singoli enti locali consorziati e per l'ammissione di nuovi enti locali al consorzio stesso;

     c) l'organizzazione funzionale del consorzio: uffici e personale;

     d) la finanza e la contabilità del consorzio;

     e) le quote di partecipazione alla spesa degli enti locali consorziati, nonché i criteri e le modalità per la loro revisione;

     f) il numero dei voti spettanti ad ogni ente locale consorziato in relazione alle quote di partecipazione ad esso attribuite;

     g) le regole per le politiche di investimento e per il relativo finanziamento;

     h) le norme per la costituzione di un fondo di ammortamento e di un fondo di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;

     i) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere inferiore a tre e superiore a cinque compreso il presidente;

     l) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione, nonché le norme per la surrogazione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica;

     m) i casi e le modalità per la revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione, nonché per lo scioglimento e la decadenza del consiglio stesso, stabilendo la relativa procedura e le norme per la gestione straordinaria che in alcun caso potrà essere superiore a sei mesi;

     n) le modalità e i tempi di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, le norme per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, la disciplina dei casi di astensione dalle votazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e le norme per la decadenza di questi per la mancata partecipazione alle adunanze;

     o) le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati;

     p) gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti all'approvazione della assemblea e che devono essere trasmessi agli enti associati;

     q) le eventuali forme autonome di verifica della gestione, ulteriori rispetto a quella esercitata dal collegio dei revisori dei conti;

     r) i criteri per la determinazione con appositi atti aziendali dei rapporti con l'utenza singola o associata;

     s) i criteri per l'integrazione delle attività del consorzio con quelle di altri consorzi o aziende speciali operanti sul medesimo territorio e per le cooperazioni con altri soggetti pubblici o privati;

     t) l'indicazione dei requisiti per la nomina del direttore del consorzio e le modalità del relativo bando di concorso;

     u) gli strumenti per la pianificazione di azienda o di mercato, le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti al consorzio e per la relativa evidenziazione nei programmi e bilanci;

     v) le norme per la liquidazione del consorzio, per la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e le attribuzioni e stabilendo le modalità per la determinazione dei compensi da corrispondere ai medesimi;

     z) tutte le altre norme necessarie per il funzionamento amministrativo, contabile, finanziario e tecnico e per l'organizzazione del consorzio.

     2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI CONSORZI

 

     Art. 6. Organi.

     1. Sono organi del consorzio:

     a) l'assemblea;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il presidente del consiglio di amministrazione;

     d) il direttore;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 7. Composizione dell'assemblea.

     1. L'assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti consorziati, o di loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, determinata nello Statuto.

     2. Gli enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione ogni variazione concernente le persone che li rappresentano. In difetto l'assemblea si reputa validamente composta con le persone che in precedenza la costituivano.

     3. L'assemblea del consorzio è validamente costituita quando risultano presenti tanti componenti che rappresentino la maggioranza del numero dei voti spettanti ad ogni ente locale consorziato in relazione alle quote di partecipazione ad esso attribuite salvo il disposto del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. L'assemblea delibera nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto.

 

     Art. 8. Attribuzioni dell'assemblea.

     1. L'assemblea:

     a) determina gli indirizzi programmatici cui il consiglio di amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

     b) nomina il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e ne determina le indennità e i compensi;

     c) delibera lo scioglimento e la decadenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e la revoca dei suoi componenti;

     d) approva gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione previsti dallo Statuto;

     e) delibera le modificazioni dello Statuto ad esclusione di quelle che aggravino l'onere economico di partecipazione degli enti al consorzio per le quali formula proposte agli enti stessi;

     f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge e dallo statuto;

     g) delibera sulla materia di cui al punto 1 lettere a, b, c, d, e, f, del successivo art. 10.

     2. Nel caso in cui l'assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione di deliberare sugli atti del consiglio di amministrazione di cui alla lett. d) del precedente comma, questi si intendono, a tutti gli effetti, approvati.

     3. Le sezioni di controllo del Comitato Regionale di Controllo competenti per territorio, nell'esaminare le deliberazioni dell'assemblea di cui alla lett. d) del primo comma, non può estendere il controllo al contenuto proprio degli atti del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. Consiglio di amministrazione.

     1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso consorzi, aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Sono incompatibili con la qualità di componente del Consiglio di Amministrazione le cariche di senatore e di deputato della Repubblica, di assessore e di consigliere regionale, provinciale e comunale e le posizioni di dirigente e di funzionario in essere presso la prefettura avente competenza sul territorio di pertinenza consortile[3].

     2. La proposta di nomina dei medesimi componenti deve essere corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al comma 1. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione attribuite a ciascun ente consorziato.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.

     4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

     5. I componenti del consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio vengono sostituiti dall'assemblea.

     6. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

 

     Art. 10. Compiti del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera e propone all'assemblea:

     a) piano-programma e suoi aggiornamenti;

     b) bilancio pluriennale di previsione;

     c) bilancio preventivo economico annuale;

     d) relative variazioni;

     e) conto consuntivo;

     f) tariffe dei servizi;

     g) proposte di modificazioni dello Statuto.

     2. Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti argomenti:

     a) nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

     b) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi formulati dall'assemblea;

     c) emissione di prestiti obbligazionari;

     d) mutui e altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive CEE;

     e) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del consorzio;

     f) costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o acquisto di partecipazioni maggioritarie nelle società predette;

     g) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale del servizio.

 

     Art. 11. Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione.

     1. I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto del consorzio e sono solidalmente responsabili verso il consorzio stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

 

     Art. 12. Presidente del consiglio di amministrazione.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea all'esterno del proprio seno fra coloro che hanno i requisiti indicati nel comma 1. dell'art. 9 della presente legge. La nomina avviene con votazione separata prima di quella degli altri componenti il consiglio stesso. La deliberazione di nomina è corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al precitato comma 1. dell'art. 9. La elezione del presidente avviene mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta del numero delle quote di partecipazione attribuito a ciascun ente consorziato.

     2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un vice- presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-presidente le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere presente più anziano di età.

 

     Art. 13. Compiti del presidente.

     1. Il presidente:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     b) sovraintende al buon funzionamento del consorzio e riferisce periodicamente all'assemblea, secondo le modalità indicate nello statuto, sull'andamento della gestione consortile;

     c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

     d) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo Statuto;

     e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

 

     Art. 14. Direttore del consorzio.

     1. (Omissis) [4].

     2. Il direttore è nominato con incarico di tre anni rinnovabile. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

     3. Lo Statuto del consorzio determina le modalità per la sostituzione del direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo e di vacanza del posto.

 

     Art. 15. Compiti del direttore.

     1. Ai sensi del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986 il direttore ha:

     - la rappresentanza legale del consorzio;

     - la responsabilità gestionale del consorzio compiendo tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge o dallo statuto aziendale al consiglio di amministrazione o al presidente.

     2. Il direttore riferisce trimestralmente al consiglio di amministrazione sulla propria attività, ne attua le direttive generali e svolge attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.

     3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Nel caso che il consiglio di amministrazione non intenda adeguarsi il parere del direttore deve congruamente motivare le ragioni del dissenso.

     4. Il direttore può delegare parte delle proprie attribuzioni secondo le modalità stabilite nello statuto.

 

     Art. 16. Responsabilità del direttore e dei dirigenti del consorzio.

     1. Sono applicabili al direttore e ai dirigenti del consorzio ai quali il medesimo ha formalmente delegato parte delle proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 15, comma IV, le disposizioni di cui all'art. 11 in quanto compatibili e le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 52 e nell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 17. Organizzazione degli uffici e del personale.

     1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale i consorzi attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 18. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del consorzio sono affidati ad un collegio dei revisori composto da tre membri, nominato dall'assemblea.

     2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

     3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.

     4. Non possono essere nominati revisori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni.

     5. (Omissis) [5].

     6. Il funzionamento del collegio è disciplinato dallo statuto del consorzio.

 

     Art. 19. Compiti del collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria del consorzio. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza delle valutazioni di bilancio ed, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

     2. Il collegio dei revisori dei conti inoltre riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del consorzio o ricevuti dal consorzio stesso in pegno, cauzione o custodia riferendone le risultanze all'assemblea ed al consiglio di amministrazione.

     3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

     4. Il collegio dei revisori dei conti chiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del consorzio o su determinati affari.

     5. Il collegio dei revisori dei conti redige ogni anno una relazione per l'assemblea in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione del consorzio e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

 

     Art. 20. Sostituzione del consiglio di amministrazione.

     1. La sezione di controllo, territorialmente competente di cui al successivo articolo 36, nomina un commissario in tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione non è in grado di deliberare, anche a seguito del disposto scioglimento.

     2. Nel caso in cui vengano accertate gravi e reiterate irregolarità nella fornitura dei servizi previsti dallo statuto, alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Commissario Straordinario provvede la Giunta Regionale con le modalità previste dall'art. 36 comma 7[6].

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE, PATRIMONIO, RAPPORTO DI LAVORO

 

     Art. 21. Gestione economica e finanziaria.

     1. Il consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

 

     Art. 22. Patrimonio del consorzio.

     1. Il patrimonio del consorzio è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili ad esso conferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

     2. Il consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermo restando il disposto di cui all'art. 830, II comma codice civile.

     3. Alla cessazione del consorzio e in caso di recesso degli enti consorziati, gli impianti, coi relativi oneri patrimoniali e di esercizio, unitamente ai proventi di qualsiasi natura, vanno trasferiti ai singoli enti interessati in proporzione alle quote di partecipazione.

 

     Art. 23. Fonti finanziarie.

     1. Al finanziamento delle spese di investimento il consorzio provvede mediante:

     a) i fondi all'uopo accantonati;

     b) l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;

     c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;

     d) prestiti, anche obbligazionari;

     c) l'incremento del capitale di dotazione conferito dagli enti consorziati.

     2. Il consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

 

     Art. 24. Piano programma.

     1. Il piano programma è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi determinati dall'assemblea.

     2. Il piano programma è aggiornato annualmente in occasione della revisione del bilancio pluriennale.

 

          Art. 25. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

 

     Art. 26. Bilancio preventivo annuale.

     1. L'esercizio del consorzio coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo schema del D.M. 4 febbraio 1980, è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in deficit.

 

     Art. 27. Conto consuntivo.

     1. Entro il 31 marzo il direttore presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi, al collegio dei revisori. La predetta relazione è presentata unitamente al conto consuntivo, all'assemblea entro il 30 maggio.

 

     Art. 28. Risultati di esercizio.

     1. In caso di perdite di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli enti consorziati, su richiesta del consiglio di amministrazione provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

     2. Il consiglio di amministrazione, ove si verifichino perdite di esercizio, analizza in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

     3. Gli utili netti sono destinati nell'ordine:

     a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;

     b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;

     c) al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel piano programma.

     4. L'eccedenza è devoluta agli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, con le modalità deliberate dall'assemblea, sentito il consiglio di amministrazione.

 

     Art. 29. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria del consorzio è affidato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo espletamento di licitazione, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.

     2. Al tesoriere sono affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie il consorzio può gestire il servizio direttamente o avvalersi di istituti di credito.

 

     Art. 30. Libri obbligatori.

     1. Il consorzio tiene i seguenti libri obbligatori:

     a) il libro giornale;

     b) il libro degli inventari;

     c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;

     f) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale è indicato l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

     2. Il consorzio stesso tiene anche le altre scritture contabili che sono previste dalla legge.

     3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

 

     Art. 31. Certificazione dei bilanci.

     1. Nei consorzi con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a cinque miliardi di lire i bilanci di esercizio sono sottoposti a revisione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

     Art. 32. Attività contrattuale.

     1. I consorzi sono tenuti ad osservare in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture le disposizioni di attuazione delle direttive CEE.

     2. Lo statuto del consorzio stabilisce i criteri per la determinazione con appositi atti delle condizioni generali di contratto che disciplinano gli appalti di lavori e di forniture il cui valore di stima sia inferiore a quello previsto nelle disposizioni di cui al precedente comma e per tutti gli altri contratti non regolati da tali disposizioni.

     3. Spetta al direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure d'appalto. Le commissioni di gara sono composte di esperti preferibilmente interni al consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 33. Rapporto di lavoro.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dei consorzi è di diritto privato.

     2. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti dei consorzi è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle leggi vigenti in materia.

     2 bis. Ai dipendenti trasferiti ai Consorzi direttamente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno o attraverso un passaggio intermedio in altri enti, è riconosciuto e deve essere conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo della ex CASMEZ a decorrere dalla data di inquadramento in ruolo [7].

     2 ter. Ai dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO, la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in applicazione dei C.C.N.L. vigenti e pregressi.

     La ricostruzione dell'anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di attività svolta presso l'Ente di provenienza, le norme dei C.C.N.L. vigenti nel medesimo periodo [8].

     3. E' fatto divieto ai consorzi di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad essi espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori e del direttore ai sensi degli artt. 11 e 16 della presente legge.

     4. Il consiglio di amministrazione determina le categorie dei lavoratori che devono essere assunte mediante pubblico concorso per titoli ed esami e quelle che devono essere assunte con le ordinarie forme di collocamento, applicando quanto in materia stabiliscono le disposizioni dei contratti collettivi nazionali ove esistenti.

     5. Spetta al direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione. Le commissioni predette sono composte di esperti preferibilmente interni all'azienda, con esclusione, in ogni caso, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal consiglio di amministrazione.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 34. Revisione dei consorzi.

     1. Ai fini dell'adeguamento della nuova normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente dei consorzi esistenti convoca i legali rappresentanti degli enti consorziati, i quali si costituiscono in assemblea e deliberano, su proposta del presidente medesimo, per appello nominale e a maggioranza dei componenti, lo schema di convenzione e di statuto da sottoporre all'approvazione dei consigli degli enti locali. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio esistente, senza diritto di voto.

     2. Qualora l'assemblea di cui al I comma non deliberi nel termine sopra stabilito, all'approvazione dello schema di convenzione e di statuto non emendabili, provvede la sezione di controllo del Comitato regionale di controllo competente per territorio a mezzo di un commissario, con le modalità previste dall'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Lo schema di convenzione e di statuto deliberati ai sensi del I o del II comma sono trasmessi, nei successivi dieci giorni, ai consigli degli enti locali consorziati, i quali sono tenuti ad approvarli nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento. A tale scopo il legale rappresentante dei predetti enti locali consorziati provvede alla immediata iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e alla tempestiva convocazione dei rispettivi consigli.

     4. Qualora i consigli degli enti locali consorziati, nel termine previsto dal precedente comma, non approvino lo schema di convenzione e di statuto ovvero non adottino la deliberazione di cui al successivo comma, la convenzione e lo statuto si intendono, a tutti gli effetti, approvati.

     5. La deliberazione del consiglio dell'ente locale, adottata nel termine stabilito dal III comma, di mancata approvazione dello schema di convenzione e di statuto, costituisce, a tutti gli effetti, atto di recesso dal consorzio.

     5 bis - La possibilità dell'atto di recesso dal consorzio di cui al precedente 5° comma non è esercitabile da parte degli enti facenti parte di consorzi obbligatori [9].

     6. Nel caso di recesso di uno o più enti locali consorziati, l'assemblea di cui al I comma provvede, su proposta del presidente del consorzio esistente, alle modifiche dello schema di convenzione e di statuto nel perentorio termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente comma. La comunicazione è notificata a cura del legale rappresentante dell'ente locale consorziato, presso la sede del consorzio nel termine di 10 giorni dalla adozione della stessa. La convocazione dell'assemblea è fatta dal presidente del consorzio esistente, che non deve invitare i legali rappresentanti degli enti locali dissenzienti. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio esistente, senza diritto di voto.

     7. Qualora lo schema di convenzione e di statuto siano stati predisposti con le modalità previste dal II comma, alle modifiche di cui al precedente comma provvede il commissario designato dalla sezione di controllo del Comitato regionale di controllo competente per territorio. Nello stesso modo si procede ove l'assemblea di cui al I comma non provveda alle modifiche nel termine stabilito dal precedente comma.

     8. Quando la maggioranza degli enti locali uniti in consorzio delibera la mancata approvazione dello schema di convenzione o di statuto o, comunque, la rinuncia a farne parte, il consorzio si considera, a tutti gli effetti, soppresso.

     9. Gli enti locali che intendono restare consorziati devono procedere alla costituzione di un nuovo consorzio secondo le modalità previste dalla presente legge.

     10. Nel caso di recesso dell'ente consorziato o di soppressione del consorzio, si applica il III comma dell'art. 22.

     11. La stipulazione della convenzione, e dello statuto approvati dai consigli degli enti locali, deve avvenire, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 4, entro 30 giorni dall'ultima approvazione.

 

     Art. 35. Prima adunanza dell'assemblea dei consorzi trasformati e disposizioni transitorie.

     1. La convocazione della prima adunanza dell'assemblea è disposta dal rappresentante del comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione ai sensi del comma XI dell'art. 34.

     2. I componenti degli organi dei consorzi e delle aziende consorziali esistenti restano in carica fino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi.

     3. I consorzi mantengono la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale dei consorzi e delle aziende consorziali esistenti ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso.

 

     Art. 36. Controlli.

     1. Ai sensi dell'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ai consorzi si applicano le norme sui controlli dettate per i comuni e le province, salvo diverse disposizioni recate dalla normativa regionale vigente.

     2. Il controllo sulle convenzioni, sugli statuti e sugli atti delle assemblee consortili è esercitato dalle Sezioni di controllo del Comitato Regionale di controllo ove ha sede il Consorzio.

     3. Per i controlli sugli organi si fa riferimento alle norme dettate dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, per quanto compatibili con la presente normativa regionale.

     4. I consorzi devono trasmettere al Settore Enti Locali della Giunta Regionale copia degli atti costitutivi del consorzio, del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, con apposto gli estremi di approvazione da parte delle sezioni di controllo del Comitato regionale di controllo competenti per territorio.

     5. I predetti consorzi devono inviare, altresì, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

     6. Qualora i consorzi omettano di compiere atti obbligatori per legge si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di controllo sostitutivo.

     7. In tutti i casi nei quali il servizio fornito dai consorzi subisca interruzioni o ritardi tali da causare gravi disagi all'utenza la Giunta Regionale nomina un Commissario "ad acta" con il compito di produrre una relazione sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sullo stato del servizio. Qualora dalla relazione del Commissario "ad acta" si evincano gravi irregolarità nella gestione che impediscono la corretta fornitura del servizio previsto dallo statuto, la Giunta Regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina, in sua vece, un Commissario Straordinario[10].

 

     Art. 37. Abrogazione e rinvio.

     1. Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

     2. Per quanto non sia espressamente disciplinato dalla legge medesima, si fa rinvio alle norme, in quanto applicabili, di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 38. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


[1] Vedi L.R. 25 ottobre 1996, n. 102.

[2] Comma inserito con art. 1 L.R. 24 gennaio 1994, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 102.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 102.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 23.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 133 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 23. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 47 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[9] Comma inserito con art. 2 L.R. 24 gennaio 1994, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.