Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 09/04/1997 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attuazione. |
Art. 3. Disposizioni finanziarie. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 2.4.37 - L.R. 9 aprile 1997, n. 29.
Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.
(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).
Art. 1. Finalità.
1. La
2. La Regione Abruzzo, conseguentemente, interviene con uno stanziamento, su apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio denominato «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della
3. Per l'anno 1998 la Regione Abruzzo interviene con lo stanziamento, determinato in L. 2.961.000.000, già iscritto al Cap. 122440, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso [1].
4. Per gli esercizi 1999-2000, gli stanziamenti, determinati per ciascun esercizio finanziario nella misura massima stabilita dal terzo comma del presente articolo, sono iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci per le rispettive leggi di bilancio [2].
5. La copertura finanziaria per gli oneri previsti nel comma precedente è assicurata mediante riduzione delle quote iscritte nel Sett. 12 del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio 1998 [3].
6. A partire dall’esercizio finanziario 2004, le comunità montane devono presentare al competente Servizio regionale, entro e non oltre un anno dall’assegnazione dei finanziamenti, una relazione illustrativa degli investimenti posti in essere nell’anno di riferimento [4].
7. La relazione deve contenere anche una apposita dichiarazione a firma del responsabile dell’ente di utilizzazione del finanziamento conforme alle finalità della presente legge [5].
8. In caso di inadempienza relativamente a quanto stabilito nei precedenti commi 6 e 7, il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate [6].
Art. 2. Attuazione.
Il contributo per gli interventi di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra le Comunità Montane per l'attuazione di quanto previsto dalla
La ripartizione, di cui al comma che precede, avviene con le modalità previste dalla
L'erogazione del contributo alle Comunità Montane viene effettuata secondo le modalità di cui all'art. 31, ultimo comma, della
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato per l'anno 1997 in L. 2.961.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 12, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 122440 denominato: «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della
Art. 4. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 42 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 42 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 42 della
[7] Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 2 comma 3, che il richiamo all'art. 31, ultimo comma, della L.R. 6.12.1994, n. 92, risulta inesatto in quanto il predetto articolo è stato integrato dall'art. 141/95 e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 142/95.