§ 5.4.193 - L.R. 1 giugno 1999, n. 36.
Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:01/06/1999
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Natura degli interventi.
Art. 3.  Beneficiari degli interventi.
Art. 4.  Requisiti dei progetti.
Art. 5.  Esame e approvazione dei progetti.
Art. 6.  Concessione dei contributi.
Art. 7.  Elenco regionale degli operatori archivistici.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Urgenza.


§ 5.4.193 - L.R. 1 giugno 1999, n. 36. [1]

Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.

(B.U. n. 24 del 18 giugno 1999).

 

Art. 1. Principi e finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria programmazione e delle attribuzioni di cui al Titolo IV - Capo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire la ricerca mediante la messa a disposizione del pubblico delle fonti documentarie riguardanti la storia regionale, anche di propria produzione, promuove e sostiene, in concorso con gli enti locali, le iniziative di costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi d'interesse storico dei privati, in attuazione dei principi enunciati agli artt. 4 e 9 del proprio Statuto e in adesione alle finalità indicate nella "Carta della qualità nei servizi archivistici".

     2. La Regione favorisce, inoltre, la creazione di consorzi tra enti locali per la gestione permanente di sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche proprie di ogni area territoriale, secondo il disposto dell'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 2. Natura degli interventi.

     1. Gli interventi di cui all'art. 1 consistono nella concessione di contributi finanziari per le seguenti attività:

     a) recupero, riordinamento e inventariazione degli archivi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;

     b) interventi di conservazione, restauro, riproduzione e valorizzazione del patrimonio archivistico;

     c) acquisizione di beni e attrezzature finalizzate ad assicurare un'ampia fruibilità pubblica del patrimonio archivistico.

 

     Art. 3. Beneficiari degli interventi.

     1. Possono beneficiare di contributi finanziari per i motivi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2 gli enti locali, anche associati in consorzi, e i privati proprietari, possessori o detentori di archivi, che presentino progetti rispondenti alle seguenti condizioni:

     a) affidamento degli interventi a personale professionale qualificato, secondo i titoli indicati nell'art. 7;

     b) individuazione e destinazione di locali esclusivamente adibiti ad archivio;

     c) allestimento di appositi spazi da destinare alla pubblica consultazione e ad ogni altro servizio all'utenza;

     d) per gli archivi degli enti locali: istituzione con apposito atto deliberativo, della sezione separata d'archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, secondo il dettato dell'art. 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 approvazione del progetto e previsione della quota di spesa nel bilancio annuale di riferimento [2];

     e) per gli archivi privati: dichiarazione di notevole interesse storico rilasciata dalla Amministrazione archivistica ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e dichiarazione del soggetto privato beneficiario con la quale si consente la consultazione pubblica degli archivi, a titolo gratuito.

 

     Art. 4. Requisiti dei progetti.

     1. L'ammissione ai contributi avviene dietro presentazione di regolare progetto di lavoro, redatto secondo i criteri avanti descritti.

     2. La domanda dei soggetti di cui all'art. 3 deve essere presentata al Settore Enti Locali della Giunta Regionale corredata da un Progetto di intervento comprendente:

     a) descrizione dell'archivio o del segmento di archivio su cui si intende intervenire, con particolare riferimento alle condizioni dei locali di deposito, alla consistenza ed agli strumenti di corredo eventualmente presenti;

     b) indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire sia sul piano dell'ordinamento sia su quello della produzione di strumenti di ricerca;

     c) indicazione analitica delle risorse che s i rendono necessarie e della loro destinazione;

     d) stima dei tempi di intervento in relazione alle fasi di realizzazione;

     e) indicazioni della quota di spesa che è sostenuta direttamente e di quella che si intende coprire con il contributo regionale, con interventi di eventuali sponsor o con altre risorse.

 

     Art. 5. Esame e approvazione dei progetti.

     1. Per l’esame dei progetti il Comitato Tecnico Regionale di valutazione è composto da:

     – un esperto in materia archivistica nominato dalla Giunta Regionale con funzioni di Presidente;

     – il Sovrintendente Archivistico regionale o suo delegato;

     – un rappresentante dell’ANCI;

     – un rappresentante dell’UPA;

     – un rappresentante dell’UNCEM;

     – un rappresentante dell’ANAI [3].

     2. Ai membri del comitato spetta la corresponsione dei compensi di cui alla L.R. 15/88 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta Regionale, dopo il termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere del comitato di valutazione. L'entità dei contributi concessi non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per il progetto presentato. La Giunta Regionale, all'atto dell'approvazione del progetto, autorizza la liquidazione del 50 per cento del contributo concesso. Il saldo è liquidato con ordinanza del dirigente del servizio competente, sentito il parere del comitato di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

     1 bis. Per i progetti già ammessi a contributo, per l’anno 2012, ai sensi della presente legge e per i quali alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stato espresso il parere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Comitato di valutazione, in quanto decaduto, nelle more della ricostituzione dello stesso, la liquidazione del saldo è autorizzata sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archivistica a seguito di sopralluogo che dia conto del conseguimento degli obiettivi prefissati [4].

     2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente.

     3. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al comma 2, ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari non forniscano il rendiconto o la documentazione richiesta.

     4. Per gli archivi degli Enti Locali il rendiconto riporta analiticamente tutte le spese sostenute per la realizzazione completa del progetto presentato, con riferimento sia alla quota di spesa indicata nel bilancio di previsione a carico dell’Ente locale sia al contributo concesso dalla Regione [5].

     5. Per gli archivi dei privati il rendiconto riporta le spese sostenute per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento sia alla quota di spesa indicata dal possessore dell’Archivio Storico, sia al contributo concesso dalla Regione [6].

     6. Al rendiconto è allegata una relazione del Dirigente responsabile dell’Ente locale o dal privato possessore di Archivi Storici attestante il regolare e completo raggiungimento degli obiettivi programmati, anche in base alle risorse previste ed alle spese effettivamente sostenute e documentate [7].

 

     Art. 7. Elenco regionale degli operatori archivistici.

     1. E' istituito presso il Settore Enti Locali l'elenco regionale degli operatori archivistici cui possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea con esame sostenuto in archivistica o paleografia e diplomatica oppure diploma conseguito nelle scuole di archivistica paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le università degli studi;

     b) attestato di qualifica professionale conseguito al termine di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica organizzati dalla Regione Abruzzo, unitamente al diploma di scuola media superiore;

     c) almeno tre anni di attività di riordino e inventariazione, anche non continuativa e comunque svolta presso gli archivi di enti pubblici o di privati riconosciuti di notevole interesse o un anno di volontariato purché convalidati dall'amministrazione archivistica.

     2. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno e l'elenco degli Operatori archivistici deve essere aggiornato entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.

     3. In sede di prima applicazione le domande di iscrizione devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori degli archivi con specifici programmi e ne cura il costante aggiornamento, in collaborazione con l'Amministrazione archivistica presente nel territorio.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. I soggetti di cui all'art. 3, per il primo anno, devono presentare istanza entro il 31 marzo 1999 [8].

     2. In via prioritaria beneficeranno del contributo gli enti che avevano avviato il riordino e la inventariazione dell'archivio storico con i benefici delle Leggi Regionali 63/86 e 64/90 e successive modificazioni e integrazioni e che per oggettiva mancanza di fondi non avevano potuto completare l'intervento.

     Il progetto in questi casi dovrà prevedere anche:

     a) la dichiarazione circa la effettiva possibilità di ultimare i lavori, previa relazione sullo stato di avanzamento vistata dall'Amministrazione archivistica;

     b) la dichiarazione circa la persistenza dei requisiti in origine posseduti dal soggetto affidatario.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1999, in L. 200.000.000.

     2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede introducendo le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso in termini di competenza e cassa:

     - quanto a L. 80.000.000 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 32320 denominato "contributi in conto capitale ai Comuni associati per la gestione del servizio di Polizia";

     - quanto a L. 120.000.000 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 32430 denominato "spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia Locale".

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel sett. 01 tit. 2 categ. 3 il cap. 12301 denominato "Interventi a favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati" con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

     4. Per gli esercizi 2000-2001 gli oneri sono quantificati in L. 500.000.000 per ciascun esercizio e i relativi stanziamenti iscritti con le rispettive leggi di bilancio nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81.

     5. Gli oneri di cui al comma che precede, trovano la necessaria copertura finanziaria con le disponibilità esistenti nel settore 1 titolo 2, del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

 

     Art. 10. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

 

 


[1] Per un differimento del termine di cui alla presente Legge, vedi la D.G.R. 19 dicembre 2003, n. 1245.

[2] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2017, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[8] Il Commissario del Governo con nota n. 866/1054 C.G. del 21.05.1999 ha comunicato che "il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21.05.1999, ha osservato circa l'articolo 8, comma 1, che esso, prevedendo il termine massimo del 31 marzo 1999 per la presentazione delle istanze di contributo, non tiene conto che la data di entrata in vigore del provvedimento travalica tale termine, per cui codesta Regione dovrà provvedere in via amministrativa alla rimodulazione dello stesso per il corrente esercizio e per quelli successivi".