Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 18/08/2004 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 2. Interpretazione autentica comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2001. |
Art. 3. Edilizia residenziale pubblica. |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/2004. |
Art. 5. Modifica elenchi allegati L.R. 15/2004. |
Art. 6. Modifica art. 172 L.R. 15/2004. |
Art. 7. Stages formativi. |
Art. 8. Integrazioni alla L.R. 15/2004. |
Art. 9. Modifica art. 85 L.R. 15/2004. |
Art. 10. Interpretazione autentica dell'art. 85, comma 7, L.R. 15/2004. |
Art. 11. Modifica art. 42 L.R. 15/2004. |
Art. 12. Proroga termini LL.RR. 50/2001, 56/2001 e 7/2003. |
Art. 13. Integrazione all’art. 9 L.R. 41/1973. |
Art. 14. Integrazioni L.R. 15/2004. |
Art. 15. Integrazioni L.R. 15/2004. |
Art. 16. Abrogazione artt. 184 e 185 della L.R. 15/2004 ed integrazione art. 36 della L.R. 7/2002. |
Art. 17. Modifica all'art. 204 L.R. 15/2004. |
Art. 18. Modifica all’art. 161 L.R. 15/2004. |
Art. 19. Modifiche ed integrazioni all’art. 1 della L.R. 15/2004. |
Art. 20. Modifica art. 15 L.R. 15/2004. |
Art. 21. Modifica art. 16 L.R. 15/2004. |
Art. 22. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/2004. |
Art. 24. Modifiche alla L.R. 16/2004. |
Art. 25. Entrata in vigore. |
§ 6.1.132 - L.R. 18 agosto 2004, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).
(B.U. 27 agosto 2004, n. 23).
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell’art. 1 della
L.R. |
Oggetto |
Esercizio finanziario 2004 |
Capitolo |
N. Anno |
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variazione in diminuzione |
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|
|
28 1994 |
Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale |
- € 100.000,00 |
112346 |
2. Il comma 2 dell’art. 54 della
"2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: "Dotazione annuale all’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle iniziative d’istituto - L.R. 28.12.1978, n. 87 art. 21 comma 2" del bilancio per l’esercizio 2004."
3. L’art. 55 della
4. L’art. 56 della
5. Dopo l’art. 59 della
"Art. 59 bis.
1. L’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) è autorizzata ad istituire l’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27.5.1999, n. 165 concernente: "Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della Legge 15.3.1997, n. 59" e del regolamento (CE) n. 1663/95."
Art. 2. Interpretazione autentica comma 2 dell'art. 4 della
1. Il comma 2 dell'art. 4 della
Art. 3. Edilizia residenziale pubblica.
1. La somma complessiva di € 74.482.607,67 proveniente da economie di programmazione dei fondi iscritti sui Capp.: 262401, 262403, 262404, 262405 e 262315, dalle somme che la Cassa DD.PP. dovrà trasferire e da somme derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, viene posta a disposizione della Direzione OO.PP., Infrastrutture e servizi, edilizia residenziale ed aree urbane - Servizio edilizia residenziale ed aree urbane, per il "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del
2. Per il suddetto fine è istituito il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato: Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del
3. La somma di € 2.000.000,00 di cui all'art. 8
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/2004.
1. Dopo l'art. 145 della
"Art. 145 bis.
1. Al comma 1 dell'art. 1 della
2. Al punto 7, lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della
Art. 5. Modifica elenchi allegati
1. L'oggetto del contributo di € 100.000,00 concesso al Comune di Orsogna (CH) ed inserito all'elenco Allegato 5 della
2. Alla
Art. 6. Modifica art. 172
1. L’art. 172 della
“Art. 172. Modifiche alla
1. [Al comma 2, dell’art. 4 della
2. All’art. 3 della
Art. 7. Stages formativi.
1. Gli artt. 8, 9, 10 e 11 della
2. Gli stages di cui al comma 1 termineranno alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale [2].
Art. 8. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 31 della
"Art. 31 bis. Partecipazione della Regione Abruzzo ed altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante".
1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Qualità della Vita ed in collaborazione con il Comune di Pescara, il Comune di Torre de’ Passeri, la Provincia di Pescara e la Fondazione Caripe, partecipa alla fondazione Centro studi "Casa di Dante", apportando al Fondo Patrimoniale della stessa l’importo di € 10.000,00.
2. E’ autorizzata per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61672 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per la partecipazione al fondo della fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura."
Art. 9. Modifica art. 85
1. All’art. 85 della
"Art. 85. Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.
1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto esistente si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:
- l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;
- l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;
- l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l’altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;
- che siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla
10. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 11.000.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sottoindicati:
- per l’importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di Pesca danneggiate dalla moria di vongole dell’anno 2003 - UPB 07.01.012;
- per l’importo di € 2.000.000,00 sul Cap. di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le Sedi di Pescara - UPB 02.02.002;
- per l’importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale –
- per l’importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;
- per l’importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 42410 denominato: Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio – UPB 10.02.001;
- per l’importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 51611 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;
- per l’importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica per spese di funzionamento
- per l’importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005."
Art. 10. Interpretazione autentica dell'art. 85, comma 7,
1. Il termine di cui all'art. 85, comma 7, della
Art. 11. Modifica art. 42
1. L’art. 42 della
"3. Le somme previste per il corrente anno a beneficio degli interventi di cui ai commi precedenti sono limitate esclusivamente alle finalità di cui al punto "A" del comma 1.
Agli altri interventi si provvede con gli stanziamenti previsti nelle successive leggi di bilancio."
Art. 12. Proroga termini LL.RR. 50/2001, 56/2001 e 7/2003.
1. I termini per il consueto inizio lavori di cui alle leggi di rifinanziamento delle LL.RR. 50 e 56 del 2001 della legge finanziaria regionale 2003 (
Art. 13. Integrazione all’art. 9
[1. Al comma 2 dell’art. 9 della
"2. Il Consigliere che, nell’arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato, abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura."
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i consiglieri eletti nelle legislature precedenti alla settima hanno facoltà di avvalersi del beneficio di cui al comma 1.
3. La presente integrazione non comporta ulteriori oneri sul bilancio della Regione per l’esercizio 2004.
4. Per gli esercizi successivi gli oneri sono ricompresi nell’ambito della F.O. 01, U.P.B. 005 "Spese di funzionamento del Consiglio regionale" del bilancio regionale.]
Art. 14. Integrazioni
1. All’art. 161 della
"Art. 161 bis. Scorrimento definitivo della graduatoria della
1. La somma iscritta al Cap. 152360 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo si intende finalizzata, oltre al pagamento delle rate dei mutui già contratti dagli Enti locali, allo scorrimento definitivo della graduatoria redatta ai sensi della
2. Al comma 3 dell’art. 6 della
Art. 15. Integrazioni
1. Dopo l’art. 149 della
"149 bis.
1. Gli interessi maturati e le economie realizzate sulle somme assegnate ai comuni per la realizzazione delle opere comprese nel programma intersettoriale di interventi per la ripresa socio-economica delle zone maggiormente colpite dal sisma del maggio 1984, di cui alla L.R. 19.3.1985, n. 15, art. 32, restano nella disponibilità dei comuni assegnatari e sono finalizzate al perseguimento dei fini previsti nel programma."
Art. 16. Abrogazione artt. 184 e 185 della
1. Sono abrogati gli artt. 184 e 185 della
2. Dopo il comma 2 dell’art. 36 della
"2 bis. Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi, necessari per la realizzazione e l’attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e edilizia.
2 ter. Qualora i soggetti di cui al comma 2 bis non rilascino nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni, nomina un commissario ad acta."
Art. 17. Modifica all'art. 204
1. Il comma 1 dell'art. 204 della
"1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi a favore della ricerca clinica applicata, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto di ricerca avviato dalla Cattedra di malattie dell'apparato visivo (Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento - Sezione di oftalmologia dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti) in collaborazione con il Centro regionale glaucoma ed il Centro regionale di eccellenza di oftalmologia e del progetto di ricerca avviato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di L'Aquila."
Art. 18. Modifica all’art. 161
1. L’art. 161 della
"Art. 161.
1. Il termine "commissario" è sostituito con il termine "gestione commissariale".
2. Il termine "30 settembre 2004" è sostituito con il termine "15 novembre 2004".
3. Le parole "entro il 15 ottobre 2004" sono sostituite con "a partire dal 31 ottobre 2004".
4. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"3. Prima dei suddetti termini ed adempimenti, non possono tenersi le assemblee per il rinnovo degli organi.
4. I contributi annuali versati dalla Regione dopo l’entrata in vigore della
5. Le elezioni comunque tenute in difformità delle suddette disposizioni sono nulle e prive di ogni efficacia."
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito procedere all’assunzione di personale e modificare la pianta organica, riferita al numero dei dipendenti già comunque in servizio, salvo che si renda necessario provvedervi in conseguenza dell’esercizio delle nuove competenze attribuite in materia di espropri, di approvazione dei progetti di cui alle LL.RR. 56/1994 e 16/2002 o per il turn-over, i relativi provvedimenti sono comunicati alla Giunta regionale. E’ fatto altresì divieto, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale, di nominare consulenze e di procedere all’attivazione di progetti obiettivo [4].
6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, emana i nuovi decreti di nomina dei commissari.
7. I consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo approvano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di cui alle LL.RR. 56/1994 e 16/2002 [5].
Tutte le disposizioni incompatibili con la presente disposizione sono abrogate."
Art. 19. Modifiche ed integrazioni all’art. 1 della
1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell’art. 1 della
L.R. |
Oggetto |
Esercizio Finanziario |
Capitolo |
N. Anno |
|
2004 2005 2006 |
|
|
|
|
|
56 2001 |
Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture |
5.677.000,00 0 0 |
152300 |
2. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell’art. 1 della
L.R. |
Oggetto |
Esercizio Finanziario |
Capitolo |
N. Anno |
|
2004 2005 2006 |
|
|
|
|
|
56 2001 |
Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture |
1.418.000,00 0 0 |
152295 |
3. L’Allegato 7 di cui al comma 6 dell’art. 1 della
Art. 20. Modifica art. 15
1. Il comma 2 dell’art. 15 della
"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale prima dell’assegnazione ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.
La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."
Art. 21. Modifica art. 16
1. Il comma 2 dell’art. 16 della
"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale prima dell’assegnazione ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.
La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."
Art. 22. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'art. 33 della
"2. Ai sensi dell’art. 20 della
- € 13.490.000,00 al Cap. 101580 – UPB 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;
- € 11.260.000,00 al Cap. 102380 – UPB 07.02.017 per attività ed iniziative d’istituto."
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
(Omissis).
Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla
1. Allo schema di bilancio di cui alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è apportata la seguente modifica:
"1. Lo stanziamento del capitolo di spesa 61672 U.P.B. 10.01.004 denominato "Contributo straordinario per la partecipazione al Fondo della Fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura" è incrementato di € 10.000,00.
2. Lo stanziamento del Cap. di spesa 62101 - U.P.B. 10.02.005 denominato (spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali - art. 8 L.R. 18.6.1992, n. 44 e L.R. 4.11.1995, n. 131) è ridotto di € 10.000,00."
Art. 24. Modifiche alla
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
(Omissis).
2. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è modificato nei seguenti termini:
- il Cap. di spesa 152188 UPB 05.02.010 è escluso dall'elenco;
- il Cap. di spesa 152300 UPB 04.02.001 è inserito nell'elenco.
Art. 25. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 45 della
[2] Comma così modificato dall’art. 30 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[4] Comma così modificato dall’art. 56 della
[5] Comma così modificato dall’art. 56 della