§ 98.1.28819 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 48 .
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:25/02/1995
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Proroga di termini e disposizioni conseguenti)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di IVA)
Art. 3.  (Centri autorizzati di assistenza)
Art. 4.  (Determinazione dell'aliquota ICI)
Art. 5.  (Impignorabilità delle entrate tributarie)
Art. 6.  (Energia elettrica impiegata negli opifici industriali)
Art. 7.  (Recupero flusso monetario in zona di confine)
Art. 8.  (Scarti di emissione)
Art. 9.  (Fondi previdenziali)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28819 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 48 [1].

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48)

 

     Art. 1. (Proroga di termini e disposizioni conseguenti)

     1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 marzo 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso. Fino alla data del 28 febbraio 1997 sono sospesi i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quinquies. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

     2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

     3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".

     5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

     6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995 sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

     7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

     8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili".

     9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 15 febbraio 1995.

     10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

     11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

     12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "di norma" sono soppresse.

     13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

     14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

     15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile.

     17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

     18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

     19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

     "1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28e71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".

 

          Art. 2. (Disposizioni in materia di IVA)

     1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23e24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.";

     c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     "5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.".

     2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, tranne che per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.".

     3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui allalegge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

     5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

          Art. 3. (Centri autorizzati di assistenza)

     1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

     a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

     b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a), se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

     3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento della attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

     4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

     5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

     6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

     7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso".

     2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

          Art. 4. (Determinazione dell'aliquota ICI)

     1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

 

          Art. 5. (Impignorabilità delle entrate tributarie)

     1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, nè ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

 

          Art. 6. (Energia elettrica impiegata negli opifici industriali)

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.

 

          Art. 7. (Recupero flusso monetario in zona di confine)

     1. Il regime previsto dallalegge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30e32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

     2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

     3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

 

          Art. 8. (Scarti di emissione)

     1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

     2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1, difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

 

          Art. 9. (Fondi previdenziali)

     1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanzieri.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 349, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.