§ 98.1.26896 - Legge 27 giugno 1994, n. 413.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1994
Numero:413


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 98.1.26896 - Legge 27 giugno 1994, n. 413.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 29 giugno 1994, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 553, e 28 febbraio 1994, n. 138.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260

     All'art. 6, al comma 1, le lettere b), c) e g) sono soppresse.

     All'art. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'art. 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è abrogato".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - 1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'art. 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1° gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori".

     All'art. 14, al comma 4, la parola: "stabilite" è sostituita dalla seguente: "stabiliti".

     All'art. 15:

     al comma 1, le parole: "di lire quarantacinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'art. 42, comma 1, del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'art. 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995";

     al comma 2, la parola: "centotrentacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".