Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/10/1987 |
Numero: | 442 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, e all'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 2. 1. La disposizione contenuta nell'art. 4, comma decimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [...] |
Art. 3. 1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della [...] |
Art. 4. 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la [...] |
Art. 6. 1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'art. 3 del [...] |
Art. 7. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'art. 1 del [...] |
Art. 8. 1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria [...] |
Art. 9. 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con [...] |
Art. 10. 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale [...] |
Art. 11. 1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal [...] |
Art. 12. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto legge 22 dicembre 1986, n. 882, [...] |
Art. 13. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987 |
Art. 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28031 - D.L. 30 ottobre 1987, n. 442 [1].
Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS
(G.U. 31 ottobre 1987, n. 255)
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, e all'art. 3 del
2. A favore dei soggetti di cui all'art. 1 del
a) lire 26.000 per ogni dipendente;
b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della
c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. Le riduzioni di cui al comma secondo, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
4. Il comma primo dell'art. 14 della
5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della
6. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma diciannovesimo, del
7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 14, comma primo, della
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del
9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.
11. Le disposizioni di cui al comma decimo operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La disposizione contenuta nell'art. 4, comma decimo, del
1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della
3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:
a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.
3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del
5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata-ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma primo, la somma aggiuntiva di cui all'art. 1 del
7. Il versamento di cui al comma sesto, limitatamente ai contributi, può essere effettuato, senza aggravio di interessi, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 1987, in rate bimestrali uguali e consecutive, in numero non superiore a tre, delle quali la prima entro il 31 gennaio 1988. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio previsto nel medesimo comma sesto.
8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del
9. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della
10. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23–quater del
11. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e 18 della
2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della
3. Nell'art. 1, comma quarto, della
4. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
5. In riferimento all'art. 1 della
6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.
7. Le disposizioni di cui all'art. 1–quater del
8. Le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'art. 3 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma secondo, del
3. Il termine di cui all'art. 31, comma sedicesimo, della
4. La normativa di cui al
5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma quarto nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 del
6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'art. 5, primo comma, del
7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'art. 5 del
8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.
9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della
10. Per consentire alla società di cui all'art. 5 del
a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;
b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.
11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'art. 18 della
12. Il termine di cui all'art. 1, commi primo e secondo, della
13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico, approvato con
14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli artt. 2 della
15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.
16. Il massimale di cui al comma quindicesimo può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.
17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'art. 23, comma primo, della
18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'art. 6 del
19. Nelle parole “assegni familiari” di cui all'art. 1 della
20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'art. 23, comma primo, della
21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".
22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla
24. Il termine di cui all'art. 16, comma ottavo, della
25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della
26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma nono, del
27. Per reddito di impresa di cui all'art. 1 del
28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 39 della
29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.
30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'art. 1 della
31. L'art. 23, comma 4, della
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'art. 1 del
2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 1 del decreto legge menzionato nel comma primo si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.
3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al Testo unico delle imposte sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della
1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'art. 23–ter del
2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma primo deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma secondo, del
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;
c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera b), del
2. Ai fini di cui al comma primo, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo.
4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del
1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore come norme regolamentari.
2. Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare sono adottate con delibere dei Consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.
3. Sono attribuiti al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture amministrative e del personale già attribuiti al Consiglio di amministrazione.
4. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del Comitato esecutivo.
6. Restano attribuiti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i compiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 6), 11), 13), 16), 17) e 25) dell'art. 4 del
7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione del sistema informatico basato sull'elaborazione automatica dei dati, può assumere, con contratto di impiego privato a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico stabilito dal comitato esecutivo, personale altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e gestione di sistemi informativi complessi e per le funzioni di contabilità, nel numero massimo complessivo di venticinque unità. Il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili.
1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del
2. Per i lavoratori di cui al comma primo, l'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, comma primo, lettera d), del
3. La disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, lettera b), del
4. Nell'art. 5, primo comma, del
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della
[2] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 260 del 6 novembre 1987.
[3] Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 260 del 6 novembre 1987.