§ 98.1.27673 - D.L. 24 marzo 1982, n. 91 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1982
Numero:91


Sommario
Art. 1.      A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° [...]
Art. 2.      L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di [...]
Art. 2. bis  [4]
Art. 3.      La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.276 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27673 - D.L. 24 marzo 1982, n. 91 [1] .

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.

(G.U. 24 marzo 1982, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1982 si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile 3,38 punti;

     b) per il personale femminile 8,65 punti;

     c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,74 punti. [2]

     Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

     Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali.

     Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alla metà del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, semprechè le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro [3] .

 

          Art. 2. bis [4]

     A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 3.

     La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.276 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite della autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 [5] .

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 21 maggio 1982, n. 267.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.