§ 77.6.138 - D.L. 30 giugno 1972, n. 267 .
Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:30/06/1972
Numero:267


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue.
Art. 2. bis. 
Art. 3.      A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa [...]
Art. 6. bis. 
Art. 7.      Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza è determinata con le norme [...]
Art. 8.      Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformità degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni [...]
Art. 9.      Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai [...]
Art. 10.      Nei casi contemplati dall'art. 7 per gli iscritti alla Cassa sanitari la quota a) del trattamento previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta [...]
Art. 11.      Nei casi previsti dall'art. 7 qualora la morte di titolare di pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento [...]
Art. 12.      Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1° luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di età e che cessino con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il [...]
Art. 13.      Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970, l'importo [...]
Art. 14.      Con effetto dal 1° luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta è inferiore a lire 455.000 e della pensione indiretta e di riversibilità a lire 416.000. L'importo [...]
Art. 15. 
Art. 16.      A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo [...]
Art. 17.      A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza [...]
Art. 18. 
Art. 19.      A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole [...]
Art. 20.      Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio [...]
Art. 21.      Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso [...]
Art. 22.      A decorrere dal 1° luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per [...]
Art. 23.      A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000.
Art. 23. bis. 
Art. 23. ter. 
Art. 23. quater. 
Art. 23. quinquies. 
Art. 23. sexies. 
Art. 23. septies. 
Art. 23. octies. 
Art. 23. nonies. 
Art. 23. decies. 
Art. 23. undecies. 
Art. 23. duodecies. 
Art. 23. terdecies. 
Art. 23. quattordecies. 
Art. 23. quinquiesdecies. 
Art. 23. sexiesdecies. 
Art. 23. septiesdecies. 
Art. 23. octiesdecies. 
Art. 23. noniesdecies. 
Art. 23. vicies. 
Art. 23. semel et vicies. 
Art. 24.      Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale, indicato nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. [...]
Art. 25.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 del presente decreto, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario 1972, in lire 11.600 milioni ed in lire 815 milioni, si [...]
Art.26      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 77.6.138 - D.L. 30 giugno 1972, n. 267 [1].

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

(G.U. 1 luglio 1972, n. 168).

 

Titolo I

Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali rivalutazione

delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:

     lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;

     lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue.

     A decorrere dal 1° luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, è elevato a lire 234.000 annue.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

     I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopraccitata.

 

          Art. 2. bis. [2]

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

     All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

     Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalità previsti all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

     All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sarà ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.

     Il contributo dello Stato per il 1972 è stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

     pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952: 50 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964:20 per cento;

     pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;

     pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 3 aprile 1968: 10 per cento [3] .

     Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, già riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1° luglio 1972.

     Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972.

     Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresì, alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli 50,51e52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino temporaneamente in data anteriore al 1° luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.

 

          Art. 4. [4]

     I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [5] , per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14,15e16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° luglio 1972.

     La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo.

 

          Art. 5. [6]

     Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le quote di maggiorazione per la pensione diretta.

 

          Art. 6.

     Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni [7] .

     I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:

     a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo più elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;

     b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.

 

          Art. 6. bis. [8]

     Con effetto dal 1° maggio 1969, dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente: "Le disposizione di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1° maggio 1969".

 

Titolo II

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni

ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

 

          Art. 7.

     Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza è determinata con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto.

 

          Art. 8.

     Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformità degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli aumenti riferiti alla data stessa. A tal fine i servizi si considerano espressi in mesi interi, trascurando le frazioni di mese non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° gennaio 1975, è computata sul periodo intercorrente dal 1° gennaio 1970 alla data di cessazione.

 

          Art. 9.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo art. 16, è diminuita, anziché della somma di lire 50.000 prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un importo pari all'ammontare dell'indennità integrativa speciale, previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

 

          Art. 10.

     Nei casi contemplati dall'art. 7 per gli iscritti alla Cassa sanitari la quota a) del trattamento previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore al 50 per cento, ai due terzi o al 90 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda o alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 11.

     Nei casi previsti dall'art. 7 qualora la morte di titolare di pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento originario è scisso nella parte non eccedente il 50 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede. Nel caso di aumenti intercorsi tra la data di cessazione dal servizio e la data di morte, il trattamento in atto è scisso proporzionalmente nelle due parti corrispondenti. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le aliquote previste dal comma primo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

     La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tale fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

 

          Art. 12.

     Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1° luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di età e che cessino con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il trattamento più favorevole tra quello determinato in base ai precedenti articoli e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti. A tal fine quest'ultimo trattamento si considera aumentato del 20 per cento, per la parte di esso non comprensiva dell'eventuale maggiorazione derivante dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

     Per le cessazioni dal servizio contemplate nel comma precedente, i servizi od i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini indicati alla lettera a) degli artt. 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Il contributo di riscatto, per le domande presentate posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge del 1965, n. 965. A tal fine, la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto, di cui al n. 1) delle norme stesse, è diminuita, anziché di lire 50.000, dell'importo indicato dall'art. 3 determinato con riferimento alla data della domanda.

 

          Art. 13.

     Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970, l'importo annuo lordo spettante a tale data è aumentato, con effetto dal 1° ottobre 1970:

     del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila annue;

     del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento, rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire ottocentomila.

     In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o superiore a lire 780.000.

     Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni dal servizio dal 1° ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono a far tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970.

     Per le cessazioni dal servizio riguardate dai commi precedenti qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio di prima categoria, nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.

     Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza l'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

     Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano per eccesso, a multipli di 500 lire.

     Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972 [9] .

 

          Art. 14.

     Con effetto dal 1° luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta è inferiore a lire 455.000 e della pensione indiretta e di riversibilità a lire 416.000. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso è inferiore a lire 715.000.

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16.

     A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio. Per quanto concerne la valutazione dei servizi ai fini dell'accertamento dei contributi e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza sono estese le norme contenute nell'art. 10 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1948, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data. Per l'iscritto alla Cassa predetta non si applicano le norme contenute nell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

 

          Art. 17.

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono estese, alle stesse condizioni e modalità, le norme contenute nella legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle seguenti lettere:

     a) l'adozione delle nuove tabelle A, E, F e F1 indicate al primo comma dell'art. 1, legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità previsto dal secondo comma dell'articolo stesso;

     b) l'elevazione degli assegni di superinvalidità alle nuove misure indicate dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

     c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000 dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità prevista dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

     d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui all'art. 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

     e) le nuove misure dell'indennità per l'accompagnatore indicate nell'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

     f) a favore dei grandi invalidi la concessione dell'assegno speciale annuo indicato dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

     g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di prima categoria, la nuova misura dell'indennità speciale annua prevista dall'art. 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, derivante dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

     Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la revisione della classificazione delle mutilazioni ed infermità precedentemente attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate alla lettera a) che può comportare il passaggio a categorie intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonché la concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla lettera f) si effettuano a domanda degli interessati.

 

Titolo III

Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle Casse

per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti

di asilo e di scuole elementari parificate

 

          Art. 18. [11]

     Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue, applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a lire 5.000.000:

     35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

     30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1968;

     20, 15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1970.

 

          Art. 19.

     A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio.

     A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 18,50 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.

 

          Art. 20.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è diminuita, anziché della somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dell'importo dell'indennità integrativa speciale previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

     Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge 1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda stessa è apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.

 

          Art. 21.

     Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - è prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

 

Titolo IV

Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti

 

          Art. 22.

     A decorrere dal 1° luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali è in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.

     E', altresì, elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.

 

          Art. 23.

     A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000.

     A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevato a lire 18.000 [12] .

 

          Art. 23. bis. [13]

     Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sarà organicamente disciplinata con legge successiva.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

     INPS fondo sociale 430 milioni

     INAM 200 milioni

     INAIL 30 milioni

     Il conguaglio sarà effettuato annualmente sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio.

 

          Art. 23. ter. [14]

     L'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente: All'art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".

 

          Art. 23. quater. [15]

     Con effetto dal 1° maggio 1969 il quinto comma dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente: “I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo".

 

          Art. 23. quinquies. [16]

     Con effetto dal 1° maggio 1969 dopo il settimo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente: “I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale".

 

          Art. 23. sexies. [17]

     Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

     La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1° gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 23. septies. [18]

     Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avrà effetto la legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 23. octies. [19]

     I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

     Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.

 

          Art. 23. nonies. [20]

     Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", può a richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto "Rosa Maltoni Mussolini".

     Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al Consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

 

          Art. 23. decies. [21]

     Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 23. undecies. [22]

     I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi.

 

          Art. 23. duodecies. [23]

     Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente decreto è concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti previsti dallo stesso articolo.

 

          Art. 23. terdecies. [24]

     Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è prorogato per altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 23. quattordecies. [25]

     All'art. 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è aggiunto il seguente comma: “Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia".

 

          Art. 23. quinquiesdecies. [26]

     Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

 

          Art. 23. sexiesdecies. [27]

     Con effetto dal 1° gennaio 1969, le tabelle D ed E allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D ed E allegate alla legge di conversione del presente decreto.

     I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non contemplati dalle tabelle C e D allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

 

          Art. 23. septiesdecies. [28]

 

          Art. 23. octiesdecies. [29]

     L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153, è effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.

     La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti ed ha effetto dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 23. noniesdecies. [30]

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, all'art. 46 dello stesso decreto è inserito, dopo il penultimo comma, il seguente:

     “La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente, contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto decorso il suddetto termine di 180 giorni".

 

          Art. 23. vicies. [31]

     Con effetto dal 1° luglio 1972 è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

 

          Art. 23. semel et vicies. [32]

     All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

     “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1° maggio 1968 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1952".

 

Titolo V

Disposizioni finanziarie

 

          Art. 24.

     Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale, indicato nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153 è elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33 miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975.

     In relazione al disposto del precedente comma, la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della citata legge 30 aprile 1969, numero 153, è elevata a lire 3.078,4 miliardi e, conseguentemente, il terzo comma dell'art. 3 della stessa legge sostituito dal seguente:

     “All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

     per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

     per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito".

 

          Art. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 del presente decreto, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario 1972, in lire 11.600 milioni ed in lire 815 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso [33] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art.26

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A

     (Omissis).


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 11 agosto 1972, n. 485.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l'art. 2 quinquies del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza, 28 maggio 1975, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'INPS diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[16] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[17] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[18] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[22] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[23] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[24] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[26] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[27] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[28] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

[29] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[30] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[31] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[32] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.