§ 77.3.90 - Legge 13 dicembre 1986, n. 876.
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:13/12/1986
Numero:876


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente numero:"7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei [...]
Art. 2.      1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.3.90 - Legge 13 dicembre 1986, n. 876.

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.

(G.U. 20 dicembre 1986, n. 295).

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente numero:"7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari".

 

          Art. 2.

     1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.