Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 18/12/1964 |
Numero: | 1412 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67 |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare [...] |
Art. 5. |
§ 2.1.55 – L. 18 dicembre 1964, n. 1412. [1]
Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
(G.U. 4 gennaio 1964, n. 2).
Le disposizioni di cui all'art. 1 della
Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al
a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;
b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;
c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.
Le denunce di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:
entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;
entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;
entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;
entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.
Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti o infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 [4].
Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.
Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale di cui al
Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione può anche ridurre l'importo di essa.
La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'art. 5 del
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, può avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per una proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 7 della
[3] Per una proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 7 della
[4] La sanzione amministrativa di cui al presente comma sostituisce, per effetto dell'art. 35 della
[5] La sanzione amministrativa di cui al presente comma sostituisce, per effetto dell'art. 35 della
[6] Le disposizioni del presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 1969 dall'art. 7 della
[7] Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1969 dall'art. 7 della