Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.3 credito alberghiero e turistico |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 573 |
Sommario |
Art. 1. Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse [...] |
Art. 2. Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede [...] |
§ 30.3.5 – L. 8 agosto 1977, n. 573.
Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi.
(G.U. 25 agosto 1977, n. 231).
Le norme di cui all'articolo 1 del
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del
b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi, dell'aria aperta di cui alla
Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del
Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del
[1] Lettera già sostituita dall'art. 1 bis del