§ 77.3.89 - D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 .
Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizio delle ragionerie provinciali dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:02/12/1985
Numero:688


Sommario
Art. 1.      1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma [...]
Art. 1. bis. 
Art. 1. ter. 
Art. 1. quater. 
Art. 1. quinquies. 
Art. 1. sexies. 
Art. 2.      Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può emanare anche con unico decreto i provvedimenti in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, per [...]
Art. 3.      1. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del [...]
Art. 4.      1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui - il cui ammortamento ha già avuto inizio - concessi dagli istituti di credito speciale o dalle [...]
Art. 5.      1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, le somme [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.3.89 - D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 [1].

Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizio delle ragionerie provinciali dello Stato.

(G.U. 2 dicembre 1988, n. 283).

 

     Art. 1.

     1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

     a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;

     b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

     c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

     d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo e il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

     e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito [2].

     1-bis. Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti [3] .

     1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato [4] .

     1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali [5] .

     1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con deliberatorie da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva [6] .

     2. La somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvederanno al pagamento dei predetti contributi e premi.

     2-bis. In caso di omesso versamento o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione [7] .

     3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione. [8]

     4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, semprechè nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1 [9].

     5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato già richiesto, è effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.

     6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresì per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.

     7. E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

     8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini da parte degli impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento [10].

     8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale ed assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo [11].

     8-ter. Le aziende che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda i debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura stessa [12].

     8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati [13].

     9. [14].

     9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30 hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985 [15].

     10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data [16].

     12. [17].

     13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

 

          Art. 1. bis. [18]

     1. E' sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

     2. [19].

     3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 1. ter. [20]

     1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

     2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

     3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

     4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

 

          Art. 1. quater. [21]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

 

          Art. 1. quinquies. [22]

 

          Art. 1. sexies. [23]

     All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:"Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

 

          Art. 2.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può emanare anche con unico decreto i provvedimenti in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

 

          Art. 3.

     1. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

 

          Art. 4.

     1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui - il cui ammortamento ha già avuto inizio - concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti ed organismi pubblici stessi.

     2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986.

     3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368.

     4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368.

 

          Art. 5.

     1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo nonché le somme per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

     2. Le aziende di credito devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme ricevute mediante delega per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

     3. Sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

     4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 31 gennaio 1986, n. 11.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 28 febbraio 1986, n. 45.

[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 28 luglio 1989, n. 262.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[16] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[17] Comma soppresso dalla legge di conversione .

[18] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Comma abrogato dall'art. 1 sexies del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[20] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[22] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[23] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.