§ 98.1.27908 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 882 .
Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1986
Numero:882


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e all'art. 3 del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]
Art. 2.      1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la [...]
Art. 4.      1. Il termine di cui all'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27908 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 882 [1].

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi

(G.U. 22 dicembre 1986, n. 296)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e all'art. 3 del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

     2. A favore dei soggetti di cui all'art. 1 del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

     a) lire 26.000 per ogni dipendente;

     b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'art. 1, comma terzo, del D.L. 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 maggio 1982, n. 267;

     c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;

     3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 74.000 per ogni operaio e di ulteriori lire 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

     4. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

     5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di lire 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

     6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

     7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

     8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai Contratti collettivi nazionali e provinciali.

     9. Le disposizioni di cui al comma ottavo operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

     10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 1 del presente decreto.

     All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986.

     2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all'art. 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

     3. Nell'art. 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole >.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il termine di cui all'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     3. Il termine di cui all'art. 31, comma sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

     4. La normativa di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987. I trattamenti in corso alla predetta data sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

     5. Le disposizioni contenute nell'art. 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e di Assemini, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato art. 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     7. Il termine di cui all'art. 1, commi primo e secondo, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1986 ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'art. 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1987.

     8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2, commi 3.1 e sesto, del D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nellalegge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'art. 1 bis, comma terzo, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, i termini di versamento sono differiti per le prime tre rate al 31 luglio 1987 e per le ulteriori rate alle successive scadenze ordinarie.

     9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

     10. Il massimale di cui al comma nono può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

     11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'art. 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma quarto dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

     12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".

     13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 febbraio 1988, n. 48, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.