Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 882 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e all'art. 3 del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 2. 1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la [...] |
Art. 4. 1. Il termine di cui all'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988 |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27908 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 882 [1].
Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi
(G.U. 22 dicembre 1986, n. 296)
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e all'art. 3 del
2. A favore dei soggetti di cui all'art. 1 del
a) lire 26.000 per ogni dipendente;
b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della
c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della
4. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma diciannovesimo, del
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di lire 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del
7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai Contratti collettivi nazionali e provinciali.
9. Le disposizioni di cui al comma ottavo operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della
1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e18 della
2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della
3. Nell'art. 1, comma quarto, della
4. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 3 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del
3. Il termine di cui all'art. 31, comma sedicesimo, della
4. La normativa di cui al
5. Le disposizioni contenute nell'art. 5, commi secondo e terzo, del
6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della
7. Il termine di cui all'art. 1, commi primo e secondo, della
8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2, commi 3.1 e sesto, del
9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.
10. Il massimale di cui al comma nono può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.
11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'art. 23, comma primo, della
12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della