Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 08/07/1980 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto [...] |
Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita [...] |
§ 77.3.82 - D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538.
Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.
(G.U. 10 settembre 1980, n. 248).
A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del
E' dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del
A partire dal 1° gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.
[1] Comma già modificato dall'art. 14 della