Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/02/1984 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre [...] |
§ 98.1.18602 - Legge 27 febbraio 1984, n. 18.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.
(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)
Il
All'art. 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. - La predetta relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica";
All'art. 2:
al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. - Il termine di cui al comma 6 dell'art. 12 del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'art. 15 del
al comma 5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende in crisi";
al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, n. 218", sono inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";
al comma 14, capoverso, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui all'art. 2, comma 14, del
All'art. 5:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "31 dicembre 1984", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall'art. 42 della
All'art. 6:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. - I termini di cui al quarto e sesto comma dell'art. 18 della
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. - Il termine indicato dall'art. 2, ultimo comma, della
il comma 10 è sostituito dai seguenti:
"10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'art. 1 del
10-bis. - La proroga è revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della
10-ter. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti";
il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. - Il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della