§ 2.1.18 – D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59.
Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:23/01/1948
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 2.1.18 – D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59. [1]

Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

(G.U. 25 febbraio 1948, n. 47).

 

     Art. 1. [2]

     In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è data facoltà alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948.

     Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

     In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 è sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procederà alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalità di cui al già citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948.

     Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.

 

          Art. 2. [3]

     Il termine previsto dall'art. 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per la presentazione dei ricorsi contro l'accertamento dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1948, è prorogato in via eccezionale fino al 29 febbraio 1948.

     In via del pari eccezionale, le denunce di variazione, previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, che saranno presentate entro il termine del 29 febbraio 1948, avranno effetto ai fini della applicazione dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1948.

     I ricorsi e le denunce di variazione, presentati entro i termini sopra indicati, non hanno effetto sospensivo.

 

          Art. 3.

     [Gli agricoltori che non abbiano finora provveduto alla presentazione della dichiarazione dei dati aziendali di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, devono presentarla entro il 30 aprile 1948] [4].

     Coloro che intraprendono la conduzione di aziende agricole quali proprietari, usufruttuari, affittuario a qualsiasi altro titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione anzidetta entro 30 giorni dall'inizio della conduzione.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     [Per il controllo delle dichiarazioni sopra indicate, gli uffici del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, oltre che valersi degli elementi in possesso degli uffici di cui all'art. 3 sopracitato hanno facoltà di eseguire sopralluoghi] [8].

 

          Art. 4. [9]

     Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi comunali di accertamento nella sede provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sarà provveduto ogni anno, nel periodo indicato dall'articolo stesso, alla pubblicazione di un estratto degli elenchi medesimi presso ciascuna sede municipale. Tale estratto dovrà indicare per ciascuna ditta inscritta nell'elenco, il numero di giornate imponibili, distintamente per ciascuna forma di conduzione.

     La notifica individuale, di cui al penultimo comma del sopracitato articolo è effettuata ogni qualvolta l'Ufficio provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura accerti, nei confronti di una ditta, elementi da essa non dichiarati o elementi diversi da quelli dichiarati relativamente alla superficie dei fondi, alle colture, alla forma di conduzione, ai capi di bestiame posseduti, al numero dei salariati fissi, al numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi e ad ogni altro dato che concorre a determinare o a variare la base imponibile, esclusione fatta per le variazioni derivanti da deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 5. [10]

     E' in facoltà delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di stabilire che l'accertamento dell'impiego della mano d'opera per ogni azienda agricola di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sia, per ciascun anno, effettuato sulla base dell'impiego effettivo di mano d'opera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente. In tal caso le Commissioni anzidette stabiliranno le modalità per la rilevazione sopra indicata.

     Nelle province in cui le Commissioni provinciali si avvarranno della facoltà di cui al precedente comma, ed in cui, di conseguenza, si farà luogo all'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera, a ciascun lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite le giornate di effettiva occupazione.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1962, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui consente l'accertamento presuntivo.