Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 23/01/1948 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 2.1.18 – D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59. [1]
Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
(G.U. 25 febbraio 1948, n. 47).
In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del
Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.
In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 è sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procederà alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalità di cui al già citato art. 1, del
Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.
Il termine previsto dall'art. 8 del
In via del pari eccezionale, le denunce di variazione, previste dall'art. 2 del
I ricorsi e le denunce di variazione, presentati entro i termini sopra indicati, non hanno effetto sospensivo.
[Gli agricoltori che non abbiano finora provveduto alla presentazione della dichiarazione dei dati aziendali di cui al primo comma dell'art. 2 del
Coloro che intraprendono la conduzione di aziende agricole quali proprietari, usufruttuari, affittuario a qualsiasi altro titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione anzidetta entro 30 giorni dall'inizio della conduzione.
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
[Per il controllo delle dichiarazioni sopra indicate, gli uffici del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, oltre che valersi degli elementi in possesso degli uffici di cui all'art. 3 sopracitato hanno facoltà di eseguire sopralluoghi] [8].
Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi comunali di accertamento nella sede provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 7 del
La notifica individuale, di cui al penultimo comma del sopracitato articolo è effettuata ogni qualvolta l'Ufficio provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura accerti, nei confronti di una ditta, elementi da essa non dichiarati o elementi diversi da quelli dichiarati relativamente alla superficie dei fondi, alle colture, alla forma di conduzione, ai capi di bestiame posseduti, al numero dei salariati fissi, al numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi e ad ogni altro dato che concorre a determinare o a variare la base imponibile, esclusione fatta per le variazioni derivanti da deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del
E' in facoltà delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del
Nelle province in cui le Commissioni provinciali si avvarranno della facoltà di cui al precedente comma, ed in cui, di conseguenza, si farà luogo all'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera, a ciascun lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite le giornate di effettiva occupazione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[4] Comma abrogato dall'art. 1 del
[5] Comma abrogato dall'art. 4 della
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall'art. 4 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del