Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 20/11/1986 |
Numero: | 777 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'articolo 13, primo comma, [...] |
§ 2.1.69 – L. 20 novembre 1986, n. 777.
Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).
(G.U. 26 novembre 1986, n. 275).
1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'articolo 13, primo comma, della
2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della
3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del
4. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel terzo e nel quarto trimestre 1985, eseguiti entro le date, rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati effettuati nei termini.
5. A decorrere dall'anno 1987 il contributo aziendale aggiuntivo per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 3 del
6. Le misure minime di contribuzione di cui al precedente comma sono versate secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 13 della
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito dall'art. 6 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito dall'art. 6 del