§ 10.2.68 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:05/12/2013
Numero:159


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  ISEE
Art. 3.  Nucleo familiare
Art. 4.  Indicatore della situazione reddituale
Art. 5.  Indicatore della situazione patrimoniale
Art. 6.  Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
Art. 7.  Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Art. 8.  Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Art. 9.  ISEE corrente
Art. 10.  Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Art. 11.  Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE
Art. 12.  Trattamento dei dati e misure di sicurezza
Art. 13.  Revisione delle soglie
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 15.  Abrogazioni


§ 10.2.68 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

(G.U. 24 gennaio 2014, n. 19)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;

     Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

     Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonchè del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonchè in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

     Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

     Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

     a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;

     b) «ISE»: indicatore della situazione economica;

     c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

     d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

     e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

     f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

     1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

     2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

     3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

     g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

     h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

     i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

     l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

     m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

     n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

     o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

 

     Art. 2. ISEE

     1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonchè della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

     2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

     3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

     4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

     a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

     b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

     c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

     5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

     6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

 

     Art. 3. Nucleo familiare

     1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

     2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

     3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

     a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

     b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

     c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

     d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

     e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

     4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sè stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sè stante.

     5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

     6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

 

     Art. 4. Indicatore della situazione reddituale

     1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

     2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

     a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

     b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

     c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonchè i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

     d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

     e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

     f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

     g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale [1];

     i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

     3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

     a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

     b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, nè legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

     c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

     d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

     e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

     f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonchè dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

     4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

     a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

     b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purchè sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

     c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

     d) nel caso del nucleo facciano parte:

     1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

     2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

     3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

     Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

     5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

     Art. 5. Indicatore della situazione patrimoniale

     1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonchè del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

     2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

     3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

     4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

     a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

     b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

     c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

     d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

     e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;

     f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

     g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonchè contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

     h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

     5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

     6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

     1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

     2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonchè dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

     3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

     a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

     b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

     1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

     2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

     c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

 

     Art. 7. Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

     1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

     a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

     b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

     c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

     d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

     e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

     2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 8. Prestazioni per il diritto allo studio universitario

     1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

     2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

     a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima [2];

     b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

     3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

     4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonchè dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

     5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

 

     Art. 9. ISEE corrente

     1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

     a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

     b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

     c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

     2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

     3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

     a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

     b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

     c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

     Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

     4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

     5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

     6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonchè le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

     7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

 

     Art. 10. Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

     1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

     2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

     3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonchè gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

     4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

     a) un modello base relativo al nucleo familiare;

     b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;

     c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;

     d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;

     e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonchè del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

     I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

     5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

     6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

     7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

     a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

     b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonchè le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

     c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

     d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

     e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonchè le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonchè dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

     f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);

     g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

     h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

     i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

     l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);

     m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonchè per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

     n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

     o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonchè le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

     8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

     9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonchè può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 11. Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

     1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

     2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonchè il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

     3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

     4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonchè gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonchè ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

     5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

     6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonchè i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

     7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonchè relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonchè i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

     8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

     9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

     10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonchè, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonchè richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

     11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

     12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonchè le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

     13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

     14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonchè le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

     15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

     16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 12. Trattamento dei dati e misure di sicurezza

     1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

     2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

     3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonchè di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

     4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonchè alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

     5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 13. Revisione delle soglie

     1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

     3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

     2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

     3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

     4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

     5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

     6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

     2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. n. 191

 

     Allegato 1

 

     Scala di equivalenza

     (articolo 1, comma 1, lett. c)

 

     I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

 

Numero componenti

Parametro

 

 

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

 

 

     Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

 

     a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

 

     b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

 

     c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

 

     Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

 

     Allegato 2

 

     Componente aggiuntiva  (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

 

     1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

 

     a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

 

     b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

 

     c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

 

     d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;

 

     e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;

 

     f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

 

     Allegato 3

     Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

 

CATEGORIE

Disabilità Media

Disabilità Grave

Non autosufficienza

Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni

- Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/1988)

- Inabili totali (L. 118/1971, artt. 2 e12)

- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b)

Invalidi civili minori di età

- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/1971, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)

- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30

Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1)

Invalidi civili ultrasessantacinquenni

- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/1998, art. 5, comma 7)

- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100% (D.Lgs. 124/1998, art. 5, comma 7)

- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b)

Ciechi civili

- Art 4 L. 138/2001

- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/1988 - L. 138/2001)

- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/1988 - L. 138/2001)

Sordi civili

- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)

- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50L. 342/2000

 

INPS

- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e6 - D.Lgs. 503/1992, art. 1, comma 8)

- Inabili (L. 222/1984, artt. 2, 6 e 8)

- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/1984,art. 5)

INAIL

- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/1965, art. 66)

- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/1965, art. 66)

- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/1965 - art. 66)

 

- Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art1, comma 782)

- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 -L. 296/2006, art. 1, comma 782)

- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4

INPS gestione ex INPDAP

- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)

- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/1995, art. 2)

 

Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra

- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/1981 (71→80%)

- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/1981 (81→100%)

- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/1981)

Handicap

 

- Art 3 comma 3 L. 104/1992

 

 


[1] Vedi, per il 2015, il Comunicato pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2016, n. 11.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 338, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.