Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 03/12/2009 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 52.2.52 - L. 3 dicembre 2009, n. 184.
Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009.
(G.U. 18 dicembre 2009, n. 294)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma già modificato dall'art. 1, comma 113, della