§ 80.9.1207 - D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.
Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/10/2023
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 80.9.1207 - D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167. [1]

Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

(G.U. 22 novembre 2023, n. 273)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'articolo 1, comma 2;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;

     Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

     Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2022, repertorio n. 401, pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante «Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura»;

     Ritenuto di utilizzare parte delle nuove posizioni dirigenziali per incrementare il numero di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

     Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici nella seduta del 6 luglio 2023;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1228/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169

     1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) al comma 1, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

     2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

     3) al comma 2, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

     b) all'articolo 18:

     1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse;

     2) al comma 5, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     3) al comma 5, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

     c) all'articolo 21, comma 4, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     d) all'articolo 23, comma 6, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

     e) all'articolo 33:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) i Musei reali di Torino;

     2) la Pinacoteca di Brera;

     3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

     4) le Gallerie degli Uffizi;

     5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

     6) il Parco archeologico del Colosseo;

     7) il Museo nazionale romano;

     8) la Galleria Borghese;

     9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

     10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

     11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

     12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;

     13) il Parco archeologico di Pompei;

     14) la Reggia di Caserta;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) le Residenze reali sabaude;

     2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria;

     3) il Palazzo Ducale di Mantova;

     4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;

     5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;

     6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;

     7) il Complesso monumentale della Pilotta;

     8) le Gallerie Estensi;

     9) i Musei nazionali di Ferrara;

     10) i Musei nazionali di Ravenna;

     11) i Musei nazionali di Bologna;

     12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;

     13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;

     14) i Musei nazionali di Siena;

     15) i Musei nazionali di Pisa;

     16) i Musei nazionali di Lucca;

     17) i Parchi archeologici della Maremma;

     18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;

     19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;

     20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;

     21) le Gallerie nazionali d'arte antica;

     22) il Museo etrusco di Villa Giulia;

     23) il Museo delle Civiltà;

     24) il Parco archeologico dell'Appia antica;

     25) il Parco archeologico di Ostia antica;

     26) Villa Adriana e Villa d'Este;

     27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;

     28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

     29) le Ville monumentali della Tuscia;

     30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;

     31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;

     32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;

     33) il Palazzo Reale di Napoli;

     34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;

     35) i Musei nazionali del Vomero;

     36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;

     37) il Parco archeologico di Ercolano;

     38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

     39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;

     40) il Castello Svevo di Bari;

     41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

     42) i Musei nazionali di Matera;

     43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;

     44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

     45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

     46) i Musei nazionali di Cagliari.»;

     2) al comma 6, quarto periodo, le parole «, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che è conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse;

     f) all'articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della città di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»;

     g) all'articolo 43, comma 3, le parole «; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore» sono soppresse;

     h) all'articolo 48, comma 1, Tabella A le parole

     «Dirigenti di prima fascia 27

     Dirigenti di seconda fascia 192*

     Totale dirigenti 219»

     sono sostituite dalle seguenti:

     «Dirigenti di prima fascia 32

     Dirigenti di seconda fascia 198*

     Totale dirigenti 230».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attività previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2805

 


[1] Abrogato dall'art. 41 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57.