| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie | 
| Data: | 30/07/2020 | 
| Numero: | 83 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del [...] | 
| Art. 1 bis. (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33). | 
| Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria). | 
| Art. 3. Entrata in vigore | 
§ 86.5.334 - D.L. 30 luglio 2020, n. 83. [1]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica [2].
(G.U. 30 luglio 2020, n. 190)
				Art. 1. Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del 
				     1. All'articolo 1, comma 1, del 
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
				     1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del 
				     2. All'articolo 3, comma 1, del 
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente [4].
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
				     5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 
				     6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla 
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
				     Art. 1 bis. (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-
				     1. Le disposizioni del 
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria). [6]
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 [7]
(articolo 1, comma 3)
				1 Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del 
				2 Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del 
				3 L'articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del 
				4 Articolo 3, comma 4, del 
				5 Articolo 4, commi 1 e 2, del 
				6 Articolo 4-bis, comma 4, del 
				7 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del 
				8 Articolo 12 del 
				9 Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del 
				10 Articolo 15, comma 1, del 
				11 Articolo 16, commi 1 e 2, del 
				12 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del 
				13 Articolo 22-bis, comma 1, del 
				14 Articolo 39 del 
				15 Articolo 72, comma 4-ter, del 
				16 Articolo 73 del 
				16-bis. Articolo 73-bis del 
				16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del 
				16-quater. Articolo 83 del 
				17 Articolo 100, comma 2, primo periodo, del 
				18 Articolo 101, comma 6-ter, del 
				19 Articolo 102, comma 6, del 
				19-bis Articolo 106 del 
				20 Articolo 122, comma 4, del 
				21 Articolo 1, comma 4-bis, del 
				22 Articolo 3, comma 1, del 
				23 Articolo 6, comma 4, del 
				24 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del 
				24-bis Articolo 4 del 
				25 Articolo 27-bis, comma 1, del 
				26 Articolo 38, commi 1 e 6, del 
				27 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del 
28 [soppresso]
29 [soppresso]
				30 Articolo 4, commi 1 e 3, del 
				30-bis. Articolo 9 del 
				30-ter Articolo 33 del 
				30-quater Articolo 34 del 
				31 Articolo 81, comma 2, del 
				32 L'articolo 90, commi 3 e 4, del 
				33 Articolo 100 del 
				34 Articolo 232, commi 4 e 5, del 
				34-bis Articolo 35 del 
				
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
				     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
				     Art. 1. Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del 
				     1. All'articolo 1, comma 1, del 
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
				     2. All'articolo 3, comma 1, del 
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
				     5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 
				     6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla 
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 1, comma 3)
				1 Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del 
				2 Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del 
				3 Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del 
				4 Articolo 3, comma 4, del 
				5 Articolo 4, commi 1 e 2, del 
				6 Articolo 4-bis, comma 4, del 
				7 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del 
				8 Articolo 12, comma 1, del 
				9 Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del 
				10 Articolo 15, comma 1, del 
				11 Articolo 16, commi 1 e 2, del 
				12 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del 
				13 Articolo 22-bis, comma 1, del 
				14 Articolo 39 del 
				15 Articolo 72, comma 4-ter, del 
				16 Articolo 73 del 
				17 Articolo 100, comma 2, del 
				18 Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del 
				19 Articolo 102, comma 6, del 
				20 Articolo 122, comma 4, del 
				21 Articolo 1, comma 4-bis, del 
				22 Articolo 3, comma 1, del 
				23 Articolo 6, comma 4, del 
				24 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del 
				25 Articolo 27-bis, comma 1, del 
				26 Articolo 38, commi 1 e 6, del 
				27 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del 
				28 Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del 
				29 Articolo 6, comma 6, 
				30 Articolo 4, commi 1 e 3, del 
				31 Articolo 81, comma 2, del 
				32 Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del 
				33 Articolo 100 del 
				34 Articolo 232, commi 4 e 5, del 
				[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
				[4] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del 
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
				[7] Allegato già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 37 ter del