Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 22/06/2009 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione |
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione |
Art. 4. Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado |
Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione |
Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione |
Art. 7. Valutazione del comportamento |
Art. 8. Certificazione delle competenze |
Art. 9. (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). |
Art. 10. (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). |
Art. 11. (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). |
Art. 12. Province di Trento e di Bolzano |
Art. 13. Scuole italiane all'estero |
Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni |
Art. 15. Clausola di invarianza della spesa |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 57.1.133 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione [1].
(G.U. 19 agosto 2009, n. 191)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
Vista la
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Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del
Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione [3]
[1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione [4]
[1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del
Art. 4. Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado [5]
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al
1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione [7].
2. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio [8].
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del
4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della
5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico [11].
Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione [12]
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della
Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione [13]
[1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del
Art. 7. Valutazione del comportamento [14]
1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al
1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti [16].
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonchè in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al
2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato [18].
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva [19].
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale [20].
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del
Art. 8. Certificazione delle competenze [22]
1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Art. 9. (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). [23]
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del
Art. 10. (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). [24]
1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
Art. 11. (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). [25]
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del
Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 13. Scuole italiane all'estero [26]
1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del
Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
1. [Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti] [28].
2. [Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009] [29].
3. [Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso] [30].
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva [31].
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del
Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[5] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[6] Comma così modificato dall'art. 1 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 del
[8] Comma così modificato dall'art. 1 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[10] Comma così modificato dall'art. 1 del
[11] Comma così modificato dall'art. 1 del
[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[14] Per la cessazione di efficacia del presente articolo, vedi l'art. 26 del
[15] Comma così modificato dall'art. 1 del
[16] Comma inserito dall'art. 1 del
[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[18] Comma inserito dall'art. 1 del
[19] Comma inserito dall'art. 1 del
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del
[21] Comma così modificato dall'art. 1 del
[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[26] Per la cessazione di efficacia del presente articolo, vedi l'art. 26 del
[27] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[28] Comma abrogato dall'art. 2 del
[29] Comma abrogato dall'art. 2 del
[30] Comma abrogato dall'art. 2 del
[31] Comma così sostituito dall'art. 1 del