Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 19/10/2020 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi a favore degli operatori di feste e sagre) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi straordinari per i lavoratori) |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.14.45 - L.R. 19 ottobre 2020, n. 28.
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori
(B.U. 22 ottobre 2020, n. 65)
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 17 della
2. Conseguentemente all'entrata in vigore della presente legge la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della
1. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 3. Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.606.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:
a) quanto ad euro 1.145.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della
b) quanto ad euro 3.461.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SCNI 2020 euro 4.606.000 (cassa e competenza)
in diminuzione
missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8702 2020 euro 1.145.000 (competenza) 2020 euro 145.000 (cassa)
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) 2020 euro 1.000.000 (cassa)
missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8707 2020 euro 3.461.000 (cassa e competenza).
4. Gli interventi di cui all'articolo 9 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).