Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 05/08/2015 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Campagne pubblicitarie tramite le società sportive. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 2.8.128 - L.R. 5 agosto 2015, n. 21.
Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna.
(B.U. 10 agosto 2015, n. 36)
Art. 1. Campagne pubblicitarie tramite le società sportive.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.
2. A far fronte dall'anno 2016, gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna pubblicitaria, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
3. Le azioni da realizzare attraverso la campagna promozionale non prevedono, in ogni caso, uno specifico abbinamento tra il messaggio pubblicitario e i singoli eventi sportivi, che restano legati da un mero rapporto di occasionalità.
4. La gestione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è attribuita all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2015 in euro 2.100.000, si fa fronte rispettivamente:
a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della
b) quanto ad ulteriori euro 1.100.000 per l'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alla
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano per l'anno 2015 sulla succitata UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015; a decorrere dall'anno 2016, ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).