Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 30/07/2019 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 8. Misure di semplificazione procedimentale |
Art. 9. Disposizioni per lo sviluppo dell’impiantistica di recupero |
Art. 10. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 11. Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po |
Art. 12. Modifiche all’articolo 1 bis della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 14. Valutazione di incidenza in area contigua |
Art. 15. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 |
Art. 19. Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 |
Art. 21. Inserimento dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 2002 |
Art. 22. Inserimento dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 27. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 29. Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale |
Art. 30. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003 |
Art. 31. Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro |
Art. 32. Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 |
Art. 33. Modifiche all’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018 |
Art. 35. Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale |
Art. 36. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017 |
Art. 37. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 |
Art. 38. Sostituzione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 |
Art. 39. Inserimento dell’articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017 |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013 |
Art. 43. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016 |
Art. 44. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019 |
Art. 45. Abrogazioni e norme transitorie |
Art. 46. Entrata in vigore |
§ 6.2.160 - L.R. 30 luglio 2019, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021
(B.U. 30 luglio 2019, n. 248)
CAPO I
Oggetto e finalità
Art. 1. Oggetto e finalità
1. In coerenza con il
CAPO II
Cura del territorio e dell’ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2. Modifiche all’articolo 16 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della
“3 bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l’utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della
“3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della
“4 bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell’area ai sensi dell’articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 16 della
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della
a) nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: “, in relazione al canone fissato come base,”;
b) nel secondo periodo le parole “del canone più alto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 17 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
“1 bis. La durata dell’utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all’intensità economica dell’intervento.”.
“1 ter. La durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.”.
Art. 7. Modifiche alla
1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla
a) al comma 2 dell’articolo 16, dopo le parole “ed e)” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19”;
b) nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19, dopo le parole “di cui al presente comma,” sono inserite le seguenti: “e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,”.
Art. 8. Misure di semplificazione procedimentale
1. Per garantire l’economicità dell’azione amministrativa, qualora vi sia la necessità di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del
Art. 9. Disposizioni per lo sviluppo dell’impiantistica di recupero
1. In attuazione della
2. A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla
3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell’impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della s tessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all’applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all’individuazione delle aree e dei siti per l’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del
Sezione II
Tutela dei parchi regionali
Art. 10. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della
“Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della
a) le parole “la Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “l’Unione montana”;
b) le parole
“i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché”.
Art. 11. Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1. Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.
Art. 12. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1-bis della
“della Comunità” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della
Art. 14. Valutazione di incidenza in area contigua
1. Nell’area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla
Sezione III
Politiche abitative
Art. 15. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della
"e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 38 della
1. Al comma 1 dell’articolo 38 della
“per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione” sono sostituite dalle seguenti: “per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della
2. Il comma 2 dell’articolo 38 della
"2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h)”.
CAPO III
Agricoltura
Art. 17. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della
“2 bis. I contributi di cui al comma 1 bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.”.
Art. 19. Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Per l’attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22 , della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
CAPO IV
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Sezione I
Demanio marittimo e turismo
Art. 20. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della
“6. Il Comune che si è riservato l’area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.”.
Art. 21. Inserimento dell’articolo 4 bis della
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni
1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l’offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l’anno solare. Il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla
4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7 bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”.
Art. 22. Inserimento dell’articolo 35 bis della
1. Dopo l’articolo 35 della
“Art. 35 bis. Codice identificativo di riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall’articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.
2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall’articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell’attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell’articolo 3, comma 2
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla
Art. 23. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla
“3. Qualora l’amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d’uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge.”.
Sezione II
Commercio
Art. 24. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della
"a bis) la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le tipologie di spese ammissibili;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 26. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della
"b bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività;.
b ter) la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;”
Art. 27. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
a) dopo la parola “sede” sono soppresse le parole “legale e”;
b) nella lettera a), dopo le parole “alimenti e bevande”, sono aggiunte le seguenti: “, singole e associate”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“2 bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”.
Art. 29. Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1. In attuazione del
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 30. Modifiche dell’articolo 8 della
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 della
“3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.”.
Art. 31. Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro
1. Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione IV
Lavoro
Art. 32. Modifiche all’articolo 26 bis della
1. Al comma 9 dell’articolo 26 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole:
“Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.”.
Art. 33. Modifiche all’articolo 26 septies della
1. Al comma 3 dell’articolo 26-septies della
Sezione V
Sviluppo economico
Art. 34. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della
“4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.”.
Sezione VI
Energia
Art. 35. Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, della
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste dal programma stesso.
Sezione VII
Sport
Art. 36. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Nell’ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.”.
Sezione VIII
Eventi calamitosi
Art. 37. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 11 della
CAPO V
Sanità
Art. 38. Sostituzione dell’articolo 6 bis della
1. L'articolo 6 bis della legge regionale 1giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:
"Art 6 bis. Disposizioni per l'applicazione della
1. Per l'applicazione della
2. l Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’articolo 1, comma 419, della
Art. 39. Inserimento dell’articolo 6 ter della
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“Art. 6 ter. Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale
1. Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;
b) presa in carico e gestione del paziente, da parte dell’ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
2) definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
3) continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
5) progetti di formazione del team multidisciplinare;
6) sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.
3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del
4. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 40. Modifiche alla
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della
Art. 41. Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;”;
b) la lettera d) è abrogata.
2. I commi 2 e 4 dell’articolo 49 della
Art. 42. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) nella rubrica, le parole “dei consiglieri in carica” sono sostituite dalle seguenti: “e rimborso delle spese di difesa giudiziale”;
b) al comma 3 le parole “di cui al
sono sostituite dalle seguenti: “in materia di contratti pubblici”;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;
b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all’espletamento dell’attività istituzionale;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, è ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.”;
“8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.”.
Art. 43. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della
“6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all’articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell’ammissibilità della destinazione funzionale dell’immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.”.
Art. 44. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 45. Abrogazioni e norme transitorie
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
2. L’articolo 35 della
3. Con deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 35 bis della
Art. 46. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
[1] Comma già modificato dall'art. 3 della