§ 3.10.36 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 23.
Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:07/04/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizione degli Itinerari.
Art. 3.  Regolamento di attuazione.
Art. 4.  Riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici.
Art. 5.  Comitato tecnico regionale.
Art. 6.  Progetto e gestione dell'Itinerario.
Art. 7.  Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario.
Art. 8.  Contributi finanziari.
Art. 9.  Competenze dei Comuni e delle Province.
Art. 10.  Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.10.36 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 23.

Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna.

(B.U. n. 59 del 10 aprile 2000).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.

     2. Al fine di cui al comma 1 la Regione, anche in attuazione della Legge 27 luglio 1999, n. 268, disciplina il riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

 

     Art. 2. Definizione degli Itinerari.

     1. Gli Itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale.

     2. Gli Itinerari sono localizzati su territori sui quali insistono produzioni enogastronomiche di qualità di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai Regolamenti CEE 2081/92, 2082/92 e 2092/91, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, nonché produzioni tradizionali emiliano-romagnole di cui al decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350 e sono opportunamente segnalati al fine di agevolarne la fruizione.

     3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascun Itinerario sono definite in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di accoglienza, ai luoghi di interesse storico, artistico, ambientale ed ai temi proposti dal Comitato di cui all'art. 6.

     4. Le attività di ricezione e ospitalità - compresa la degustazione onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche - svolte da aziende agricole partecipanti agli Itinerari riconosciuti ai sensi dell'art. 4 a favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le attività agrituristiche di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 3.

     5. In deroga alle disposizioni vigenti, le aziende che svolgono attività di trasformazione dei prodotti inseriti nell'Itinerario riconosciuto ai sensi dell'art. 4 e che partecipano all'Itinerario medesimo possono effettuarne la presentazione, degustazione e mescita, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel Regolamento di cui all'art. 3 e delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

 

     Art. 3. Regolamento di attuazione.

     1. La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento di attuazione.

     2. Il Regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:

     a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli Itinerari;

     b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza della realtà produttiva del territorio;

     c) alla fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli Itinerari;

     d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti Itinerari enogastronomici della regione;

     e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la realizzazione e gestione degli Itinerari enogastronomici;

     f) alla definizione di modalità transitorie per il riconoscimento di Itinerari già presenti sul territorio.

 

     Art. 4. Riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici.

     1. La Regione, sulla base della valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 5 e sentite le Province interessate per territorio, procede al riconoscimento degli Itinerari proposti dai Comitati promotori. Ove venga accertato il mancato rispetto delle condizioni che hanno portato al riconoscimento, la Regione provvede all'eventuale revoca del riconoscimento.

     2. Gli Itinerari riconosciuti ai sensi del presente articolo vengono inclusi, con carattere di priorità rispetto ad altre analoghe iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione turistica dell'Emilia- Romagna.

 

     Art. 5. Comitato tecnico regionale.

     1. E' istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

     a) quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività produttive;

     b) quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico.

     2. Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:

     a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di attuazione;

     b) gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'Itinerario;

     c) le eventuali proposte di modifica degli Itinerari già riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.

 

     Art. 6. Progetto e gestione dell'Itinerario.

     1. Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione dell'Itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono far parte:

     a) aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o associate;

     b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;

     c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e della ristorazione;

     d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;

     e) Enti locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti parco e Riserve naturali;

     f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;

     g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;

     h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;

     i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;

     l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'Itinerario.

     2. Il progetto dell'Itinerario deve contenere:

     a) il disciplinare applicabile a tutte le attività comprese nel progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche tipizzanti l'Itinerario;

     b) l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2 dell'art. 2 che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione;

     c) l'atto di impegno alla realizzazione dell'Itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

 

     Art. 7. Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario.

     1. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'Itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Itinerario.

     2. L'organismo di gestione dell'Itinerario ha il compito di:

     a) realizzare l'Itinerario e fungere da riferimento dell'insieme delle attività che vengono svolte conformemente a quanto stabilito dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione;

     b) diffondere la conoscenza dell'Itinerario attraverso un'attività promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali e regionali;

     c) presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di tutti gli aderenti all'Itinerario vigilando sul suo regolare andamento;

     d) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;

     e) presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti all'articolo 8;

     f) gestire, direttamente o indirettamente, attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo l'Itinerario, nonché ogni altra iniziativa di carattere economico- commerciale volta al raggiungimento degli scopi degli Itinerari turistici enogastronomici;

     g) proporre attività di formazione necessarie per gli operatori dell'Itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive;

     h) promuovere la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

 

     Art. 8. Contributi finanziari.

     1. Per la realizzazione degli Itinerari la Regione concede contributi per:

     a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'Itinerario riconosciuto;

     b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;

     c) l'allestimento di musei a tema concernenti l'Itinerario enogastronomico.

     2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: Organismi di gestione ed Enti locali aderenti all'Itinerario.

     3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.

     4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.

     5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'Itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche.

     6. Le imprese partecipanti all'Itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del Regolamento di cui all'art. 3 dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.

 

     Art. 9. Competenze dei Comuni e delle Province.

     1. I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli "Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'Organismo di gestione.

     2. E' competenza delle Province effettuare i controlli, anche su richiesta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'Itinerario.

 

     Art. 10. Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

 


[1] Sostituisce la lettera f), comma 2, art. 2 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26.

[2] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26.