Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 10/12/2019 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2000 |
Art. 5. Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria |
Art. 6. Modifica alla legge regionale n. 18 del 2019 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 14 del 2015 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 |
Art. 11. Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale |
Art. 12. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria |
Art. 14. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 2 del 2003 |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 6.2.162 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 29.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020
(B.U. 10 dicembre 2019, n. 408)
CAPO I
FINALITA’
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
CAPO II
SVILUPPO ECONOMICO ED AGRICOLTURA
Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della
1. Nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola “provinciali” è sostituita dalla seguente: “regionali”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della
a) al primo periodo la parola “Provincia” è sostituta dalla seguente: “Regione”;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.
Art. 3. Modifiche all'articolo 45 della
1. Al comma 3 dell’articolo 45 della
Sezione II
Itinerari turistici enogastronomici
Art. 4. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Sezione III
Norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici
Art. 5. Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria
1. Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La SCIA è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell’allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria.
3. La Giunta regionale con apposita delibera specifica le opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria stabilite dalla relativa normativa statale o regionale. La Giunta provvede all’aggiornamento della delibera, in caso di modifica o integrazione della normativa di polizia veterinaria di riferimento.
Sezione IV
Disposizioni a sostegno alle imprese
Art. 6. Modifica alla
1. Al termine del titolo della legge regionale 1° agosto 2019, n. 18 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane) sono aggiunte le parole: “e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della
CAPO III
CULTURA E LAVORO
Sezione I
Avvalimento dell’IBACN
Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000" , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna), è sostituito dal seguente:
“3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. Per l’attuazione del comma 3, l’IBACN può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'articolo 15 della
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 della
“3 ter. Per l’attuazione del comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all’IBACN.”.
Sezione II
Funzioni dell’Agenzia regionale per il lavoro
Art. 8. Modifiche all’articolo 32 bis della
1. Alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole “ammortizzatori sociali” sono aggiunte le parole “comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga”.
2. Alla lettera v) del comma 2 dell’articolo 32 bis della
Sezione III
Modifiche alla
Art. 9. Inserimento dell’articolo 2 bis della
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. Trattamento dei dati personali
1. Le finalità elencate nell’articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del
2. La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.
CAPO IV
TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 11. Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale
1. Ai fini della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “ecofeste” a ridotto impatto ambientale, non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 99 bis, comma 5, lettera a), della
2. Nel comma 3 dell’articolo 3 della
3. Nel comma 4 dell’articolo 4 della
4. Nel comma 4 dell’articolo 4 della
CAPO V
SANITA’
Art. 12. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.”.
Art. 13. Modifiche alla
1. Il comma 1 bis dell’articolo 5e il comma 4 bis dell’articolo 7 della
2. I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede.
3. Ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Art. 14. Modifiche all’articolo 1 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della
“1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell’anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell’anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 49 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 49 della
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).